Delibera AGCM 20-3-1997 Internet News – Pubblicità ingannevole

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

Delibera del 20/3/1997

Provvedimento n. 4807 ( PI1215 ) INTERNET NEWS

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 1997;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Denuncia

Con denuncia pervenuta in data 13 dicembre 1996, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza dei messaggi, riportati sulla copertina del mensile “Internet News” (n. 11 dicembre 1996) e sul CD-ROM allegato, aventi a oggetto l’offerta di connessione gratuita con la rete Italia on line e di oltre 400 programmi software per Internet. Il consumatore lamentava l’ingannevolezza del messaggio sulla copertina del mensile in quanto l’espressione “Gratis due mesi di connessione”, non specifica che la connessione è gratuita solo per mezz’ora al giorno. Inoltre, l’indicazione presente sul CD-ROM sarebbe ingannevole in quanto non specifica che alcuni dei programmi software non sono in versione completa, ma in versione di “valutazione”.

2. Messaggi pubblicitari

I messaggi sono apparsi sul mensile “Internet News” (n. 11 dicembre 1996) e sul CD-ROM ad esso allegato.
Sulla parte sinistra della copertina del mensile compaiono le scritte “Il meglio della rete su CD-ROM!”; “Gratis due mesi di connessione”; “Scelti per voi oltre 400 software per Internet”.
Sul CD-ROM, che risulta racchiuso nel cellophane con la rivista, sotto la scritta “Il meglio per la rete” vi è l’elenco di alcuni programmi, alcuni dei quali sono sotto la dicitura “demo” e shareware.

3. Comunicazione alle parti

In data 27 dicembre 1996 l’Autorità ha comunicato al sig. Saverio Tropiano, quale parte denunciante, e alla Tecniche Nuove Spa, quale parte resistente, l’avvio del procedimento volto a valutare, ai sensi degli artt. 1 e 2, con riferimento agli elementi di cui all’articolo 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, l’eventuale ingannevolezza dei messaggi apparsi sul mensile “Internet News” (n. 11 dicembre 1996) e sul CD-ROM ad esso allegato, relativo all’offerta di connessione gratuita con la rete Italia on line e di oltre 400 programmi software per Internet.
In particolare sarebbe stata accertata l’eventuale ingannevolezza con riferimento: a) all’indicazione dell’offerta di connessione gratuita al servizio Italia on line, in assenza di precisazioni circa le limitazioni della connessione; b) all’indicazione dei programmi software offerti, in assenza di precisazioni circa le caratteristiche degli stessi.

4. Risultanze istruttorie

In data 8 gennaio 1997 è pervenuta all’Autorità una memoria difensiva della Spa Nuove Tecniche di Milano, nella quale si afferma, in sintesi, quanto segue:
– innanzitutto il messaggio non è pubblicità, ma un occhiello di copertina che rimanda a un articolo posto all’interno, che descrive l’iniziativa;
– l’espressione “Gratis due mesi di connessione” non può indurre neanche il più sprovveduto dei lettori, e tantomeno quello che si connette con Internet, a ritenere che l’accesso sia gratuito 24 ore su 24;
– il lettore interessato all’offerta deve possedere necessariamente una buona attrezzatura di hardware e software, che lo fa rientrare nella categoria delle persone con una buona conoscenza del mercato e delle promozioni di questo genere (a questo proposito viene richiamata una promozione analoga effettuata da un’altra rivista);
– il lettore certo non ignora quali siano i costi di collegamento a uso privato (che si aggirano intorno alle 240.000/300.000 lire all’anno), e non potrà certo credere di poter avere al costo di 6.000 lire (tale è quello della rivista) un collegamento di due mesi che, se effettuato da privato, ha il valore di circa 50.000 lire;
– infine, in ordine ai programmi sul CD-ROM si sottolinea come, nell’etichetta posta sul CD-ROM vengano elencati alcuni dei 400 programmi contenuti, utilizzabili secondo i termini concessi dal produttore (versioni “Demo” cioè ridotte, “Trialware” cioè di valutazione, o altre liberamente utilizzabili). Sarà sempre nell’articolo pubblicato a pag. 1 della rivista che viene spiegata la differenza tra le diverse versioni.

5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria

L’Autorità ha richiesto, in data 30 gennaio 1997, il parere al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, come previsto dall’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante, nel parere pervenuto il 24 febbraio 1997, ha rilevato quanto segue:
– il messaggio in esame ha certamente natura pubblicitaria ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, visto che si tratta di pubblicità diffusa allo scopo di promuovere la vendita del giornale su cui è comparsa;
– per quanto concerne il messaggio, in relazione alla generica offerta di collegamento di due mesi a Internet, appare ingannevole laddove non specifica la circostanza che il collegamento è limitato a mezz’ora quotidiana, non potendo essa risultare evidente neanche a un soggetto esperto del settore;
– infine, in relazione all’assenza di riferimento alle limitazioni d’uso dei software offerti con la rivista, il messaggio presente sul CD ROM risulta ingannevole.

6. Valutazioni conclusive

Eventuale ingannevolezza dell’espressione “Gratis due mesi di connessione”

In relazione al rilievo, mosso dalla parte resistente, secondo il quale il messaggio sulla copertina non sarebbe pubblicità ma un occhiello di copertina che rimanda a un articolo interno, si evidenzia come la natura pubblicitaria di tale messaggio sia dimostrata dalla circostanza che lo stesso è posto all’attenzione del pubblico con lo scopo evidente di indurre il maggior numero possibile di persone a comprare la rivista. In altre parole, esso ha la funzione di richiamo all’acquisto.
Ciò premesso, si ritiene che il messaggio in questione raggiunga sia soggetti che conoscono bene il mercato in questione, che possiedono buone attrezzature e che sono a conoscenza delle modalità e dei costi tipici di fruizione del servizio Internet, sia soggetti che queste conoscenze specifiche non hanno, e che vogliono avvicinarsi al mondo di Internet, o che comunque risultano incuriositi dall’offerta fatta dalla rivista.
Si ritiene che, anche a voler prendere in considerazione solo il target “qualificato”, l’espressione “Gratis due mesi di connessione” risulti idonea a indurre in errore il consumatore, visto che la limitazione apposta all’offerta (tempo limitato a mezz’ora al giorno), non può essere in alcun modo desunta da altri elementi, se non successivamente con la lettura dell’articolo pubblicato a pag. 1 della rivista, e non può in nessun modo essere quantificata.
Pertanto si ritiene che l’espressione “Gratis due mesi di connessione” sia ingannevole in quanto idonea a indurre in errore il consumatore circa l’effettiva portata dell’offerta e che possa pregiudicarne il comportamento economico inducendolo ad acquistare la rivista sul falso presupposto di poter fruire in modo illimitato del servizio Internet.

Elenco dei programmi sul CD-ROM

Sul CD-ROM allegato alla rivista sotto la scritta “Selezionati per voi oltre 400 software” compaiono due colonne sotto le quali vengono classificati alcuni dei programmi offerti. Su quella a sinistra vengono presentati, con la scritta in giallo, due programmi, mentre su quella a destra vengono presentati, con la scritta in bianco, altri programmi di cui alcuni in “demo” (forma ridotta), e altri in shareware (utilizzabili gratuitamente per un periodo di tempo limitato).
La differenza di posizione e di colore con la quale si descrivono i diversi programmi porta a ritenere che, se i programmi con limitazioni (quali il “demo”, o lo shareware) sono raggruppati con le medesime modalità grafiche e cromatiche sotto la stessa colonna e con l’indicazione specifica delle limitazioni stesse, laddove tale indicazione non c’è, e vengono usate diverse modalità grafiche e cromatiche si tratti invece di programmi completi.
Dalle risultanze istruttorie emerge che, dei due programmi elencati nella colonna sinistra, uno è gratuito mentre l’altro è una versione di “valutazione”, che, quindi, diviene inservibile dopo un limitato periodo di prova.
Pertanto si ritiene che il messaggio presente sul CD-ROM sia ingannevole nella misura in cui non specifica la reale configurazione dei programmi presentati e che possa pregiudicarne il comportamento economico inducendolo a ritenere di poter usufruire di alcuni programmi software in maniera illimitata.

RITENUTO, pertanto

conformemente al parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, che i messaggi, in relazione all’offerta di connessione gratuita per due mesi a Italia on line sottoposta a una limitazione non specificata nel messaggio, e in relazione all’indicazione dei programmi software offerti sul CD-ROM senza la specificazione delle diverse tipologie degli stessi, costituiscono pubblicità ingannevole;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicato sulla copertina del mensile “Internet News” (n. 11 dicembre 1996) in relazione all’offerta di due mesi di connessione gratuita a Italia on line, per le ragioni indicate in motivazione, costituisce pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera b), in relazione all’articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l’ulteriore diffusione;

b) che il messaggio pubblicato sul CD-ROM allegato alla rivista in relazione all’offerta di alcuni programmi software, per le ragioni indicate in motivazione, costituisce pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera b), in relazione all’articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l’ulteriore diffusione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

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