IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articolo 99 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto , conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell ‘ 11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ‘ affari ( 3 ) ;
considerando che , in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , il bilancio delle Comunità ; che queste risorse comprendono , tra l ‘ altro , quelle provenienti dall ‘ imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie ;
considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone , dei beni , dei servizi , dei capitali e l ‘ interpenetrazione dell ‘ economie ;
considerando che è opportuno tener conto dell ‘ obiettivo della soppressione delle imposizioni all ‘ importazione e delle detassazioni all ‘ esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d ‘ affari in ordine all ‘ origine dei beni e delle prestazioni di servizi , onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno ;
considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri , per garantire una migliore neutralità dell ‘ imposta , di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali ;
considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni ;
considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri , segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi ; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato , in linea di massima , là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale , occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario , in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta , il cui costo è compreso nel prezzo delle merci ;
considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell ‘ imposta debbono essere armonizzati affinchù l ‘ applicazione e le modifiche successive dell ‘ aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data ;
considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinchù l ‘ applicazione alle operazioni imponibili dell ‘ aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri ;
considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell ‘ imposta applicata allo stadio antecedente ;
considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni , per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri ;
considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un ‘ incidenza sul livello reale di percezione , e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri ;
considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell ‘ imposta , in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all ‘ estero ;
considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere , per quanto possibile , armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell ‘ imposta in tutti gli Stati membri ; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l ‘ ammontare complessivo delle proprie operazioni , a monte ed a valle , quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie ;
considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti ; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese , in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione ; che , per quanto riguarda gli agricoltori , è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell ‘ imposta sul valore aggiunto a monte , a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale ; che è necessario fissare i principi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie ;
considerando che è necessario garantire l ‘ applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che , a tal fine , è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione ; che l ‘ istituzione di un comitato dell ‘ imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione ;
considerando che è opportuno che , entro certi limiti e a certe condizioni , gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva , al fine di semplificare la riscossione dell ‘ imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali ;
considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva ;
considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
CAPO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell ‘ imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli .
Essi adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , affinchù il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 ° gennaio 1978 .
CAPO II
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
Sono soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto :
1 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi , effettuate a titolo oneroso all ‘ interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ;
2 . le importazioni di beni .
CAPO III
TERRITORIALITÀ
Articolo 3
1 . Ai fini dell ‘ applicazione della presente direttiva , l ‘ « interno del paese » corrisponde al campo d ‘ applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea , quale è definito , per ciascuno Stato membro , dall ‘ articolo 227 .
2 . Sono esclusi dall ‘ interno del paese i seguenti territori nazionali :
Repubblica federale di Germania :
isola di Helgoland , territorio di Buesingen :
Regno di Danimarca :
Groenlandia ;
Repubblica italiana :
Livigno , Campione d ‘ Italia , le acque nazionali del Lago di Lugano .
3 . La Commissione , se ritiene che le esclusioni di cui al paragrafo 2 non siano più giustificate , segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie , presenta al Consiglio le opportune proposte .
CAPO IV
SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4
1 . Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2 , indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività .
2 . Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore , di commerciante o di prestatore di servizi , comprese le attività estrattive , agricole , nonchù quelle delle professioni liberali o assimilate . Si considera in particolare attività economica un ‘ operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità .
3 . Gli Stati membri possono considerate soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un ‘ operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti :
a ) la cessione , effettuata anteriormente alla prima occupazione , di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo ; gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione di questo criterio alla trasformazione di edifici nonchù il concetto di suolo attiguo .
Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione , quali ad esempio il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell ‘ edificio e la data di prima consegna , oppure del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva consegna , purchù tali periodi non superino cinque e due anni rispettivamente .
Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo ;
b ) la cessione di un terreno edificabile .
Si considerano terreni edificabili i terreni , attrezzati o no , definiti tal dagli Stati membri .
4 . L ‘ espressione « in modo indipendente » , di cui al paragrafo 1 , esclude dall ‘ imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro .
Con riserva della consultazione di cui all ‘ articolo 29 , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all ‘ interno del paese che siano giuridicamente indipendenti , ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari , economici ed organizzativi .
5 . Gli Stati , le regioni , le province , i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando , in relazione a tali attività od operazioni , percepiscono diritti , canoni , contributi o retribuzioni .
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere , essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza .
In ogni caso , gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell ‘ allegato D quando esse non sono trascurabili .
Gli Stati membri possono considerate come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28 .
CAPO V
OPERAZIONI IMPONIBILI
Articolo 5
Cessioni di beni
1 . Si considera « cessione di bene » il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario .
2 . Sono considerati beni materiali l ‘ energia elettrica , il gas , il calore , il freddo e simili .
3 . Gli Stati membri possono considerate beni materiali :
a ) determinati diritti su beni immobili ;
b ) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d ‘ uso sui beni immobili ;
c ) le quote d ‘ interessi e le azioni il cui possesso assicura , di diritto o di fatto , l ‘ attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte .
4 . Sono parimenti considerate cessioni ai sensi del paragrafo 1 :
a ) il trasferimento , accompagnato dal pagamento di un ‘ indennità , della proprietà di un bene in forza di un ‘ espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge ;
b ) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene , accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquistata al più tardi all ‘ atto del pagamento dell ‘ ultima rata ;
c ) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l ‘ acquisto o per la vendita .
5 . Gli Stati membri possono considerate cessione ai sensi del paragrafo 1 :
a ) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d ‘ opera , cioè la consegna da parte del prestatore d ‘ opera al proprio cliente di un bene mobile da lui fabbricato o montato con le materie e gli oggetti affidatigli a tale scopo dal cliente , abbia il prestatore d ‘ opera fornito , o meno , parte dei materiali utilizzati ;
b ) la consegna di taluni lavori immobiliari .
6 . È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all ‘ uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o , più generalmente , lo destina a fini estranei alla sua impresa , quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto . Tuttavia , i prelievi eseguiti ad uso dell ‘ impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso .
7 . Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso :
a ) l ‘ impiego da parte di un soggetto passivo , per i bisogni della sua impresa , di un bene prodotto , costruito , estratto , lavorato , acquistato o importato nel quadro di detta impresa , qualora l ‘ acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato , quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto nel corso dell ‘ acquisto o dell ‘ impiego di cui alla lettera a ) ;
c ) ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 8 , il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa , in caso di cessazione della sua attività economica tassabile , quando detti beni hanno consentito una deduzione parziale o totale al momento dell ‘ acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a ) .
8 . In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni , gli Stati membri possono considerare l ‘ operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente . Gli Stati membri adottano , se del caso , le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza , qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale .
Articolo 6
Prestazioni di servizi
1 . Si considera « prestazioni di servizi » ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell ‘ articolo 5 .
Tale operazione può consistera tra l ‘ altro :
– in una cessione di beni immateriali , siano o no rappresentati da un titolo ;
– in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione ;
– nell ‘ esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge .
2 . Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso :
a ) l ‘ uso di un bene destinato all ‘ impresa per l ‘ uso privato del soggetto passivo o per l ‘ uso del suo personale o , più generalmente , a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o , più generalmente , per fini estranei alla sua impresa .
Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza .
3 . Per prevenire distorsioni di concorrenza e salva la consultazione di cui all ‘ articolo 29 , gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l ‘ esecuzione , da parte di un soggetto passivo , di un servizio , per i bisogni della sua impresa , qualora l ‘ esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell ‘ imposta sul valore aggiunto .
4 . Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri , partecipi ad una prestazione di servizi , si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio .
5 . Le disposizioni di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 8 , si applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di servizi .
Articolo 7
Importazioni
Si considera « importazione di un bene » l ‘ introduzione di detto bene nell ‘ interno del paese , come definito dall ‘ articolo 3 .
CAPO VI
LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Articolo 8
Cessioni di beni
1 . Si considera come luogo di cessione di un bene :
a ) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall ‘ acquirente o da un terzo : il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell ‘ acquirente . Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto , si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l ‘ installazione o il montaggio ; qualora l ‘ installazione o il montaggio siano effettuati in un paese diverso da quello del fornitore , lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione in quest ‘ ultimo Stato ;
b ) se il bene non viene spedito o trasportato : il luogo dove il bene si trova al momento della cessione .
2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , quando il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un paese diverso da quello di importazione dei beni , il luogo della cessione da parte dell ‘ importatore ai sensi dell ‘ articolo 21 , paragrafo 2 , e il luogo di eventuali cessioni successive sono considerati come situati nel paese di importazione dei beni .
Articolo 9
Prestazioni di servizi
1 . Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile , a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o , in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale .
2 . Tuttavia :
a ) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile , incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito , nonchù le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l ‘ esecuzione di lavori immobiliari come , ad esempio , le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza , è quello dove il bene è situato ;
b ) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse ;
c ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto :
– attività culturali , artistiche , sportive , scientifiche , d ‘ insegnamento , ricreative o affini , ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonchù , eventualmente , prestazioni di servizi accessorie a tali attività ,
– attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico , scarico , manutenzione e attività affini ,
– perizie di beni mobili materiali ,
– lavori relativi a beni mobili materiali ,
è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite ;
d ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto la locazione di beni mobili materiali , ad eccezione di qualsiasi mezzo di trasporto , esportati dal locatore di uno Stato membro in un altro Stato membro per essere ivi utilizzato , è quello in cui il bene è così utilizzato ;
e ) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi , rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità , ma fuori del paese del prestatore , è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o , in mancanza di tale sede o di tale centro d ‘ attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale :
– cessioni e concessioni di diritti d ‘ aurore , brevetti , diritti di licenza , marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi ;
– prestazioni pubblicitarie ;
– prestazioni fornite da consulenti , ingegneri , uffici studi , avvocati , periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonchù elaborazioni di dati e fornitura di informazioni ;
– obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una attività professionale , o un diritto di cui alla presente lettera e ) ;
– operazioni bancarie , finanziarie e assicurative , comprese le operazioni di riassicurazione , ad eccezione della locazione di casseforti ;
– messa a disposizione di personale ;
– prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui , quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e ) .
3 . Al fine di evitare casi di doppia imposizione , di non imposizione o di distorsione di concorrenza , gli Stati membri possono , per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2 , lettera e ) , e le locazioni di beni mobili materiali , considerare :
a ) il luogo di prestazione dei servizi situato all ‘ interno del paese a norma del presente articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l ‘ effettiva utilizzazione e l ‘ effettivo impiego hanno luogo ai di fuori della Comunità ;
b ) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all ‘ interno del paese quando l ‘ effettiva utilizzazione e l ‘ effettivo impiego hanno luogo all ‘ interno del paese .
CAPO VII
FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL ‘ IMPOSTA
Articolo 10
1 . Si considera
a ) fatto generatore dell ‘imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l ‘ esigibilità dell ‘ imposta ;
b ) esigilibità dell ‘ imposta di diritto che l ‘ Erario può far valere a norma di legge , a partire da un dato momento , presso il debitore , per il pagamento dell ‘ imposta , anche se il pagamento può essere differito .
2 . Il fatto generatore dell ‘ imposta si verifica e l ‘ imposta diventa esigibile all ‘ atto della cessione di beni o della prestazione di servizi . Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 4 , lettera b ) , e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti , si considerano effettuate all ‘ atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti .
Tuttavia , nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi , l ‘ imposta diventa esigibile all ‘ atto dell ‘ incasso , a concorrenza dell ‘ importo incassato .
In deroga alle precedenti disposizioni , gli Stati membri possono stabilire che , per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi , l ‘ imposta diventi esigibile :
– non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci ,
– al più tardi al momento dell ‘ incasso del prezzo , ovvero
– in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci , entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell ‘ imposta .
$3 . All ‘ importazione , il fatto generatore si verifica e l ‘ imposta diventa esigile all ‘ atto dell ‘ introduzione de bene all ‘ interno del paese ai sensi dell ‘ articolo 3 .
Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali , a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente , instaurati nel quadro di una politica comune , il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari .
Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie , gli Stati membri , per quanto riguarda il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta , possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali .
Quando i beni sono assoggettati , sin dalla loro importazione , a uno dei regimi previsti dall ‘ articolo 16 , paragrafo 1 , punto A , o ad un regime di ammissione temporanea o di transito , il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l ‘ immissione al consumo .
CAPO VIII
BASE IMPONIBILE
Articolo 11
A . All ‘ interno del paese
1 . La base imponibile è costituita :
a ) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b ) , c ) e d ) , da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell ‘ acquirente , del destinatario o di un terzo , comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ;
b ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 5 , paragrafi 6 e 7 , dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari , o , in mancanza del presso di acquisto , dal costo , determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ;
c ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 6 , paragrafo 2 , dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi ;
d ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 6 , paragrafo 3 , dal valore normale dell ‘ operazione in questione .
Si considera « valore normale » di servizio quanto il destinatario della prestazione , nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l ‘ operazione , dovrebbe pagare a d un prestatore indipendente all ‘ interno del paese al momento dell ‘ operazione , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso servizio .
2 . Nella base imponibile si devono comprendere :
a ) le imposte , i dazi , le tasse e i prelievi , ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto ;
b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all ‘ acquirente o al destinatario della prestazione . Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie .
3 . Non vanno compresi nella base imponibile :
a ) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato ;
b ) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all ‘ acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l ‘ operazione ;
c ) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell ‘ acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori . Questo soggetto passivo deve giustificare l ‘ importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell ‘imposta che avesse eventualmente gravato su di esse .
B . All ‘ importazione di beni
1 . La base imponibile è costituita :
a ) dal prezzo pagato o da pagarsi dall ‘ importatore , se detta somma costituisce l ‘ unico corrispettivo definito al punto A , paragrafo 1 , lettera a ) ;
b ) dal valore normale , se manca il prezzo , o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l ‘ unico corrispettivo del bene importato .
Si considera « valore normale » all ‘ importazione di un bene quanto un importatore , allo stadio di commercializzazione al quale si compie l ‘ importazione , dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene , al momento in cui l ‘ imposta è esigibile , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso bene .
2 . Gli Stati membri possono adottare come base imponibile il valore definito nel regolamento ( CEE ) n . 803/68 ( 5 ) .
3 . Si devono comprendere nella base imponibile , ove non vi siano già compresi :
a ) le imposte , i dazi , i prelievi e le altre tasse dovuti fuori del paese di importazione , nonchù quelli dovuti per l ‘ importazione , ad eccezione dell ‘ imposta sul valore aggiunto da riscuotere ;
b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione , che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all ‘ interno del paese .
Per « primo luogo di destinazione » va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel paese di importazione . In mancanza di tale indicazione , si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto paese .
Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione qualora quest ‘ ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ‘ imposta .
4 . Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A , paragrafo 3 , lettera a ) e b ) .
5 . Per i beni che sono stati esportati temporaneamente e che sono reimportati dall ‘ esportatore dopo aver formato oggetto , all ‘ estero , di lavori di riparazione , trasformazione , adattamento o esecuzione e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettera f ) , gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti , per quanto concerne l ‘ imposta sul valore aggiunto , sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato .
C . Disposizioni diverse
1 . In caso di annullamento , recesso , risoluzione , non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l ‘ operazione è stata effettuata , la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri .
Tuttavia , in caso di non pagamento totale o parziale , gli Stati membri possono derogare a questa norma .
2 . Qualora elementi utili alla determinazione della base imponibile siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro dove viene fatta la stima , si determina il tasso di cambio a norma dell ‘ articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 .
3 . Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere , gli Stati membri possono :
– escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi ;
– includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi .
CAPO IX
ALIQUOTA
Articolo 12
1 . L ‘ aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ‘ imposta . Tuttavia :
a ) nei casi previsti all ‘ articolo 10 , paragrafo 2 , secondo e terzo comma , l ‘ aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l ‘ imposta diventa esigibile ;
b ) nei casi di cui all ‘ articolo 10 , paragrafo 3 , secondo e terzo comma , si applica l ‘ aliquota in vigore al momento in cui i beni vengono dichiarati per l ‘ immissione al consumo .
2 . caso di modifica delle aliquote , gli Stati membri possono :
– operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a ) allo scopo di tener conto dell ‘ aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi ;
– adottare tutte le opportune misure transitorie .
3 . L ‘ aliquota normale dell ‘ imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi .
4 . Talune forniture di beni e prestazioni di servizi possono essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte . Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l ‘ ammontare dell ‘ imposta sul valore aggiunto risultante dall ‘ applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell ‘ imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell ‘ articolo 17 .
5 . L ‘ aliquota applicabile all ‘ importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all ‘ interno del paese .
CAPO X
ESENZIONI
Articolo 13
Esenzioni all ‘ interno del paese
A . Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico
1 . Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali , le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni , esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni ;
b ) l ‘ ospedalizzazione e le cure mediche nonchù le operazioni ad esse strettamente connesse , assicurate da organismi di diritto pubblico oppure , a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi , da istituti ospedalieri , centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti ;
c ) le prestazioni mediche effettuate nell ‘ esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati ;
d ) la fornitura di organi , di sangue e di latte umani ;
e )le prestazioni dei servizi effettuate nell ‘ esercizio della loro professione dagli odontotecnici , nonchù le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici ;
f ) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un ‘ attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi , al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all ‘ esercizio di tale attività , quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l ‘ esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante , a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;
g ) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l ‘ assistenza sociale e la sicurezza sociale , comprese quelle fornite dalle case di riposo , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato ;
h ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell ‘ infanzia e delle gioventù , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale ;
i ) l ‘ educazione dell ‘ infanzia e della gioventù , l ‘ insegnamento scolastico o universitario , la formazione o la riqualificazione professionale nonchù le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico , o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili ;
j ) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all ‘ insegnamento scolastico o universitario ;
k ) la messa a disposizione , da parte di istituzioni religiose o filosofiche , di personale per le attività di cui alle lettere b ) , g ) , h ) ed i ) e per fini di assistenza spirituale ;
l ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo , dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto , da organismi senza finalità di lucro , che si prefiggono obiettivi di natura politica , sindacale , religiosa , patriottica , filosofica , filantropica o civica , purchù tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;
m ) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell ‘ educazione fisica , fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l ‘ educazione fisica ;
n ) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato ;
o ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) , e n ) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi , organizzate a loro esclusivo profitto , purchù l ‘ esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza . Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione , in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all ‘ ammontare degli introiti che dà diritto all ‘ esenzione ;
p ) il trasporto di malati o feriti in veicoli all ‘ uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati ;
q ) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale .
$2 . a ) Gli Stati membri possono subordinare , caso per caso , la concessione , ad enti diversi da quelli di diritto pubblico , di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1 , lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) all ‘ osservanza di una o più delle seguenti condizioni :
– gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto : gli eventuali profitto non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite ;
– essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione ;
– essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati , ovvero , per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione , praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto ;
– le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) sono escluse dal beneficio dell ‘ esenzione prevista alle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che :
– non siano indispensabili all ‘ espletamento delle operazioni esentate ;
– siano essenzialmente destinate a procurare all ‘ ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all ‘ imposta sul valore aggiunto .
B . Altre esenzioni
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377L0388.1
Fatte salve altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione , comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni , effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione ;
b ) l ‘ affitto e la locazione di beni immobili , ad eccezione ;
1 . delle prestazioni di alloggio , quali sono definite dalla legislazione delgi Stati membri , effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe , comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio ;
2 . delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli ;
3 . delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente ;
4 . delle locazioni di casseforti .
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione ;
c ) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un ‘ attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell ‘ articolo 28 , paragrafo 3 , lettera b ) , ove questi beni non abbiano formato oggetto d ‘ un diritto a deduzione , e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell ‘ articolo 17 , paragrafo 6 ;
d ) le operazioni seguenti :
1 . la concessione e la negoziazione di crediti nonchù la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi ;
2 . la negoziazione e la presa a carico di impegni , fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi ;
3 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative ai depositi di fondi , ai conti correnti , ai pagamenti , ai giroconti , ai crediti , agli assegni e ad altri effetti commerciali , ad eccezione del ricupero dei crediti ;
4 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative a divise , banconote e monete con valore liberatorio , ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ; sono considerati da collezione le monete d ‘ oro , d ‘ argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici ;
5 . le operazioni , compresa la negoziazione , eccettuate la custodia e la gestione , relative ad azioni , quote parti di società a associazioni , obbligazioni , altri titoli , ad esclusione :
– dei titoli rappresentativi di merci ;
– dei diritti o titoli di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 3 ;
6 . la gestione di fondi comuni d ‘ investimento quali sono definiti dagli Stati membri ;
e ) le forniture , al valore facciale , di francobolli validi per l ‘ affrancatura all ‘ interno del paese , di bolli fiscali e di altri simili valori ;
f ) le scommesse , le lotterie e altri giochi d ‘ azzardo con poste di denaro , salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro ;
g ) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo , diversi da quelli di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , lettera a ) ;
h ) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , lettera b ) .
C . Opzioni
Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l ‘ imposizione nel caso di :
a ) affitto e locazione di beni immobili ;
b ) operazioni di cui al punto B , lettere d ) , g ) e h ) .
Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio .
Articolo 14
Esenzioni all ‘ importazione
1 . Ferme restando le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all ‘ interno del paese ;
b ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito ;
c ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea , che beneficiano per questo motivo dell ‘ esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo ;
d ) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo . Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l ‘ esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno ;
e ) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati , da parte di colui che li ha esportati , semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo ;
f ) la reimportazione da parte dell ‘ esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro , di una lavorazione che è stata assoggettata all ‘ imposta senza diritto a deduzione o a rimborso ;
g ) le importazioni di beni :
– effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari , che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo ;
– effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse , nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede ;
– effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ‘ Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ‘ uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ‘ approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa ;
h ) le importazioni nei porti , effettuate dalle imprese di pesca marittima , dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione , ma prima di qualsiasi consegna ;
i ) le prestazioni di servizi connesse con l ‘ importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile , secondo l ‘ articolo 11 , punto B , paragrafo 3 , lettera b ) ;
j ) le importazioni d ‘ oro effettuate dalle banche centrali .
2 . La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d ‘ applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione .
Fino all ‘ entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono :
– mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra ;
– modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all ‘ interno della Comunità ;
– utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l ‘ esenzione .
Gli Stati membri notificano alla Commissione , che ne informi gli altri Stati membri , le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni .
Articolo 15
Esenzione delle operazioni all ‘ esportazione , delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali
Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
1 . le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all ‘ articolo 3 ;
2 . le cessioni di beni spediti o trasportati , da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo , fuori dal territorio di cui all ‘ articolo 3 , ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all ‘ attrezzatura , al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto , aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato ;
3 . le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all ‘ articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all ‘ interno del paese o per loro conto ;
4 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi :
a ) adibite alla navigazione d ‘ alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell ‘ esercizio di attività commerciali , industriali e della pesca ,
b ) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera , escluse , per ultime , le provviste di bordo ,
c ) da guerra , quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune , che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero .
Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell ‘ attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo ;
5 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4 , lettere a ) e b ) , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati , compresa l ‘ attrezzatura per la pesca ;
6 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati ;
7 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6 ;
8 . le prestazioni di servizi , diverse da quelle di cui al paragrafo 5 , destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico ;
9 . le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6 , destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico ;
10 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi :
– effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari ;
– destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante , e a membri delle medesime , alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede ;
– effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ‘ Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ‘ uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ‘ approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa .
Fino all ‘ adozione di norme fiscali uniformi , la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro .
L ‘ esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta ;
11 . le cessioni di oro alle banche centrali ;
12 . le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell ‘ ambito delle loro attività umanitarie , caritative o educative all ‘ estero . Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell ‘ imposta ;
13 . le prestazioni di servizi , compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all ‘ articolo 13 , quando esse sono direttamente connesse al transito , all ‘ esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , e all ‘ articolo 16 , paragrafo 1 ;
14 . le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi , quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all ‘ articolo 3 .
Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio , quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri .
Articolo 16
esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci
1 . Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie , gli Stati membri possono , con riserva della consultazione prevista all ‘ articolo 29 , prendere misure particolari per non sottoporre all ‘ imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse , a condizione che non mirino ad una utilizzazione e / o ad un consumo finali e che l ‘ importo dell ‘ imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell ‘ immissione in consumo corrisponda all ‘ importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all ‘ importazione o all ‘ interno del paese :
A . le importazioni di merci destinate ad essere :
a ) portate in doganale immesse , eventualmente , in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE ( 6 ) ;
b ) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE ( 7 ) ;
c ) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE ( 8 ) ;
d ) immesse nelle acque e nei banchi di cui all ‘ articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1496/69 ( 9 ) ;
e ) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo ;
B . le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni ;
C . le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto ;
D . le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d ‘ importazione temporanea di cui all ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni .
2 . Con riserva delle consultazioni previste all ‘ articolo 29 , gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l ‘ esportazione senza modifiche o dopo trasformazione , nonchù le prestazioni di servizi inerenti all ‘ attività di esportazione del medesimo , a concorrenza dell ‘ ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti .
3 . La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell ‘ imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .
CAPO XI
DEDUZIONI
Articolo 17
Origine e portata del diritto a deduzione
1 . Il diritto a deduzione nasce quando l ‘ imposta deducibile diventa esigibile .
2 . Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta , il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall ‘ imposta di cui è debitore :
a ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo ;
b ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate ;
c ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell ‘ articolo 5 , paragrafo 7 , lettera a ) , e dell ‘ articolo 6 , paragrafo 3 .
3 . Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell ‘ imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini :
a ) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 2 , effettuate all ‘ estero , che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all ‘ interno del paese ;
b ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ‘ articolo 15 e dell ‘ articolo 16 , paragrafo 1 , punti B , C e D , e paragrafo 2 ;
c ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ‘ articolo 13 B , lettera a ) e lettera d ) , punti da 1 a 5 , quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità .
4 . Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977 , su proposta della Commissione e deliberando all ‘ unanimità , le modalità comunitarie d ‘ applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all ‘ interno del paese . Fino all ‘ entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie , spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato . Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità , gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari .
5 . Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3 , sia per operazioni che non conferiscono tale diritto , la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell ‘ imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni .
Detto prorata è determinato ai sensi dell ‘ articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo .
Tuttavia , gli Stati membri possono :
a ) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività , se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore ;
b ) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori ;
c ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all ‘ utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi ;
d ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate ;
c ) prevedere che non si tenga conto dell ‘ imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante .
6 . Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva , il Consiglio , con decisione all ‘ unanimità adottata su proposta della Commissione , stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell ‘imposta sul valore aggiunto . Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale , quali le spese suntuarie , di divertimento o di rappresentanza .
Fino all ‘ entrata in vigore delle norme di cui sopra , gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell ‘ entrata in vigore della presente direttiva .
7 . Fatta salva la consultazione prevista dall ‘ articolo 29 , ogni Stato membro può , per motivi congiunturali , escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni . Per mantenere condizioni di concorrenza identiche , gli Stati membri possono , anzichù rifiutare la deduzione , tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all ‘ interno del paese , oppure importati , in modo che questa imposizione non superi l ‘ ammontare dell ‘ imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull ‘ acquisto di beni analoghi .
Articolo 18
Modalità di esercizio del diritto a deduzione
1 . Per poter esercitare il diritto a deduzione , il soggetto passivo deve :
a ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera a ) , essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell ‘ articolo 22 , paragrafo 3 ;
b ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera b ) , essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l ‘ ammontare dell ‘ imposta dovuta o ne consenta il calcolo ;
c ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera c ) , assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro ;
d ) quando è tenuto al pagamento dell ‘ imposta quale acquirente o destinatario , in caso d ‘ applicazione dell ‘ articolo 21 , paragrafo 1 , assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro .
2 . Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall ‘ importo totale dell ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l ‘ ammontare dell ‘ imposta per la quale , nello stesso periodo , è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione .
Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione .
3 . Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 .
4 . Qualora , per un dato periodo fiscale , l ‘ importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell ‘ imposta dovuta , gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l ‘ eccedenza al periodo successivo , secondo modalità da essi stabilite .
Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l ‘ eccedenza e insignificante .
Articolo 19
Calcolo del prorata di deduzione
1 . Il prorata di deduzione previsto dall ‘ articolo 17 , paragrafo 5 , primo comma , risulta da una frazione avente :
– al numeratore l ‘ importo totale della cifra d ‘ affari annua , al netto dell ‘ imposta valore aggiunto , relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell ‘ articolo 17 , paragrafi 2 e 3 ,
– al denominatore l ‘ importo totale della cifra d ‘ affari annua , al netto dell ‘ imposta sul valore aggiunto , relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione . Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l ‘ importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all ‘ articolo 11 A , paragrafo 1 , lettera a ) .
Il prorata viene determinato su base annuale , in percentuale e viene arrotondato all ‘ unità superiore .
2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , per il calcolo del prorata di deduzione , non si tiene conto dell ‘ importo della cifra d ‘ affari relativa alle cessioni di beni d ‘ investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa . Non si tiene neppure conto dell ‘ importo della cifra d ‘ affari relativa alle operazioni accessorie , immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all ‘ articolo 13 , punto B , lettera d ) , anche quando si tratta di operazioni accessorie . Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall ‘ articolo 20 , paragrafo 5 , di non richiedere la rettifica per i beni di investimento , possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione .
3 . Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell ‘ anno precedente . In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante , il prorata è valutato a titolo provvisorio , sotto il controllo delle autorità fiscali , dal soggetto passivo in base alle sue previsioni . Tuttavia , gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti .
La fissazione del prorata definito , che è determinato per ogni anno durante l ‘ anno successivo , comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria .
Articolo 20
Rettifica delle deduzioni
1 . La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagl
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