di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 21 maggio 2009
L’approvazione della cosiddetta Legge Sarkozy, in contrasto con le indicazioni del Parlamento europeo che ha bocciato il “Pacchetto Telecom” proprio su questioni legate alla tutela dei diritti d’autore ha evidenziato un vero e proprio strappo che non è più soltanto politico, ma anche e soprattutto sociale.
Comincia infatti a diffondersi la percezione che le pur giuste esigenze di tutela dei diritti d’autore abbiano prodotto eccessivi squilibri normativi in senso repressivo della libertà di impresa economica e dei diritti della persona. E che le richieste ulteriori di estensione di una tutela (peraltro già forte) non abbiano un fondamento così solido da giustificare metodi come la “ghigliottina digitale” francese.
In altri termini, alla prova dei fatti, le aggressive strategie di comunicazione e le forti pressioni lobbistiche dei titolari dei diritti stanno provocando a loro danno un “effetto boomerang” che potrebbe addirittura invertire la tendenza normativa del legislatore comunitario e, a cascata, di quello nazionale. Questo è un tema rilevante anche per il governo italiano che ha affidato al Comitato antipirateria presso la Presidenza del Consiglio il compito di valutare lo stato dei fatti, per formulare proposte che contemperino gli interessi delle parti in causa.
E’ evidente che dopo le indicazioni europee, l’adozione del modello francese sarebbe quantomeno inopportuna, per non parlare delle oggettive barriere giuridiche di garanzia che impedirebbero di replicare il modello in questione anche in Italia. Considerato, infatti, che gli illeciti legati al peer-to-peer sono dei reati perseguibili d’ufficio, l’unico soggetto a potersene occupare è la magistratura ordinaria e dunque non potrebbe esistere l’equivalente della HADOPI (l’autorità che in Francia dovrà decidere la ghigliottina digitale), se non creando un vero e proprio conflitto di poteri dello Stato.
La natura di illecito penale delle violazioni sul diritto d’autore, inoltre, impedisce di applicare sistemi di “vendetta trasversale”, sanzionando l’intestatario del contratto senza la prova che abbia (anche indirettamente) commesso il fatto. Infine, non sarebbe nemmeno possibile sanzionare o obbligare gli operatori di accesso per i fatti commessi dagli utenti, visto il chiaro dettato del D.lgs. 70/2003 che recependo la direttiva 31/00 li rende non responsabili dei comportamenti altrui quando si limitano al mero trasporto delle informazioni.
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