Interlex n. 18
Un’ordinanza del Tribunale di Torino, emanata il 17 luglio 1997 a seguito di un ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da TELECOM Italia e SEAT contro MICROFORUM e LASERMEDIA, si inserisce pesantemente nel dibattito sul riassetto delle TLC e in particolare sulla questione del monopolio sugli elenchi degli abbonati e solleva, indirettamente, ulteriori aspetti problematici nell’applicazione della legge 675/96 e successive patch.
I fatti possono essere riassunti come segue.
LASERMEDIA e MICROFORUM distribuiscono in Italia – ad un prezzo estremamente conveniente – un CD-ROM di realizzazione tedesca contenente i dati di tutti elenchi telefonici del nostro paese.
Ritenendo che tale comportamento violasse
– il diritto di esclusiva sugli elenchi abbonati sancito ex art.287-288-290 DPR 29 marzo 1973 n. 156,
– la direttiva 96/9/CE 11 marzo 1996, che attribuisce un diritto sui generis (sic!) al titolare di una banca dati,
– la legge sul diritto d’autore,
– le norme in materia di concorrenza,
TELECOM Italia e SEAT, titolari la prima ex lege la seconda ex contractu di tali diritti si rivolgono al Tribunale di Torino per ottenere un provvedimento analogo a quello emanato in un caso identico dal Tribunale di Pavia, che concesse agli stessi ricorrenti l’inibitoria nei confronti della TECNOLAND di Landriano (PV).
La decisione del Giudice Torinese è stata di segno totalmente contrario rigettando tutte le richieste avanzate da TELECOM e SEAT.
In breve la decisione può essere sintetizzata come segue:
– In materia di monopoli su elenchi telefonici si deve considerare self-executing quella parte della direttiva 90/338 e succ. mod. che ne stabilisce la decadenza, non essendo stati emanati entro il gennaio 1997 i regolamenti per il regime autorizzatorio previsti dal D.L.545/96; devono quindi essere disapplicate le norme invocate dai ricorrenti in quanto confliggenti con la succitata direttiva.
– Non si applica la tutela di cui alla direttiva sulle banche dati perché l’entrata in vigore è fissata per il 1 gennaio 1998.
– Non si applica la legge sul diritto d’autore in quanto la base dati dell’elenco è priva di quella “ridondanza comunicativa” che le attribuisce originalità (e valore aggiunto).
– In conseguenza di quanto sopra non sono state riscontrate violazioni della normativa sulla concorrenza.
A prescindere dall’indubbio interesse della ricostruzione normativa operata dal Giudice torinese, questo provvedimento è molto interessante perché offre alcuni spunti di riflessione in ordine ai profili applicativi della legge sui dati personali.
Proviamo ad applicarla alla situazione:
– I dati contenuti negli elenchi sono indiscutibilmente pubblici e conoscibili da chiunque e come tali sottratti ex art.12 c.I lett. c) della legge, al consenso dell’interessato in relazione al trattamento (in ogni sua forma, si deve presumere, visto che altrove la legge disciplina le species di cui il trattamento è appunto genus).
– L’informativa all’interessato di cui all’art.10 è certamente troppo onerosa e quindi evitabile ai sensi del comma IV del suddetto articolo. Anche se la norma fosse applicabile al caso di specie, non si vede come sia possibile una volta venduto il CD-ROM, recuperarne tutti gli esemplari o – posto che ci si riesca – a cancellare il nominativo di un interessato, riconsegnando poi al legittimo acquirente un nuovo supporto… ciò implicherebbe dei costi spropositati per chiunque.
– Non si deve effettuare la notificazione, perché ex art. 5 ter c.I lett. b) i dati sono conoscibili da chiunque.
– Nel caso di specie la banca-dati è stata fisicamente realizzata all’estero tramite le versioni cartacee degli elenchi reperibili anche al di fuori dei confini, e in ogni caso la cui esportazione non è vietata o comunque non controllabile.
Come è noto, la digitalizzazione di una base dati consente operazioni molto sofisticate, del tutto improponibili sulla versione cartacea. In particolare da un elenco telefonico così rielaborato è possibile ad esempio ricavare i nominativi di tutti coloro che risiedono nelle zone “bene” di una città o degli appartenenti a certe etnie.
Si realizza, in altri termini, una “ridondanza informativa” che rende il trattamento digitalizzato di questi dati potenzialmente molto rischioso per gli interessati, a fronte dell’inapplicabilità di una pur minima protezione preventiva rappresentata dalla legge 675/96 che – adempiute le formalità (e in questo caso nemmeno quelle perché non richieste) – consente di operare senza particolari problemi, con buona pace del right to be alone.
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il Garante, magari leggendo le sue decisioni formali, e non irrituali comunicati stampa, inidonei a costituire l’orientamento dell’Ufficio.
La situazione descritta evidenzia a sufficienza come la formalmente rigida regolamentazione del trattamento dei dati personali sia altra e diversa cosa rispetto alla tutela sostanziale della privacy, che ancora attende il pieno riconoscimento dello status di bene giuridico autonomamente rilevante.
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