DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE.Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale;
Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale;
Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l’introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Associazioni con finalità di terrorismo internazionale
1. L’articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico). – Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.
1-bis. Dopo l’articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 270-ter (Assistenza agli associati). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.
2. All’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: “aggressivi chimici” sono inserite le seguenti: “biologici, radioattivi”.
3. (Soppresso) .
4. (Soppresso) .
5. All’articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: “delitti contro la personalità dello Stato” è aggiunta la seguente: “italiano”. 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono sostituite dalle seguenti: “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”. 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono sostituite dalle seguenti: “se l’assistenza è prestata”. 5-quater. All’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: “270-bis, secondo comma,” sono soppresse.
Art. 2.
(Soppresso)
Art. 3.
Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall’articolo 270-quater del codice penale e per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. All’articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: “procedura penale” sono inserite le seguenti: “ovvero ai delitti con finalità di terrorismo”.
Art. 4.
Attività sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l’individuazione della provenienza o ne consentono l’impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all’inizio delle attività.
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri specializzati nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
5. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l’appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell’organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell’esito della operazione.
6. L’organo che dispone l’esecuzione dell’operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.
7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4.
Art. 5.
Intercettazioni preventive
1. L’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
“Art. 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). – 1. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale) , quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice. Il Ministro dell’interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all’articolo 51 comma 3-bis del codice.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l’intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L’autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all’autorizzazione, dispone l’immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.”.
2. E’ abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l’autorizzazione.
3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
Art. 6.
Intercettazioni di comunicazioni tra presenti
1. Al comma 3-bis dell’articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.”.
Art. 7.
Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo
1. All’articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.”.
Art. 8.
Disposizioni sulle prove
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: “nell’articolo 51 comma 3-bis,” sono inserite le seguenti: “nonché nell’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4”;
b) all’articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: “dall’articolo 51 comma 3-bis”, sono inserite le seguenti: “nonché dall’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4”;
c) all’articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “c) quando nell’ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51 comma 3-bis dall’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall’art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51 comma 3-bis o dall’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.”.
2. (Soppresso).
Art. 9.
Notificazioni
1. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: “e negli altri casi di assoluta urgenza” sono soppresse;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2”.
2. All’articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: “o della polizia giudiziaria” sono soppresse.
3. E’ abrogato l’articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161”.
Art. 10.
Collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell’interno.
Art. 10-bis.
Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale
1. All’articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
“3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.”.
2. All’articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
“1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.”.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.
4. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
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