IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando quanto segue:
(1) Le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a norma dell’articolo 9 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), non sono adeguate per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all’interno della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore.
(2) Il corretto funzionamento del mercato interno impone l’eliminazione di tali distorsioni e l’introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività. In particolare andrebbero prese misure per garantire che tali servizi siano soggetti a imposizione nella Comunità, ove siano prestati a titolo oneroso e utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità, e non siano soggetti a imposizione se utilizzati al di fuori della Comunità.
(3) A tal fine, è opportuno che i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici da paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in paesi terzi siano soggetti a imposizione nel luogo del beneficiario dei servizi.
(4) Per definire i servizi prestati tramite mezzi elettronici si dovrebbero includere esempi di tali servizi nell’allegato della direttiva.
(5) Al fine di facilitare l’adempimento dei loro obblighi fiscali, agli operatori che forniscono servizi tramite mezzi elettronici, che non sono stabiliti nella Comunità e non devono esservi altrimenti identificati a fini fiscali, dovrebbe essere applicato un regime particolare.
Secondo tale regime gli operatori che prestano siffatti servizi tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi all’interno della Comunità, possono optare, se non sono altrimenti identificati a fini fiscali nella Comunità, per l’identificazione in uno Stato membro.
(6) L’operatore non stabilito nella Comunità che desidera beneficiare del regime particolare dovrebbe soddisfare i requisiti in esso previsti e le pertinenti disposizioni in vigore nello Stato membro in cui i servizi sono utilizzati.
(7) Lo Stato membro di identificazione deve a talune condizioni poter escludere un operatore non stabilito da tale regime particolare.
(8) Se l’operatore non stabilito opta per il regime particolare, qualsiasi imposta sul valore aggiunto a monte pagata dall’operatore per le merci e i servizi da questi utilizzati per le sue attività soggette a imposizione contemplate dal regime particolare dovrebbe essere rimborsata dallo Stato membro in cui è stata pagata l’imposta sul valore aggiunto a monte, conformemente alle disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (5). Non si applicherebbero le restrizioni opzionali per il rimborso di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva.
(9) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire la presentazione di taluni elenchi riepilogativi e dichiarazioni tramite mezzi elettronici, e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
(10) Tali disposizioni relative all’introduzione di dichiarazioni fiscali e elenchi riepilogativi per via elettronica dovrebbero essere adottate su base permanente. È auspicabile adottare tutte le altre disposizioni per un periodo provvisorio di tre anni, prorogabile per motivi pratici, ma le disposizioni saranno comunque riesaminate, in base all’esperienza acquisita, entro tre anni a decorrere dal 1o luglio 2003.
(11) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 77/388/CEE è temporaneamente modificata come segue:
1) all’articolo 9
a) al paragrafo 2, lettera e), il punto finale è sostituito da una virgola e sono aggiunti i seguenti trattini:
«— servizi di radiodiffusione e di televisione,
— servizi prestati tramite mezzi elettronici, inter alia quelli di cui all’allegato L.»;
b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
«f) il luogo in cui sono prestati i servizi di cui alla lettera e), ultimo trattino, qualora la prestazione sia effettuata a favore di persone che non siano soggetti passivi e siano stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o abbia costituito un centro di attività stabile da cui il servizio è prestato al di fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o centro, sia domiciliato o abitualmente residente al di fuori della Comunità, è il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente.»;
c) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«3. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2, lettera e), ad esclusione dei servizi di cui all’ultimo trattino prestati a persone che non siano soggetti passivi, nonché le locazioni di mezzi di trasporto, considerare:»;
d) il paragrafo 4 è così modificato:
«4. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e di radiodiffusione e di televisione di cui al paragrafo 2, lettera e), rese a persone che non siano soggetti passivi stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o abbia costituito un centro di attività stabile da cui il servizio è prestato al di fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o centro, sia domiciliato o abitualmente residente al di fuori della Comunità, gli Stati membri applicano il paragrafo 3, lettera b).»;
2) all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente comma:
«Il terzo comma non si applica ai servizi indicati all’ultimo trattino dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e).»;
3) è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 26 quater Regime particolare per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi
A. Definizioni
Ai fini del presente articolo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:
a) “Soggetto passivo non stabilito”: un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità né è tenuto altrimenti ad identificarsi a fini fiscali ai sensi dell’articolo 22;
b) “Servizi elettronici” e “servizi forniti tramite mezzi elettronici”: i servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino;
c) “Stato membro di identificazione”: lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all’interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni del presente articolo;
d) “Stato membro di consumo”: lo Stato membro in cui si considera che siano forniti i servizi elettronici conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera f);
e) “Dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto”: la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l’ammontare dell’imposta esigibile in ciascuno Stato membro.
B. Regime particolare per le prestazioni di servizi fornite tramite mezzi elettronici
1. Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito che presta servizi elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in uno Stato membro ad utilizzare un regime particolare conformemente alle disposizioni in appresso. Il regime particolare si applica a tutte le suddette forniture all’interno della Comunità.
2. Il soggetto passivo non stabilito dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l’applicazione del regime particolare. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.
Le informazioni da parte del soggetto passivo non stabilito allo Stato membro di identificazione relative all’inizio delle sue attività in qualità di soggetto passivo contengono i seguenti dettagli ai fini dell’identificazione: nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno della Comunità. Il soggetto passivo non stabilito notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.
3. Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo non stabilito mediante un numero individuale. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono costituire propri sistemi di identificazione.
Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo non stabilito il numero di identificazione attribuitogli.
4.Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione se:
a) notifica di non fornire più servizi elettronici; o
b) si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione siano cessate; o
c) non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime particolare; oppure
d) persiste a non osservare le norme relative al regime particolare.
5. Il soggetto passivo non stabilito presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che un servizio elettronico sia stato o no fornito. La dichiarazione è presentata entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce.
La dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto contiene il numero di identificazione, e per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l’imposta, il valore totale, meno l’imposta sul valore aggiunto, delle forniture di servizi elettronici per il periodo di riferimento e l’importo totale dell’imposta corrispondente. Sono altresì indicate le aliquote applicabili e l’importo totale dell’imposta dovuta.
6. La dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto deve essere effettuata in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, quando si redige la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, si deve utilizzare il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
7. Il soggetto passivo non stabilito paga l’imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario denominato nella propria valuta.
8. Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo non stabilito che si avvale del regime particolare, anziché effettuare le deduzioni a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva, beneficia del rimborso previsto dalla direttiva 86/560/CEE. Ai rimborsi riguardanti i servizi elettronici contemplati dal regime particolare non si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.
9. Il soggetto passivo non stabilito conserva una documentazione delle transazioni effettuate nel quadro di questo regime particolare sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui al punto 5. Tale documentazione deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di identificazione e allo Stato membro di consumo ed essere conservata per un periodo di
dieci anni a partire dalla fine dell’anno in cui la transazione è stata effettuata.
10. L’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), non si applica al soggetto passivo non stabilito che ha optato per il regime particolare.»
Articolo 2
L’articolo 22, contenuto nell’articolo 28 novies della direttiva 77/388/CEE è così modificato:
1) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalle disposizioni seguenti:
«a) Ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento o la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica, e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.»;
2) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, comunque non superiori ad un anno. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.»;
3) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.»;
4) al paragrafo 6, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’elenco ricapitolativo è sottoscritto per ogni trimestre civile entro un termine e secondo modalità che saranno fissati dagli Stati membri, i quali adottano le misure necessarie affinché siano comunque rispettate le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni per via elettronica e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.»
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
L’articolo 1 si applica per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o luglio 2003.
Articolo 5
Il Consiglio, in base a una relazione presentata dalla Commissione, riesamina le disposizioni dell’articolo 1 della presente direttiva anteriormente al 30 giugno 2006 e, conformemente all’articolo 93 del trattato, adotta misure intese all’attuazione di un meccanismo elettronico adeguato, su base non discriminatoria per il calcolo, la dichiarazione, la riscossione e l’assegna
zione degli introiti fiscali sui servizi prestati tramite mezzi elettronici con imposizione nel luogo di consumo o, se lo ritiene necessario per motivi pratici, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, proroga il periodo di cui all’articolo 4.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 7
La presente direttiva è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO
ALLEGATO
«ALLEGATO L
ELENCO A TITOLO ILLUSTRATIVO DEI SERVIZI FORNITI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI INDICATI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA E)
Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature.
Fornitura di software e relativo aggiornamento.
Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati.
Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento.
Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Il solo fatto che il fornitore di un servizio e il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che il servizio fornito sia un servizio elettronico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino.»
(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 65.
(2) GU C 232 del 17.8.2001, pag. 202.
(3) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 59.
(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).
(5) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.
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