Convenzione
per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina
(Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina)
Preambolo
Gli Stati membri dei Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente Convenzione,
Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali
del 4 novembre 1950; Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961; Considerando il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la Convenzione per la protezione dell’individuo riguardo all’elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981; Considerando anche la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989; Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina; Convinti della necessità di rispettare l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l’importanza di assicurare la sua dignità; Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina; Affermando che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future; Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché l’Umanità tutta intera possa beneficiare dell’apporto della biologia e della medicina; Riconoscendo l’importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall’applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire; Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilità; Prendendo in considerazione i lavori dell’Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull’elaborazione di una Convenzione di bioetica;
Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la dignità dell’essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona; Si sono accordati su ciò che segue:
Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e finalità Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il
rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. Art. 2 Primato dell’essere umano L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza. Art. 3 Accesso equo alle cure sanitarie. Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.
Art. 4 Obblighi professionali e regole di condotta Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2. Capitolo II: Consenso
Art. 5 Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio
consenso.
Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso (1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.
(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante,
in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
(4) Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.
(5) L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.
Art. 7 Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale. La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.
Art. 8 Situazioni d’urgenza
Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.
Art. 9 Desideri precedentemente espressi. I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà
saranno tenuti in considerazione.
Capitolo III: Vita privata e diritto all’informazione
Art. 10 Vita privata e diritto all’informazione
(1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute.
(2) Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata.
(3) A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle restrizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.
Capitolo IV: Genoma umano
Art. 11 Non discriminazione
Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio
genetico è vietata.
Art. 12 Test genetici predittivi
Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata.
Art. 13 Interventi sul Genoma Umano
Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.
Art. 14 Non selezione dei sesso
L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso.
Capitolo V: Ricerca scientifica
Art. 15 Regola generale
La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell’essere umano.
Art. 16 Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca
Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite:
i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabile, ii) i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca, iii) il progetto di ricerca è stato approvato da un’istanza competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell’importanza dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico, iv) la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge per la sua tutela, v) il consenso di cui all’articolo 5 è stato donato espressamente, specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere liberamente ritirato.
Art. 17 Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricerca
(1) Una ricerca non può essere intrapresa su una persona che non ha, conformemente all’articolo 5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riunite:
i) le condizioni enunciate all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte; ii) i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute; iii) la ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi; iv) l’autorizzazione prevista all’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, e v) la persona non vi oppone rifiuto.
(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:
i) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, all’ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia d’età o che soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche, ii) la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione minima.
Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro
(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione.
(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.
Capitolo VI: Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto
Art. 19 Regola generale
(1) Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un donatore vivente che nell’interesse terapeutico del ricevente e allorché non si dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta né di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile.
(2) Il consenso di cui all’articolo 5 deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale.
Art. 20 Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo d’organo (1) Nessun prelievo d’organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di consentire conformemente all’articolo 5.
(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacità di consentire può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite:
i) non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacità di consentire, ii) il ricevente è un fratello o una sorella del donatore, iii) la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente, iv) l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con l’istanza competente, v) il donatore potenziale non oppone rifiuto.
Capitolo VII: Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano
Art. 21 Divieto dei profitto
Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.
Art. 22 Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato
Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento, questa non può essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui è stata prelevata in conformità alle procedure di informazione e di consenso appropriate.
Capitolo VIII: Violazione delle disposizioni della convenzione
Art. 23 Violazione dei diritti o principi
Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 24 Risarcimento per danno ingiusto
La persona che ha subito un danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 25 Sanzioni
Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente Convenzione.
Capitolo IX: Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni
Art. 26 Restrizione all’esercizio dei diritti
(1) L’esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni all’infuori di quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della
salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
(2) Le restrizioni di cui all’alinea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.
Art. 27 Protezione più estesa
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.
Capitolo X:
Dibattito pubblico
Art. 28 Dibattito pubblico
Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano
oggetto di consultazioni appropriate.
Capitolo XI: Interpretazione e seguito della convenzione
Art. 29 Interpretazione della Convenzione
La Corte europea dei diritti dell’uomo può dare, al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni giuridiche che concernono l’interpretazione della presente Convenzione su richiesta:
– del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti, – del Comitato istituito dall’articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Art. 30 Rapporti sull’applicazione della Convenzione
Ogni Parte fornirà, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le spiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese assicura l’applicazione effettiva di tutte le disposizioni di questa Convenzione.
Capitolo XII: Protocolli
Art. 31 Protocolli
Dei Protocolli possono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, in vista di sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione.
I Protocolli sono aperti alla firma dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare i Protocolli senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato accettato o approvato la Convenzione.
Capitolo XIII: Emendamenti alla Convenzione
Art. 32 Emendamenti alla Convenzione
(1) I compiti affidati al «Comitato» nel presente articolo e nell’articolo 29 sono effettuati dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato a questo fine dal Comitato dei Ministri. (2) Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche dell’articolo 29, ogni Stato membro del Consiglio d’Europa così come ogni Parte di cui alla presente Convenzione che non è membro del Consiglio d’Europa, può farsi rappresentare in seno al Comitato
allorché questo adempie ai compiti affidati dalla presente Convenzione, e dispone di un voto.
(3) Ogni Stato menzionato all’articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione, può designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunità europea non è Parte, essa può designare un osservatore presso il Comitato. (4) Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione farà l’oggetto di un esame in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in seguito ad intervalli che il Comitato potrà determinare.
(5) Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta di protocollo o di emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, e a ogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell’articolo 34.
(6) Il Comitato esamina la proposta al più presto due mesi dopo che è stata trasmessa dal Segretario Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi all’approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo è comunicato alle
Parti in vista della sua ratifica, sua accettazione o sua approvazione.
(7) Ogni emendamento entrerà in vigore, riguardo alle Parti che l’hanno accettato, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno informato il Segretario Generale che essi l’hanno accettato.
Per ogni Parte che l’avrà accettata ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale la suddetta Parte avrà informato il Segretario Generale della sua accettazione.
Capitolo XIV: Clausole finali
Art. 33 Firma, ratifica ed entrata in vigore
(1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.
(2) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso
il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(3) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del
paragrafo precedente.
(4) Per ogni Firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica,di accettazione o di approvazione. Art. 34 Stati non membri (1) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione
presa con la maggioranza prevista all’articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere in Comitato dei Ministri.
(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 35 Applicazione territoriale
(1) Ogni Firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito del suo documento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato può formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito del suo strumento di adesione.
(2) Ogni Parte può, in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per la quale essa è stata abilitata a stipulare.
La Convenzione entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
(3) Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per ciò che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della
notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 36 Riserve
(1) Ogni Stato e la Comunità europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non è conforme a questa disposizione.
Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
(2) Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve esposizione della legge pertinente.
(3) Ogni Parte che estende l’applicazione della presente Convenzione a un territorio designato da una dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 35 può, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.
(4) Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel presente articolo può ritirarla
a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario Generale.
Art. 37 Denuncia
(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(2) La notifica avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 38 Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34;
d) ogni emendamento o protocollo adottato conformemente all’articolo 32, e la data alla quale questo emendamento o protocollo entra in vigore;
e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell’articolo 35;
f) ogni riserva e ogni revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni dell’articolo 36;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo alla seguente Convenzione.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
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