IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all’esito delle declaratorie di illegittimita’ costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la proroga dell’esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di disciplinare le modalita’ di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, cosi’ da prevenirne la perdita nell’ipotesi in cui ne risulti necessaria l’acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravita’; Sentito l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonche’ di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all’affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, per la funzione pubblica, per l’innovazione e le tecnologie e dell’economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1. Riorganizzazione dei tribunali delle acque
… omissis …
Art. 2. Proroga dell’incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
… omissis …
Art. 3. Modifiche all’articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. L’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita) – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalita’ di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalita’ di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche’ dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell’autorita’ giudiziaria, d’ufficio o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini puo’ richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita’ indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l’autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all’acquisizione, con decreto motivato, anche d’ufficio.
5. Il trattamento dei dati per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato b);
b) disciplinare le modalita’ di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita’ di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;
d) indicare le modalita’ tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. Le modalita’ di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante.».
Art. 4. Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All’articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
Art. 5. Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All’articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) e’ sostituita, dalla seguente:
«f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell’articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal l° gennaio 2006;».
Art. 6. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
… omissis …
Art. 7. Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
… omissis …
Art. 8. Norma finanziaria
… omissis …
Art. 9. Entrata in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E ‘fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell’interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie Tremonti,
Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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