di Andrea Monti – PC Professionale n. 140
Nelle controversie con gli operatori di Tlc ci si può rivolgere all’Autorità per le Comunicazioni invece che al Tribunale, previo tentativo di conciliazione.
La delibera 182/02/CONS emanata dall’Autorità per le comunicazioni lo scorso 19 giugno 2002 (www.andreamonti.net/it/lex/agcom02_182.htm) contiene il regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. Questo provvedimento istituisce le procedure grazie alle quali un utente di servizi di Tlc (internet compresa) può rivolgersi all’Autorità, invece che al Tribunale, per risolvere “un disservizio o solleva una questione attinente l’oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata e che rivolge direttamente all’organismo di telecomunicazioni interessato” (art. 1 c.I lett. M).
Il regolamento si compone di tre parti che, rispettivamente, disciplinano: le “segnalazioni”, il tentativo obbligatorio di conciliazione e le controversie che devono essere decise dall’Autorità. Mentre la parte sulle segnalazioni è, tutto sommato, di interesse abbastanza relativo (è prevedibile una “inondazione” di fax che si tradurrà probabilmente nella sostanziale inerzia, come già accade per il Garante dei dati personali), per gli utenti quella sul tentativo obbligatorio di conciliazione è ben più importante.
Il concetto basilare da tener presente è che quando un utente o un gruppo di utenti vogliono “fare causa” ad un fornitore di servizi Tlc devono preventivamente attivare questa procedura. In realtà la norma dice testualmente che gli utenti “sono tenuti” a tentare la conciliazione, ma credo che l’interpretazione più corretta sia, appunto, che “devono” farlo altrimenti non è possibile agire davanti a un tribunale.
Ma andiamo con ordine.
> 1 Il tentativo di conciliazione è deciso dai “comitati regionali di conciliazione” o dagli organismi per la risoluzione delle dispute in materia di consumo che siano conformi alla raccomandazione della Commissione europea 2001/310/CE (www.andreamonti. net/it/lex/r2001_310_ce.pdf) (All.A – art. 3 commi 1 e 2 e art.12) .
> 2 Il “foro competente”, cioè il luogo dove si svolge la “causa”, è quello dove è situata l’utenza telefonica alla base della contestazione o, nel caso di telefonia mobile, il luogo di residenza o domicilio del consumatore. In pratica, si fa tutto “in casa”. (All.A – art. 3 commi 1 e 2)
> 3 L’utente può attivare la procedura senza bisogno di rivolgersi ad un avvocato. È sufficiente depositare l’istanza a mano o inviare un fax o una raccomandata a/r (All.A – art. 3 c. VI)
> 4 Per essere “presa in considerazione” – a prescindere dal merito della vicenda – l’istanza deve necessariamente contenere: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni. Inoltre, devono essere esposti i motivi che rendono, a giudizio dell’utente, necessaria l’attivazione del tentativo di conciliazione.
> 5 Nell’istanza “L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa”. (All.A art. 5 c.II)
> 6 Lo svolgimento della conciliazione avviene, schematicamente, in questo modo: salvo eccezioni, il tutto si decide in una sola udienza. Il responsabile del procedimento invita le parti ad esporre le proprie ragioni e può anche suggerire possibili modalità di definizione della lite.
> 7 La procedura deve concludersi entro 30 giorni dall’attivazione. Se si trova un accordo, bene, altrimenti si può proseguire scegliendo due strade: rivolgersi direttamente all’Autorità per le comunicazioni o andare davanti al tribunale ordinario. Scelta una via, però, non si può più tornare indietro.
> 8 Bisogna, infine, fare attenzione all’art.10 dell’All.A che recita: “Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse, in occasione di altro procedimento arbitrale o di un giudizio promosso dinanzi all’Autorità giudiziaria o a qualsiasi altra Autorità indipendente, può utilizzare le dichiarazioni e le offerte di composizione fatte dall’altra parte durante la procedura.” In pratica, se non ci si mette d’accordo, l’eventuale causa deve ricominciare tutta da capo.
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