Si moltiplicano le critiche sulla legittimità costituzionale dell’azione di governo per l’emergenza COVID-19 e anche in questo specifico settore circolano informazioni imprecise sulla arbitraria “sospensione dei diritti individuali” e sull’accentramento nelle mani dell’esecutivo di poteri (molto) forti.
Almeno sotto il profilo formale, va detto, le regole sono state rispettate perchè la sospensione di alcuni diritti fondamentali (libertà di riunione, di movimento, di insegnamento, di riunione e di attività d’impresa) è stata disposta con il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.
Il problema è, dunque, non l’assenza di un atto avente forza di legge, ma il fatto che con questo decreto – ricordiamolo, predisposto dal governo – esso si autoattribuisce mano libera sul come limitare i diritti in questione.
Nello specifico, le criticità che emergono dal decreto-legge sono:
- utilizzo (in “stile Commissione Europea”) della nozione generica di “autorità competenti” quali soggetti “tenuti” (è un obbligo? una facoltà? una scelta discrezionale?) ad adottare misure “adeguate” e “proporzionate”. Questa vaghezza ha consentito anche a Regioni e Comuni di ritenersi “autorità competenti” e dunque di rivendicare un ruolo decisionale che, in realtà, non dovrebbero avere, in una emergenza nazionale,
- difetto di tipicità della componente “in bianco” dell’articolo 650 del Codice penale. L’articolo 4 del decreto-legge, infatti, stabilisce che Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale quando, semmai, la sanzione avrebbe dovuto riguardare il mancato rispetto dei provvedimenti che impongono le misure di contenimento,
- mancato raccordo fra la L. 125/08 (“Strade sicure”) che consente l’impiego dell’esercito a supporto all’attività di pubblica sicurezza nella contrasto alla criminalità e l’articolo 5 del decreto-legge che consente tout-court ai prefetti, informato il Ministro degli interni, di chiedere l’intervento delle forze armate (incluse, quindi, Marina e Aereonautica). Se, infatti e come in effetti è, sono utilizzati i militari di “Strade sicure”, allora sarebbe stato necessario cambiare l’art. 7 bis della legge ed estendere l’ambito operativo dei soldati,
- attribuzione alle forze armate non della sola funzione di supporto, ma di quella di svolgere azioni esecutive nei confronti della cittadinanza (recita testualmente la norma: Il Prefetto, … , assicura l’esecuzione delle misure … ove occorra, delle Forze armate). Cioè, in altri termini, di intervenire con la forza.
E’ chiaro che stiamo parlando di questioni molto serie che hanno già concretamente inciso sulle nostre libertà e sulle quali sarebbe auspicabile un ampio dibattito pubblico.
Ma c’è un silenzio diffuso attorno a questi temi, rotto soltanto dalle lamentazioni insulse dei “difensori della privacy” di fronte alla mera possibilità che il governo utilizzi la geolocalizzazione delle persone per limitare il contagio.
Ah già, che stupido, dimenticavo: i diritti fondamentali (quelli veri) non portano consulenze…
Possibly Related Posts:
- Perché Apple ha ritirato la causa contro la società israeliana dietro lo spyware Pegasus?
- Le sanzioni UE ad Apple e Google aprono un altro fronte nella guerra contro Big Tech (e incrinano quello interno)
- La rottura tra Stati e big tech non è mai stata così forte
- Le accuse mosse a Pavel Durov mettono in discussione la permanenza in Europa di Big Tech
- Cosa significa l’arresto di Pavel Durov per social media e produttori di smart device