Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità per l’energia di provvedimento sanzionatorio soggetto a pubblicità legale – violazione del divieto di diffusione di dati personali – non susssiste.
Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorià dell’energia di provvedimento sanzionatorio – mera natura strumentale del mezzo telematico finalizzato a realizzare la condizione accessibilità ai “dati personali (da parte di) soggetti indeterminati”, secondo la nozione di “diffusione” che si enuclea dall’art. 4, comma primo, lett. m), del d.lgs. n. 196/2003 sussiste.
N.1412/2006 Reg.Dec.
N. 5421 Reg.Ric.
Disp.vo n. 671/2005
ANNO 2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro la Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manzi con domicilio eletto in Roma via del Consolato n. 6 presso lo Studio Orrick, Herrington & Su;
e nei confronti della Energas S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. IV^, n. 404/2005 del 18.02.2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. e le relative note difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi l’avv. A. Manzi e l’avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con delibera n. 98/03 del 02.09.2003 l’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (in prosieguo A.E.E.G.), ordinava alla Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. (in seguito C.G.M.) di consentire l’accesso al servizio di distribuzione da quest’ultima gestito a tutti coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 23.05.2000, n. 164, e contestualmente attivava istruttoria formale per l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), per violazione dell’art. 18, comma quinto, della deliberazione dell’Autorità 26.06.2002, n. 122/02. Con successiva delibera n. 76/04 del 25.05.2004 l’ A.E.E.G. irrogava a carico della Soc. C.G.M. sanzione pecuniaria per aver disatteso l’ordine impartito.
La Soc. C.G.M. si gravava avverso detti provvedimenti avanti al T.A.R. della Lombardia che, con decisione della Sez. IV^ n. 404/2005 del 18.02.2005, respingeva ogni doglianza formulata avverso al delibera n. 98/2003 e, relativamente al deliberato n. 76/04, in parziale accoglimento dell’impugnativa dichiarava l’illegittimità di detto provvedimento nella parte in cui dispone la pubblicazione su internet della delibera sanzionatoria (punto 5 del dispositivo).
Avverso la pronunzia di parziale accoglimento ha proposto appello l’ A.E.E.G. ed ha dedotto:
- l’ Autorità aveva già curato la pubblicazione su internet dell’atto di inizio dell’istruttoria a carico della Soc. C.G.M. e, pertanto, analogo mezzo pubblicitario doveva essere osservato per l’atto conclusivo;
- alla natura strettamente sanzionatoria del provvedimento va collegata una funzione di prevenzione di analoghe effrazioni, che va opportunamente divulgata in relazione ai generali compiti di regolazione del settore assegnati all’ Autorità;
- che la pubblicazione su internet della delibera sanzionatoria non contrasta con l’art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 196/2003, trovando supporto nell’art. 26, comma terzo, della legge n. 481/1995, che prevede la pubblicità su apposito bollettino degli atti e procedimenti dell’ Autorità, oltrechè nell’art. 4, comma quarto, della delibera dell’ A.E.E.G. n. 61/97 del 30.05.1997, che consente all’Autorità di “dare pubblicità nelle forme ritenute più opportune” dell’avvio dell’istruttoria formale “nonché dei suoi esiti”.
Si costituiva in giudizio la Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. che contrastava nel merito i motivi di appello chiedendo la conferma in parte “de qua” della sentenza appellata.
2). L’appello è fondato.
L’art. 16, comma quinto, del d.P.R. 09.05.2001, n. 244, recante la disciplina delle procedure istruttorie dell’ A.E.E.G., stabilisce che l’atto finale del procedimento è comunicato “ai soggetti intervenuti nel procedimento” ed è “altresì pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall’adozione”.
La norma di regolamento prevede, quindi, accanto ad una forma di comunicazione individuale a soggetti determinati dell’esito del procedimento (destinatario dell’atto finale e soggetti intervenienti) l’inserimento dello stesso in uno strumento (bollettino ufficiale) accessibile ad una cerchia indeterminata di soggetti, stante l’assenza di limiti quanto alla possibilità di replica e divulgazione del documento.
Si realizza quindi, per espressa previsione della norma regolamentare attuativa dell’art. 2, comma 24, lett. a), della legge n. 481/1995, la “diffusione” dei dati contenuti nell’atto adottato dall’Autorità a soggetti diversi dal destinatario del provvedimento e che sono abilitatati a conoscerli, senza discriminazioni, a mezzo del bollettino ufficiale dell’organismo di regolazione.
Ciò che la Società appellata qualifica come “pubblicazione in internet” non integra in sé la “diffusione” dei dati personali contenuti nel provvedimento dell’ A.E.E.G. -che è già avvenuta monte con la pubblicazione sul bollettino ufficiale -ma attiene allo strumento materiale (di carattere telematico e non solo cartaceo) attraverso il quale è possibile accedere alla conoscenza di un procedimento che, come in precedenza detto, è già assistito dalla condizione accessibilità ai “dati personali (da parte di) soggetti indeterminati”, secondo la nozione di “diffusione” che si enuclea dall’art. 4, comma primo, lett. m), del d.lgs. n. 296/2003.
L’ A.E.E.G., pertanto, nel disporre l’inserimento nel proprio sito della delibera applicativa della misura sanzionatoria non è incorsa nella violazione dell’art. 18, comma terzo, del d.lgs. n. 196/2993 (codice in materia di protezione dei dati personali).
3). La tesi della Compagnia Generale Metanodotti circa l’inibitoria di inserimento in internet dell’atto irrogativo della sanzione recede anche a fronte di una ricostruzione sistematica dei compiti e poteri esercitati dall’ A.E.E.G. in virtù del mandato conferito dalla legge n. 481/1995 e delle stesse regole di “funzionamento” dell’organismo quali stabilite, in via regolamentare, in esercizio della sfera di autonomia riconosciuta dall’art. 2, comma 28, della legge citata.
La difesa erariale ha correttamente posto in rilievo la funzione strumentale e di presidio dei compiti di regolazione dell’ A.E.E.G. che assolve l’applicazione di misure sanzionatorie. Di detti interventi repressivi -nella misura in cui garantiscono l’effettività dei compiti dell’Autorità reprimendo comportamenti con essi in contrasto -deve essere assicurata la conoscenza degli operatori del settore interessato che ne ricevono pregiudizio. L’ intima connessione fra potestà regolatoria, necessariamente caratterizzata da massima pubblicità e trasparenza, e misura punitiva/afflittiva emerge segnatamente nella fattispecie che ha occasionato il presente contenzioso, che attiene alla repressione, anche in via pecuniaria, del comportamento della Compagnia Generale Metanodotti teso a condizionare l’accesso alla propria rete di distribuzione al versamento di corrispettivo. La scelta sanzionatoria integra e completa l’attività di regolazione e la sua cognizione da parte di terzi previene condotte future parimenti illecite e pone in condizione i destinatari di esse della possibilità di reazione avvalendosi dell’intervento dell’ Autorità.
3.1). Sotto ulteriore profilo va osservato che l’ A.E.E.G. con delibera n. 61/97 del 30.05.1997, recante “disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti”, ha stabilito all’art. 4, comma quarto, che “dell’avvio dell’istruttoria formale, nonché dei suoi esiti, l’ Autorità può dare pubblicità nelle forme ritenute più opportune”. Si tratta di disposizione che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si riflette sui soli assetti interni dell’ A.E.E.G. come norma di c.d. organizzazione, ma è espressione della sfera di autonomia dell’ Autorità di regolare i modi di esercizio delle funzioni attribuite per legge, che si riflette sull’area discrezionale di individuare i mezzi con cui dare pubblicità alle proprie determinazioni provvedimentali.
La “diffusione” del provvedimento emesso nei confronti della Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. riceve, quindi, puntuale copertura normativa nella disposizione di regolamento innanzi richiamata che soddisfa le condizioni stabilite dall’art. 19, comma terzo, della legge n. 196/2003 sul trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.
Il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata in parte “de qua” la sentenza appellata.
Ai particolari profili della controversia segue la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale -Sez. VI -nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2005, con l’intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
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