Una sentenza recente della Corte europea dei diritti umani ha ribadito la necessità dell’esistenza di un interesse legittimo al monitoraggio da parte del datore di lavoro al monitoraggio della posta elettronica aziendale.
Il principio di diritto espresso dalla Corte è stato semplicisticamente tradotto in “vietato il monitoraggio a tappeto della posta elettronica aziendale”.
Questo non è vero perchè la Corte ha scritto testualmente:
Nor had the national courts carried out a sufficient assessment of whether there had been legitimate reasons to justify monitoring Mr Bărbulescu’s communications.
Questo significa che in presenza di un legittimo interesse, la condotta del datore di lavoro – compresi i i controlli a tappeto – sarebbe stata del tutto lecita.
Anzi, a dirla tutta, la sentenza nemmeno si è occupata espressamente del tema. Nulla, infatti, nel testo della decisione autorizza o vieta i controlli a tappeto. I giudici europei si sono limitati a dire che i giudici nazionali non hanno affrontato il tema in questione.
Quindi, in astratto, il monitoraggio a tappeto non è vietato, ma bisogna capire, volta per volta, sulla base dei principi di proporzionalità e necessità del trattamento, quali ne siano estensione e profondità monitoraggio.
RTFM?
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