di Andrea Monti – PC Professionale n. 79
Mesi caldissimi per le telecomunicazioni italiane; in attesa del fatidico gennaio 1998 e mentre i servizi diversi dalla fonia vocale sono già sul libero mercato, il granitico monopolio di TELECOM Italia comincia a sfaldarsi anche sul versante degli elenchi telefonici. L’occasione di parlare di questo delicato argomento viene da un’ordinanza del Tribunale di Torino del 17 luglio 1997 che si è occupata di un elenco abbonati un po’ particolare.
Molti, me compreso, saranno rimasti sorpresi nel trovare un po’ dappertutto gli elenchi telefonici di tutt’Italia in versione CD-ROM. “Dov’è la stranezza” – potrebbe obiettare qualcuno – “visto che la SEAT già distribuisce un prodotto del genere?” Risposta: la curiosità sta nel fatto che questi CD-ROM non sono editi da TELECOM ma da una società tedesca che per il tramite di Microforum e LaserMedia Italia li distribuisce dalle nostre parti (per inciso, ad un prezzo enormemente inferiore rispetto a quello praticato da SEAT).
Ovviamente la cosa non poteva passare inosservata e puntualmente si è finiti davanti al Giudice (nella specie, quello di Torino, appunto) affinché questi si pronunciasse sull’esistenza del diritto esclusivo di TELECOM sugli elenchi abbonati e quindi sull’illegittimità del comportamento delle aziende in questione.
La via percorsa è stata quella di chiedere al Tribunale l’emanazione di un provvedimento di urgenza che – in attesa del processo vero e proprio – evitasse il protrarsi di uno stato di fatto dannoso per l’azienda.
Prima di andare avanti però, credo sia necessaria una piccola nota giuridica, per capire meglio lo svolgimento della vicenda.
Quando si ha il timore che un proprio diritto sia pregiudicato in modo grave ed irreparabile da un comportamento altrui e le lungaggini dell’eventuale causa civile potrebbero “chiudere la stalla quando oramai i buoi sono scappati” si può ricorrere al Giudice ai sensi dell’art.700 del codice di procedura civile con un discorso di questo tipo: io sono titolare di un certo diritto, il signor Tizio lo sta seriamente mettendo in pericolo ma, se gli facessi causa passerebbe troppo tempo e lui avrebbe comunque ottenuto vantaggi ingiusti quindi nel frattempo, per mettere in piedi la causa ordinaria senza subire altri danni, che gli si vieti si continuare nel suo comportamento illecito.
Se il Giudice riconosce fondate le prove addotte alla richiesta, concede il provvedimento cautelare e poi, entro un mese, si comincia a discutere del merito.
Nel caso specifico la pretesa di TELECOM (il c.d. buon diritto) era fondata:
a – sugli articoli 287, 288, 290 del DPR n.156/73 che le attribuiscono il diritto esclusivo di pubblicare in qualsiasi forma e di commercializzare gli elenchi stessi;
b – sulla direttiva comunitaria 96/9/CE datata 11 marzo 1996 che attribuisce a chi crea una banca-dati il diritto di utilizzarla senza autorizzazione;
c – sulla legge 633/41 (a tutela del diritto d’autore)
d – sull’art.2598 c.c. che sanziona gli atti di concorrenza sleale
e diretta ad ottenere:
1 – la cessazione della produzione del CD incriminato
2 – il sequestro di tutte le copie
3 – il ritiro di tutte le copie giacenti presso terzi
4 – ogni altro provvedimento in grado di porre rimedio alla situazione
A prima vista la situazione dei resistenti (in giuridichese vengono chiamati così quelli devono opporsi al ricorso altrui) sembrava disperata ma, come spesso accade, il diavolo non è così brutto come lo si dipinge e infatti la decisione del Giudice ha dato torto alla “Compagnia di bandiera” (TELECOM, non ALITALIA, n.d.r.J); analizziamone i punti salienti.
In relazione al punto “a” il Giudice ha ritenuto che il monopolio sugli elenchi sia stato eliminato dalla direttiva comunitaria 90/388 che impone agli stati membri – fra l’altro – di far cessare i diritti esclusivi sugli stessi.
Siccome l’Italia non si è ancora adeguata nonostante il termine per farlo fosse già scaduto, il Giudice ha il potere di disapplicare le norme italiane che le si oppongono… morale, quegli articoli non valgono nulla.
Andiamo avanti col punto “b”; questa volta è TELECOM che invoca l’applicazione di una direttiva comunitaria – quella sulle banche-dati – ma siccome in questo caso l’entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 1998 e il termine non era e non è ancora ovviamente scaduto, anche queste norme non sono applicabili.
Viene meno anche il punto “c” perché l’elenco telefonico in quanto tale non ha le caratteristiche per essere considerato opera protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore e in conseguenza di quanto sopra anche l’ultimo appiglio (punto “d”) cede di schianto: se l’attività compiuta dai resistenti è lecita, non può esserci concorrenza sleale.
A margine di questa vicenda tuttavia sorge spontanea una considerazione: un CD-ROM dell’Italia telefonica consente operazioni sui dati impensabili sul tradizionale elenco cartaceo, come l’individuazione dei soggetti che abitano nelle zone “bene” della città o delle appartenenze etniche.
Dalla considerazione, una domanda: dov’era, ma soprattutto cosa farà in futuro il Garante per i dati personali?
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