Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997

Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997
sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
(Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1998 PAG. 0001 – 0008)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 100A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato (3),
visto il testo comune approvato dal Comitato di conciliazione il 6 novembre 1997,

(1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità;

(2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni è garantita sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo (in particolare la convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e delle costituzioni degli Stati membri;

(3) considerando che attualmente nella Comunità vengono introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati personali e della vita privata dell’utente; che lo sviluppo della società dell’informazione è caratterizzato dall’introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione interattiva, dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare di non correre rischi riguardo alla loro vita privata;

(4) considerando che ciò riguarda in particolare l’introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle reti digitali radiomobili;

(5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per tutelare i dati personali, al fine di favorire la creazione di un ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità; che, nella risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per l’introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (6), il Consiglio ha ribadito l’importanza della tutela dei dati personali e della vita privata;

(6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza della tutela dei dati personali e della vita privata nelle reti di telecomunicazione, con particolare riferimento all’introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN);

(7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione occorre prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specifiche al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla memorizzazione e al trattamento automatizzato di dati relativi agli abbonati e agli utenti;

(8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, nonché dei legittimi interessi delle persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in base all’obiettivo di cui all’articolo 7 A del trattato; che l’armonizzazione è limitata alle esigenze strettamente necessarie per garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra Stati membri;

(9) considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi e gli utenti interessati così come gli organi comunitari competenti, dovrebbero cooperare all’introduzione e allo sviluppo delle pertinenti tecnologie richieste, ove ciò sia necessario, per dare applicazione alle garanzie previste dalle disposizioni della presente direttiva;

(10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva e video a richiesta (video on demand);

(11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non offerti al pubblico;

(12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto dall’articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione aspetti della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario; considerando che spetta agli Stati membri prendere le misure che considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l’applicazione del diritto penale; considerando che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi;

(13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche; che le disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l’obbligo di estendere l’applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche; che questa tutela è assicurata nel quadro della normativa comunitaria e nazionale applicabile;

(14) considerando che l’applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione e alla restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata e del trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a scambi analogici non deve essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato; che è importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione;

(15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti se necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonché informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete; che la sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni dell’articolo 17 della direttiva 95/46/CE;

(16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l’accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; considerando che la legislazione nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l’accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni;

(17) considerando che i dati relativi agli abbonati, trattati per stabilire le chiamate, contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il loro diritto al rispetto della propria corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini di fatturazione e di pagamenti di interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore trattamento che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione può essere permesso unicamente se l’abbonato ha dato il proprio consenso sulla base di informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti che egli intende effettuare;

(18) considerando che l’introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell’abbonato di verificare l’esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; che pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito; che, in alternativa, gli Stati membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune cifre;

(19) considerando che è necessario, per quanto riguarda l’identificazione della linea chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante di eliminare la presentazione dell’identificazione della linea dalla quale si effettua la chiamata e il diritto della parte chiamata di respingere chiamate da linee non identificate; che è giustificato rendere inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante in casi specifici; che taluni abbonati, in particolare linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l’anonimato dei loro chiamanti; che occorre, per quanto riguarda l’identificazione della linea collegata, tutelare il diritto e il legittimo interesse della parte chiamata di eliminare la presentazione dell’identificazione della linea alla quale la parte chiamante è realmente collegata, in particolare in caso di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico devono informare i loro abbonati dell’esistenza nella rete dell’identificazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all’identificazione della linea chiamante e collegata e delle opzioni disponibili relative alla vita privata; che ciò permette agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui possono avvalersi relativamente alla vita privata; che le opzioni relative alla vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono essere ottenute con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;

(20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri; che in tali casi l’abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano passate sul suo terminale con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;

(21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche richiedono che gli abbonati possono determinare in quale misura i loro dati personali debbano essere pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche;

(22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante chiamate o fax indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati che sono persone fisiche;

(23) considerando che è necessario garantire che l’introduzione di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni volte a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile con il buon funzionamento del mercato unico;

(24) considerando in particolare che, analogamente a quanto disposto dall’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in determinate circostanze gli Stati membri possono limitare la portata degli obblighi e dei diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, ai fini della prevenzione o dell’accertamento di reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante in base alla normativa nazionale;

(25) considerando che nel caso in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati, la normativa nazionale deve prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali; che si debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non si conformi alle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva;

(26) considerando che, nel campo di applicazione della presente direttiva, è opportuno ricorrere all’esperienza del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

(27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei servizi offerti, è necessario specificare tecnicamente le categorie di dati elencate nell’allegato alla presente direttiva per l’applicazione dell’articolo 6 della medesima direttiva con l’assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri istituito dall’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a prescindere dall’evoluzione tecnologica; che tale procedura si applica esclusivamente alle specificazioni necessarie per adeguare l’allegato ai nuovi sviluppi tecnologici prendendo in considerazione i mutamenti riscontrati nelle domande del mercato e dei consumatori; che la Commissione deve debitamente comunicare al Parlamento europeo la sua intenzione di applicare tale procedura e che, altrimenti, si applica la procedura di cui all’articolo 100 A del trattato;

(28) considerando che per agevolare l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva è necessario prevedere alcune modalità specifiche per il trattamento di dati già in corso alla data di entrata in vigore della normativa nazionale che attua la presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione

1. La presente direttiva prevede l’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all’interno della Comunità.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE, nonché la libera circolazione di tali dati. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea e, comunque, ad attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2
Definizioni

Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base alla presente direttiva si intende per:
a) «abbonato»: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, per la fornitura di detti servizi;
b) «utente»: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l’abbonamento;
c) «rete pubblica di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico;
d) «servizio di telecomunicazione»: servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell’inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione.

Articolo 3
Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità, in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti pubbliche digitali radiomobili.

2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva, o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.

Articolo 4
Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio incorso.

2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico ha l’obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.

Articolo 5
Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi vietano l’ascolto, l’intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi commerciali, allo scopo di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Articolo 6
Dati sul traffico e sulla fatturazione

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell’allegato. Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l’abbonato ha dato il proprio consenso.

4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell’accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai fini della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all’interconnessione o alla fatturazione.

Articolo 7
Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di sufficienti modalità alternative per le comunicazioni o per i pagamenti.

Articolo 8
Presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata

1. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, l’utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.

2. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, l’abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice e gratuitamente, purché l’uso di tale funzione sia ragionevole, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.

3. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima che la chiamata sia stabilita, l’abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, l’abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e, gratuitamente, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti dalla Comunità dirette verso paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti, provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e/o della linea collegata, il fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico informi quest’ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9
Eccezioni

Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell’identificazione della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l’identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l’abbonato chiamante saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate.

Articolo 10
Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico da parte di terzi verso il terminale dell’abbonato.

Articolo 11
Elenchi degli abbonati

1. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi d’inchiesta dell’elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l’abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari. L’abbonato ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell’elenco non figurino dati particolari, purché l’importo richiesto non sia tale da scoraggiare l’esercizio di tale diritto e purché, prendendo in considerazione le esigenze di qualità dell’elenco pubblico in funzione del servizio universale, tale somma sia calcolata in modo da coprire i costi effettivamente sostenuti dall’operatore per l’adeguamento e aggiornamento dell’elenco degli abbonati da non iscrivere nell’elenco pubblico.

3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alla loro iscrizione nei pubblici elenchi.

Articolo 12
Chiamate indesiderate

1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario può essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse o senza il consenso dell’abbonato interessato o nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è stabilita dalla normativa nazionale.

3. I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alle chiamate indesiderate.

Articolo 13
Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Nell’attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l’immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso l’imposizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE (7) che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

3. Ove richiesto, la Commissione assicura l’elaborazione di norme europee comuni per l’attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (8).

Articolo 14
Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all’articolo 30 della suddetta direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, che sono oggetto della presente direttiva.

4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni tecniche dell’allegato, secondo la procedura prevista in tale articolo. Il comitato è convocato specificamente per le materie contemplate dalla presente direttiva.

Articolo 15
Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 2000.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.

3. L’articolo 11 non si applica all’edizione di elenchi pubblicati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate a norma della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

(1) GU C 200 del 22.7.1994, pag. 4.
(2) GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo dell’11 marzo 1992 (GU C 94 del 13.4.1992, pag. 198), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (GU C 315 del 24.10.1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 (GU C 33 del 3.2.1997, pag. 78). Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell’8.12.1997). Decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU C 257 del 4.10.1988, pag. 1.
(6) GU C 196 dell’1.8.1989, pag. 4.
(7) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).
(8) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

ALLEGATO

Elenco di dati
Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a trattamento i dati riguardanti:
– il numero o l’identificazione della stazione dell’abbonato;
– l’indirizzo dell’abbonato e il tipo di stazione;
– il numero totale di scatti da fatturare per il periodo di fatturazione;
– il numero dell’abbonato chiamato;
– il tipo, l’ora d’inizio e la durata delle chiamate effettuate e/o il volume di dati trasmessi;
– la data della chiamata o del servizio;
– altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e pagamenti rateali, disattivazioni e solleciti.

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