DL n. 63/05

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l’attivita’ del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di realizzare un piu’ efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita’ illecite
lesive della proprieta’ intellettuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Sviluppo e coesione territoriale

… omissis…

Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di diritto d’autore
1. Al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita’ illecite lesive della proprieta’ intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita’ culturali previsti dall’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.».

3. All’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita’ culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 26 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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