Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2004.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d’Austria.
Nella causa C-411/02,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE,
proposto il
18 novembre 2002,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d’Austria, rappresentata dai sigg. E. Riedl e T. Kramler, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, nonché dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 febbraio 2004,
viste le osservazioni scritte presentate dalle parti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica dAustria, adottando una fatturazione consistente in un estratto di importi classificati per tipo di tariffa che non presentano un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dellart. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sullapplicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»)
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
2. In conformità con lart. 1, n. 1, secondo comma, della direttiva, questultima ha come obiettivo di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e di definire linsieme di servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.
3. A tal fine lart. 14 della direttiva, intitolato «Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata», prevede:
«1. Al fine di garantire che gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso al più presto ai seguenti servizi:
– (),
– a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata,
gli Stati membri possono designare uno o più operatori perché forniscano tali servizi alla maggior parte degli utenti anteriormente al 31 dicembre 1998 e garantiscano che essi siano disponibili a tutti entro il 31 dicembre 2001.
()
2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti alluso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi.
Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per lutente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito. Le autorità nazionali di regolamentazione possono definire il livello di base della fattura dettagliata.
Le chiamate che sono gratuite per labbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dellabbonato».
La normativa nazionale
4. La Telekommunikationsgesetz (legge federale relativa alle telecomunicazioni, BGBl. I, n. 10/1997; in prosieguo: la «TKG») e quattro decreti sono stati emanati al fine di trasporre la direttiva. In particolare, lart. 94, n. 1, della TKG, volto a recepire lart. 14, n. 2, della direttiva, dispone quanto segue:
«1. I prezzi richiesti agli abbonati devono essere presentati in una fattura che presenti un estratto degli importi da pagare, classificati per tipo di tariffa. Su richiesta dellabbonato, la fattura dovrà indicare tutti gli importi o avere un livello di dettaglio diverso, da determinarsi nelle condizioni commerciali. Per le fatture che presentano un livello di dettaglio superiore alla fattura di base potrà essere previsto un prezzo nelle condizioni commerciali. Limporto di tale prezzo dovrà essere determinato in funzione dei costi determinati dalla presentazione più dettagliata.
(…)».
Il procedimento precontenzioso
5. Con lettera del 23 settembre 1998 la Repubblica dAustria ha comunicato alla Commissione il recepimento della direttiva 98/10 nellordinamento austriaco mediante la TKG e diverse disposizioni dapplicazione.
6. Con lettera del 20 aprile 2001 la Commissione ha manifestato le sue riserve in merito alla corretta trasposizione dellart. 14, n. 2, della direttiva 98/10 da parte della Repubblica dAustria e ha invitato questultima, in conformità con lart. 226 CE, a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
7. Con lettera del 20 giugno 2001 le autorità austriache hanno illustrato alla Commissione che, a loro parere, lart. 94 della TKG rispondeva ai requisiti previsti dallart. 14, n. 2, della direttiva, in quanto la fattura di base di cui allart. 94 della TKG era sufficientemente dettagliata per consentire allutente un controllo e una verifica efficaci delle proprie spese telefoniche, nel senso indicato dalla direttiva.
8. Il 20 dicembre 2001 la Commissione, considerando che la fattura dettagliata di base austriaca non consentiva in alcun modo al consumatore di controllare efficacemente le proprie spese telefoniche, ha emesso un parere motivato in cui ha ribadito le sue riserve e ha invitato la Repubblica dAustria ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
9. Dato che il governo austriaco ha confermato, mediante lettera del 27 febbraio 2002, il proprio punto di vista secondo cui lart. 14, n. 2, della direttiva era stato correttamente trasposto dalla normativa austriaca, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
10. La Commissione contesta alla Repubblica dAustria di non aver rispettato le disposizioni dellart. 14, n. 2, della direttiva, secondo cui le fatture dettagliate devono contenere dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti alluso della rete telefonica pubblica.
11. A suo parere la normativa austriaca non soddisfa tale requisito. Infatti, stabilendo che gli enti prestatori di servizi telefonici sono tenuti ad emettere una fattura che contenga solamente «un estratto degli importi, classificati per tipo di tariffa», lart. 94, n. 1, della TKG consentirebbe che tra gli operatori si instauri la pratica di raggruppare nella fattura gli importi in base alla categoria della chiamata, senza che venga indicata ogni chiamata separatamente.
12. Sulla base di tale fattura labbonato sarebbe informato unicamente del numero di chiamate effettuate per le diverse zone tariffarie, per il periodo coperto dalla fattura e per un determinato importo totale. Una fattura di tal tipo non consentirebbe dunque di verificare né la data né il numero della chiamata e non garantirebbe allabbonato di verificare e controllare efficacemente i suoi costi.
13. Il governo austriaco contesta tale interpretazione della direttiva e lanalisi effettuata dalla Commissione. A suo parere le norme previste allart. 94 della TKG rispondono ai requisiti dellart. 14, n. 2, della direttiva in quanto impongono che la fattura dettagliata di base indichi gli importi dovuti, classificati per tipo di tariffa.
14. Infatti, non si può imporre né mediante tale ultima disposizione, né sulla base dello scopo generale della direttiva, che la data delle chiamate e i numeri selezionati compaiano nella fattura per consentire agli abbonati di verificare e controllare efficacemente i loro costi.
15. Il governo austriaco sostiene che linformazione, come prevista allart. 94 della TKG, consente lindividuazione immediata di anomalie o errori attraverso la comparazione degli importi indicati nella fattura, divisi per categoria di chiamata, con gli importi corrispondenti di fatture precedenti. Esso evidenzia che tale comparazione consente di controllare gli importi fatturati in particolare attraverso la verifica dei tipi di chiamata che sono risultati particolarmente cari o lidentificazione di comunicazioni più numerose o più lunghe rispetto alla media di quelle realizzate precedentemente.
16. Occorre rilevare che, anche se lart. 14, n. 2, della direttiva non indica specificatamente quali sono le informazioni che devono apparire necessariamente nella fattura dettagliata di base, la direttiva impone un livello minimo dinformazione in funzione di quanto necessario per consentire agli abbonati la verifica e il controllo dei costi inerenti alluso della rete telefonica pubblica fissa.
17. Orbene, come osservato dalla Commissione, la fattura imposta dallart. 94, n. 1, della TKG, che informa labbonato unicamente del numero di chiamate effettuato per le diverse zone tariffarie, per il periodo coperto dalla fattura e per un determinato importo totale, non dà allabbonato la possibilità di controllare e verificare i suoi costi mediante la fattura.
18. Poiché non è necessario determinare se una fattura dettagliata di base debba tener conto di ciascun elemento che determina il costo di ogni chiamata, occorre constatare che, sulla base delle fatture dettagliate di base austriache, non è possibile identificare, allinterno delle diverse zone tariffarie, ogni singola chiamata e, di conseguenza, di verificare se questa sia stata veramente effettuata.
19. Una fattura che menziona unicamente il numero di chiamate effettuate, il numero totale di unità tariffarie utilizzate e il corrispondente costo globale non consente dunque la verifica e il controllo dei costi inerenti alluso delle reti telefoniche pubbliche fisse disposto allart. 14, n. 2, della direttiva.
20. Tale constatazione non è infirmata né dallargomento del governo austriaco, secondo il quale fissare un livello di dettaglio superiore rispetto a quanto stabilito dallart. 94 della TKG per le fatture dettagliate di base è escluso, in considerazione del fatto che ciò renderebbe superflua e priva di senso la possibilità, espressamente prevista dallart. 14, n. 2, della direttiva, di realizzare fatture più dettagliate, né dallargomento per cui le fatture che comportano un livello di dettaglio come quello imposto dalla Commissione conterrebbero necessariamente informazioni contrarie alla normativa sulla tutela della vita privata e dei dati personali.
21. Occorre anzitutto rilevare che il fatto di includere nelle fatture dettagliate di base un livello di dettaglio superiore rispetto a quanto stabilito dallart. 94, n. 1, della TKG, al fine di rispettare lart. 14, n. 2, della direttiva, non avrebbe come effetto di svuotare di ogni contenuto la possibilità, espressamente ammessa in tale ultimo testo, di realizzare una fattura ancora più dettagliata.
22. Infatti è ancora possibile prevedere dati particolareggiati sulla base dei quali gli abbonati potranno, come dimostrato dagli esempi descritti dallavvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, ottenere nelle fatture un livello di dettaglio supplementare, destinato a facilitare ulteriormente il controllo dei costi o a fornire loro altre informazioni sullutilizzo dei servizi telefonici. Inoltre non si può escludere che le chiamate gratuite che, ai sensi dellart. 14, n. 2, terzo comma, della direttiva, non sono indicate nella fattura dettagliata dellabbonato possano comparire in una presentazione ancora più dettagliata.
23. Inoltre si deve rilevare che il governo austriaco non ha affatto corroborato con un ragionamento circostanziato, atto a consentire alla Corte di valutarne la fondatezza, laffermazione secondo la quale le fatture che comportano un livello di dettaglio come quello imposto dalla Commissione includerebbero necessariamente informazioni contrarie alla normativa sulla tutela della vita privata e dei dati personali.
24. Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica dAustria, adottando una fatturazione consistente in un estratto di importi classificati unicamente per tipo di tariffa che non presentano un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dellart. 14, n. 2, della direttiva.
Sulle spese
25. Ai sensi dellart. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica dAustria, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica dAustria, adottando una fatturazione consistente in un estratto di importi classificati unicamente per tipo di tariffa che non presentano un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dellart. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sullapplicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.
2) La Repubblica dAustria è condannata alle spese.
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http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=62002J0411&lg=IT
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