Computer crimes, un’occasione perduta

di Andrea Monti

Dopo anni di inerzia anche il legislatore italiano si è deciso a prendere in considerazione il mondo dell’informatica.
La prima cosa che viene da chiedersi è se in assenza delle pressioni comunitarie il legislatore sarebbe stato altrettanto solerte. La legge sulla tutela del software è l’attuazione di una direttiva CEE; quella sui computer-crimes si rifà ad una raccomandazione del Consiglio d’Europa, e i lavori sulla legge sul trattamento dei dati personali hanno subito una brusca accelerazione dopo le note vicende di Schengen. Sorge spontaneo il dubbio che il corpus normativo esistente e le sue prossime integrazioni siano caratterizzati da qualche problema di coerenza interna.

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Perquisizioni e sequestri di materiale informatico

di Daniele Coliva
Il Caso:
Nello scorso mese di aprile in Romagna la Guardia di Finanza ha dato corso ad un’operazione di controllo di numerose imprese operanti in ambito informatico allo scopo di verificare il rispetto della normativa penale posta a tutela del software.

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Sent. Corte di Cassazione n.649-95 (Sequestri di computer)

Corte di Cassazione, Sezione V Penale,
Sentenza 2 marzo 1995, n. 649

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DPR 20/12/94 n.756

DPR 20 dicembre 1994 n.756

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DPR 680/94

Il Presidente della Repubblica:

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme per il coordinamento delle disposizioni in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con quelle 

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Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)

Il testo della legge americana che istituisce l’obbligo per gli internet provider di eseguire le attività di intercettazione per conto delle autorità pubbliche.
The US Act that imposes ISP’s a duty of providing law enforcement bodies with wiretapping services. Download PDF

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L 547/93

1. L’art. 420 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 420. – (Attentato a impianti di pubblica utilità).-Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni”.

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D.lgs 518/92 – Tutela del software

Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518
Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

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California Supreme Court Dec. S006987

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DIR 77/388/CE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articolo 99 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto , conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell ‘ 11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ‘ affari ( 3 ) ;
considerando che , in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , il bilancio delle Comunità ; che queste risorse comprendono , tra l ‘ altro , quelle provenienti dall ‘ imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie ;
considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone , dei beni , dei servizi , dei capitali e l ‘ interpenetrazione dell ‘ economie ;
considerando che è opportuno tener conto dell ‘ obiettivo della soppressione delle imposizioni all ‘ importazione e delle detassazioni all ‘ esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d ‘ affari in ordine all ‘ origine dei beni e delle prestazioni di servizi , onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno ;
considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri , per garantire una migliore neutralità dell ‘ imposta , di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali ;
considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni ;
considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri , segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi ; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato , in linea di massima , là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale , occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario , in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta , il cui costo è compreso nel prezzo delle merci ;
considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell ‘ imposta debbono essere armonizzati affinchù l ‘ applicazione e le modifiche successive dell ‘ aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data ;
considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinchù l ‘ applicazione alle operazioni imponibili dell ‘ aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri ;
considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell ‘ imposta applicata allo stadio antecedente ;
considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni , per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri ;
considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un ‘ incidenza sul livello reale di percezione , e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri ;
considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell ‘ imposta , in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all ‘ estero ;
considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere , per quanto possibile , armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell ‘ imposta in tutti gli Stati membri ; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l ‘ ammontare complessivo delle proprie operazioni , a monte ed a valle , quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie ;
considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti ; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese , in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione ; che , per quanto riguarda gli agricoltori , è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell ‘ imposta sul valore aggiunto a monte , a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale ; che è necessario fissare i principi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie ;
considerando che è necessario garantire l ‘ applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che , a tal fine , è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione ; che l ‘ istituzione di un comitato dell ‘ imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione ;
considerando che è opportuno che , entro certi limiti e a certe condizioni , gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva , al fine di semplificare la riscossione dell ‘ imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali ;
considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva ;
considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
CAPO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell ‘ imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli .
Essi adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , affinchù il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 ° gennaio 1978 .
CAPO II
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
Sono soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto :
1 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi , effettuate a titolo oneroso all ‘ interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ;
2 . le importazioni di beni .
CAPO III
TERRITORIALITÀ
Articolo 3
1 . Ai fini dell ‘ applicazione della presente direttiva , l ‘ « interno del paese » corrisponde al campo d ‘ applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea , quale è definito , per ciascuno Stato membro , dall ‘ articolo 227 .
2 . Sono esclusi dall ‘ interno del paese i seguenti territori nazionali :
Repubblica federale di Germania :
isola di Helgoland , territorio di Buesingen :
Regno di Danimarca :
Groenlandia ;
Repubblica italiana :
Livigno , Campione d ‘ Italia , le acque nazionali del Lago di Lugano .
3 . La Commissione , se ritiene che le esclusioni di cui al paragrafo 2 non siano più giustificate , segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie , presenta al Consiglio le opportune proposte .
CAPO IV
SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4
1 . Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2 , indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività .
2 . Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore , di commerciante o di prestatore di servizi , comprese le attività estrattive , agricole , nonchù quelle delle professioni liberali o assimilate . Si considera in particolare attività economica un ‘ operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità .
3 . Gli Stati membri possono considerate soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un ‘ operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti :
a ) la cessione , effettuata anteriormente alla prima occupazione , di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo ; gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione di questo criterio alla trasformazione di edifici nonchù il concetto di suolo attiguo .
Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione , quali ad esempio il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell ‘ edificio e la data di prima consegna , oppure del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva consegna , purchù tali periodi non superino cinque e due anni rispettivamente .
Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo ;
b ) la cessione di un terreno edificabile .
Si considerano terreni edificabili i terreni , attrezzati o no , definiti tal dagli Stati membri .
4 . L ‘ espressione « in modo indipendente » , di cui al paragrafo 1 , esclude dall ‘ imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro .
Con riserva della consultazione di cui all ‘ articolo 29 , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all ‘ interno del paese che siano giuridicamente indipendenti , ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari , economici ed organizzativi .
5 . Gli Stati , le regioni , le province , i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando , in relazione a tali attività od operazioni , percepiscono diritti , canoni , contributi o retribuzioni .
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere , essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza .
In ogni caso , gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell ‘ allegato D quando esse non sono trascurabili .
Gli Stati membri possono considerate come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28 .
CAPO V
OPERAZIONI IMPONIBILI
Articolo 5
Cessioni di beni
1 . Si considera « cessione di bene » il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario .
2 . Sono considerati beni materiali l ‘ energia elettrica , il gas , il calore , il freddo e simili .
3 . Gli Stati membri possono considerate beni materiali :
a ) determinati diritti su beni immobili ;
b ) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d ‘ uso sui beni immobili ;
c ) le quote d ‘ interessi e le azioni il cui possesso assicura , di diritto o di fatto , l ‘ attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte .
4 . Sono parimenti considerate cessioni ai sensi del paragrafo 1 :
a ) il trasferimento , accompagnato dal pagamento di un ‘ indennità , della proprietà di un bene in forza di un ‘ espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge ;
b ) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene , accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquistata al più tardi all ‘ atto del pagamento dell ‘ ultima rata ;
c ) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l ‘ acquisto o per la vendita .
5 . Gli Stati membri possono considerate cessione ai sensi del paragrafo 1 :
a ) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d ‘ opera , cioè la consegna da parte del prestatore d ‘ opera al proprio cliente di un bene mobile da lui fabbricato o montato con le materie e gli oggetti affidatigli a tale scopo dal cliente , abbia il prestatore d ‘ opera fornito , o meno , parte dei materiali utilizzati ;
b ) la consegna di taluni lavori immobiliari .
6 . È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all ‘ uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o , più generalmente , lo destina a fini estranei alla sua impresa , quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto . Tuttavia , i prelievi eseguiti ad uso dell ‘ impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso .
7 . Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso :
a ) l ‘ impiego da parte di un soggetto passivo , per i bisogni della sua impresa , di un bene prodotto , costruito , estratto , lavorato , acquistato o importato nel quadro di detta impresa , qualora l ‘ acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato , quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto nel corso dell ‘ acquisto o dell ‘ impiego di cui alla lettera a ) ;
c ) ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 8 , il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa , in caso di cessazione della sua attività economica tassabile , quando detti beni hanno consentito una deduzione parziale o totale al momento dell ‘ acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a ) .
8 . In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni , gli Stati membri possono considerare l ‘ operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente . Gli Stati membri adottano , se del caso , le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza , qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale .
Articolo 6
Prestazioni di servizi
1 . Si considera « prestazioni di servizi » ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell ‘ articolo 5 .
Tale operazione può consistera tra l ‘ altro :
– in una cessione di beni immateriali , siano o no rappresentati da un titolo ;
– in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione ;
– nell ‘ esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge .
2 . Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso :
a ) l ‘ uso di un bene destinato all ‘ impresa per l ‘ uso privato del soggetto passivo o per l ‘ uso del suo personale o , più generalmente , a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o , più generalmente , per fini estranei alla sua impresa .
Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza .
3 . Per prevenire distorsioni di concorrenza e salva la consultazione di cui all ‘ articolo 29 , gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l ‘ esecuzione , da parte di un soggetto passivo , di un servizio , per i bisogni della sua impresa , qualora l ‘ esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell ‘ imposta sul valore aggiunto .
4 . Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri , partecipi ad una prestazione di servizi , si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio .
5 . Le disposizioni di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 8 , si applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di servizi .
Articolo 7
Importazioni
Si considera « importazione di un bene » l ‘ introduzione di detto bene nell ‘ interno del paese , come definito dall ‘ articolo 3 .
CAPO VI
LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Articolo 8
Cessioni di beni
1 . Si considera come luogo di cessione di un bene :
a ) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall ‘ acquirente o da un terzo : il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell ‘ acquirente . Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto , si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l ‘ installazione o il montaggio ; qualora l ‘ installazione o il montaggio siano effettuati in un paese diverso da quello del fornitore , lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione in quest ‘ ultimo Stato ;
b ) se il bene non viene spedito o trasportato : il luogo dove il bene si trova al momento della cessione .
2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , quando il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un paese diverso da quello di importazione dei beni , il luogo della cessione da parte dell ‘ importatore ai sensi dell ‘ articolo 21 , paragrafo 2 , e il luogo di eventuali cessioni successive sono considerati come situati nel paese di importazione dei beni .
Articolo 9
Prestazioni di servizi
1 . Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile , a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o , in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale .
2 . Tuttavia :
a ) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile , incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito , nonchù le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l ‘ esecuzione di lavori immobiliari come , ad esempio , le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza , è quello dove il bene è situato ;
b ) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse ;
c ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto :
– attività culturali , artistiche , sportive , scientifiche , d ‘ insegnamento , ricreative o affini , ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonchù , eventualmente , prestazioni di servizi accessorie a tali attività ,
– attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico , scarico , manutenzione e attività affini ,
– perizie di beni mobili materiali ,
– lavori relativi a beni mobili materiali ,
è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite ;
d ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto la locazione di beni mobili materiali , ad eccezione di qualsiasi mezzo di trasporto , esportati dal locatore di uno Stato membro in un altro Stato membro per essere ivi utilizzato , è quello in cui il bene è così utilizzato ;
e ) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi , rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità , ma fuori del paese del prestatore , è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o , in mancanza di tale sede o di tale centro d ‘ attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale :
– cessioni e concessioni di diritti d ‘ aurore , brevetti , diritti di licenza , marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi ;
– prestazioni pubblicitarie ;
– prestazioni fornite da consulenti , ingegneri , uffici studi , avvocati , periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonchù elaborazioni di dati e fornitura di informazioni ;
– obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una attività professionale , o un diritto di cui alla presente lettera e ) ;
– operazioni bancarie , finanziarie e assicurative , comprese le operazioni di riassicurazione , ad eccezione della locazione di casseforti ;
– messa a disposizione di personale ;
– prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui , quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e ) .
3 . Al fine di evitare casi di doppia imposizione , di non imposizione o di distorsione di concorrenza , gli Stati membri possono , per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2 , lettera e ) , e le locazioni di beni mobili materiali , considerare :
a ) il luogo di prestazione dei servizi situato all ‘ interno del paese a norma del presente articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l ‘ effettiva utilizzazione e l ‘ effettivo impiego hanno luogo ai di fuori della Comunità ;
b ) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all ‘ interno del paese quando l ‘ effettiva utilizzazione e l ‘ effettivo impiego hanno luogo all ‘ interno del paese .
CAPO VII
FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL ‘ IMPOSTA
Articolo 10
1 . Si considera
a ) fatto generatore dell ‘imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l ‘ esigibilità dell ‘ imposta ;
b ) esigilibità dell ‘ imposta di diritto che l ‘ Erario può far valere a norma di legge , a partire da un dato momento , presso il debitore , per il pagamento dell ‘ imposta , anche se il pagamento può essere differito .
2 . Il fatto generatore dell ‘ imposta si verifica e l ‘ imposta diventa esigibile all ‘ atto della cessione di beni o della prestazione di servizi . Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 4 , lettera b ) , e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti , si considerano effettuate all ‘ atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti .
Tuttavia , nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi , l ‘ imposta diventa esigibile all ‘ atto dell ‘ incasso , a concorrenza dell ‘ importo incassato .
In deroga alle precedenti disposizioni , gli Stati membri possono stabilire che , per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi , l ‘ imposta diventi esigibile :
– non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci ,
– al più tardi al momento dell ‘ incasso del prezzo , ovvero
– in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci , entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell ‘ imposta .
$3 . All ‘ importazione , il fatto generatore si verifica e l ‘ imposta diventa esigile all ‘ atto dell ‘ introduzione de bene all ‘ interno del paese ai sensi dell ‘ articolo 3 .
Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali , a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente , instaurati nel quadro di una politica comune , il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari .
Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie , gli Stati membri , per quanto riguarda il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta , possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali .
Quando i beni sono assoggettati , sin dalla loro importazione , a uno dei regimi previsti dall ‘ articolo 16 , paragrafo 1 , punto A , o ad un regime di ammissione temporanea o di transito , il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l ‘ immissione al consumo .
CAPO VIII
BASE IMPONIBILE
Articolo 11
A . All ‘ interno del paese
1 . La base imponibile è costituita :
a ) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b ) , c ) e d ) , da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell ‘ acquirente , del destinatario o di un terzo , comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ;
b ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 5 , paragrafi 6 e 7 , dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari , o , in mancanza del presso di acquisto , dal costo , determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ;
c ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 6 , paragrafo 2 , dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi ;
d ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 6 , paragrafo 3 , dal valore normale dell ‘ operazione in questione .
Si considera « valore normale » di servizio quanto il destinatario della prestazione , nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l ‘ operazione , dovrebbe pagare a d un prestatore indipendente all ‘ interno del paese al momento dell ‘ operazione , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso servizio .
2 . Nella base imponibile si devono comprendere :
a ) le imposte , i dazi , le tasse e i prelievi , ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto ;
b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all ‘ acquirente o al destinatario della prestazione . Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie .
3 . Non vanno compresi nella base imponibile :
a ) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato ;
b ) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all ‘ acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l ‘ operazione ;
c ) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell ‘ acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori . Questo soggetto passivo deve giustificare l ‘ importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell ‘imposta che avesse eventualmente gravato su di esse .
B . All ‘ importazione di beni
1 . La base imponibile è costituita :
a ) dal prezzo pagato o da pagarsi dall ‘ importatore , se detta somma costituisce l ‘ unico corrispettivo definito al punto A , paragrafo 1 , lettera a ) ;
b ) dal valore normale , se manca il prezzo , o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l ‘ unico corrispettivo del bene importato .
Si considera « valore normale » all ‘ importazione di un bene quanto un importatore , allo stadio di commercializzazione al quale si compie l ‘ importazione , dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene , al momento in cui l ‘ imposta è esigibile , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso bene .
2 . Gli Stati membri possono adottare come base imponibile il valore definito nel regolamento ( CEE ) n . 803/68 ( 5 ) .
3 . Si devono comprendere nella base imponibile , ove non vi siano già compresi :
a ) le imposte , i dazi , i prelievi e le altre tasse dovuti fuori del paese di importazione , nonchù quelli dovuti per l ‘ importazione , ad eccezione dell ‘ imposta sul valore aggiunto da riscuotere ;
b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione , che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all ‘ interno del paese .
Per « primo luogo di destinazione » va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel paese di importazione . In mancanza di tale indicazione , si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto paese .
Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione qualora quest ‘ ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ‘ imposta .
4 . Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A , paragrafo 3 , lettera a ) e b ) .
5 . Per i beni che sono stati esportati temporaneamente e che sono reimportati dall ‘ esportatore dopo aver formato oggetto , all ‘ estero , di lavori di riparazione , trasformazione , adattamento o esecuzione e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettera f ) , gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti , per quanto concerne l ‘ imposta sul valore aggiunto , sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato .
C . Disposizioni diverse
1 . In caso di annullamento , recesso , risoluzione , non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l ‘ operazione è stata effettuata , la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri .
Tuttavia , in caso di non pagamento totale o parziale , gli Stati membri possono derogare a questa norma .
2 . Qualora elementi utili alla determinazione della base imponibile siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro dove viene fatta la stima , si determina il tasso di cambio a norma dell ‘ articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 .
3 . Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere , gli Stati membri possono :
– escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi ;
– includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi .
CAPO IX
ALIQUOTA
Articolo 12
1 . L ‘ aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ‘ imposta . Tuttavia :
a ) nei casi previsti all ‘ articolo 10 , paragrafo 2 , secondo e terzo comma , l ‘ aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l ‘ imposta diventa esigibile ;
b ) nei casi di cui all ‘ articolo 10 , paragrafo 3 , secondo e terzo comma , si applica l ‘ aliquota in vigore al momento in cui i beni vengono dichiarati per l ‘ immissione al consumo .
2 . caso di modifica delle aliquote , gli Stati membri possono :
– operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a ) allo scopo di tener conto dell ‘ aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi ;
– adottare tutte le opportune misure transitorie .
3 . L ‘ aliquota normale dell ‘ imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi .
4 . Talune forniture di beni e prestazioni di servizi possono essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte . Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l ‘ ammontare dell ‘ imposta sul valore aggiunto risultante dall ‘ applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell ‘ imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell ‘ articolo 17 .
5 . L ‘ aliquota applicabile all ‘ importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all ‘ interno del paese .
CAPO X
ESENZIONI
Articolo 13
Esenzioni all ‘ interno del paese
A . Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico
1 . Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali , le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni , esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni ;
b ) l ‘ ospedalizzazione e le cure mediche nonchù le operazioni ad esse strettamente connesse , assicurate da organismi di diritto pubblico oppure , a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi , da istituti ospedalieri , centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti ;
c ) le prestazioni mediche effettuate nell ‘ esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati ;
d ) la fornitura di organi , di sangue e di latte umani ;
e )le prestazioni dei servizi effettuate nell ‘ esercizio della loro professione dagli odontotecnici , nonchù le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici ;
f ) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un ‘ attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi , al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all ‘ esercizio di tale attività , quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l ‘ esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante , a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;
g ) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l ‘ assistenza sociale e la sicurezza sociale , comprese quelle fornite dalle case di riposo , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato ;
h ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell ‘ infanzia e delle gioventù , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale ;
i ) l ‘ educazione dell ‘ infanzia e della gioventù , l ‘ insegnamento scolastico o universitario , la formazione o la riqualificazione professionale nonchù le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico , o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili ;
j ) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all ‘ insegnamento scolastico o universitario ;
k ) la messa a disposizione , da parte di istituzioni religiose o filosofiche , di personale per le attività di cui alle lettere b ) , g ) , h ) ed i ) e per fini di assistenza spirituale ;
l ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo , dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto , da organismi senza finalità di lucro , che si prefiggono obiettivi di natura politica , sindacale , religiosa , patriottica , filosofica , filantropica o civica , purchù tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;
m ) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell ‘ educazione fisica , fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l ‘ educazione fisica ;
n ) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato ;
o ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) , e n ) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi , organizzate a loro esclusivo profitto , purchù l ‘ esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza . Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione , in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all ‘ ammontare degli introiti che dà diritto all ‘ esenzione ;
p ) il trasporto di malati o feriti in veicoli all ‘ uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati ;
q ) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale .
$2 . a ) Gli Stati membri possono subordinare , caso per caso , la concessione , ad enti diversi da quelli di diritto pubblico , di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1 , lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) all ‘ osservanza di una o più delle seguenti condizioni :
– gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto : gli eventuali profitto non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite ;
– essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione ;
– essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati , ovvero , per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione , praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto ;
– le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) sono escluse dal beneficio dell ‘ esenzione prevista alle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che :
– non siano indispensabili all ‘ espletamento delle operazioni esentate ;
– siano essenzialmente destinate a procurare all ‘ ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all ‘ imposta sul valore aggiunto .
B . Altre esenzioni
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377L0388.1
Fatte salve altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione , comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni , effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione ;
b ) l ‘ affitto e la locazione di beni immobili , ad eccezione ;
1 . delle prestazioni di alloggio , quali sono definite dalla legislazione delgi Stati membri , effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe , comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio ;
2 . delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli ;
3 . delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente ;
4 . delle locazioni di casseforti .
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione ;
c ) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un ‘ attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell ‘ articolo 28 , paragrafo 3 , lettera b ) , ove questi beni non abbiano formato oggetto d ‘ un diritto a deduzione , e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell ‘ articolo 17 , paragrafo 6 ;
d ) le operazioni seguenti :
1 . la concessione e la negoziazione di crediti nonchù la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi ;
2 . la negoziazione e la presa a carico di impegni , fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi ;
3 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative ai depositi di fondi , ai conti correnti , ai pagamenti , ai giroconti , ai crediti , agli assegni e ad altri effetti commerciali , ad eccezione del ricupero dei crediti ;
4 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative a divise , banconote e monete con valore liberatorio , ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ; sono considerati da collezione le monete d ‘ oro , d ‘ argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici ;
5 . le operazioni , compresa la negoziazione , eccettuate la custodia e la gestione , relative ad azioni , quote parti di società a associazioni , obbligazioni , altri titoli , ad esclusione :
– dei titoli rappresentativi di merci ;
– dei diritti o titoli di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 3 ;
6 . la gestione di fondi comuni d ‘ investimento quali sono definiti dagli Stati membri ;
e ) le forniture , al valore facciale , di francobolli validi per l ‘ affrancatura all ‘ interno del paese , di bolli fiscali e di altri simili valori ;
f ) le scommesse , le lotterie e altri giochi d ‘ azzardo con poste di denaro , salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro ;
g ) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo , diversi da quelli di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , lettera a ) ;
h ) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , lettera b ) .
C . Opzioni
Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l ‘ imposizione nel caso di :
a ) affitto e locazione di beni immobili ;
b ) operazioni di cui al punto B , lettere d ) , g ) e h ) .
Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio .
Articolo 14
Esenzioni all ‘ importazione
1 . Ferme restando le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all ‘ interno del paese ;
b ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito ;
c ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea , che beneficiano per questo motivo dell ‘ esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo ;
d ) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo . Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l ‘ esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno ;
e ) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati , da parte di colui che li ha esportati , semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo ;
f ) la reimportazione da parte dell ‘ esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro , di una lavorazione che è stata assoggettata all ‘ imposta senza diritto a deduzione o a rimborso ;
g ) le importazioni di beni :
– effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari , che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo ;
– effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse , nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede ;
– effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ‘ Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ‘ uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ‘ approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa ;
h ) le importazioni nei porti , effettuate dalle imprese di pesca marittima , dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione , ma prima di qualsiasi consegna ;
i ) le prestazioni di servizi connesse con l ‘ importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile , secondo l ‘ articolo 11 , punto B , paragrafo 3 , lettera b ) ;
j ) le importazioni d ‘ oro effettuate dalle banche centrali .
2 . La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d ‘ applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione .
Fino all ‘ entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono :
– mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra ;
– modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all ‘ interno della Comunità ;
– utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l ‘ esenzione .
Gli Stati membri notificano alla Commissione , che ne informi gli altri Stati membri , le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni .
Articolo 15
Esenzione delle operazioni all ‘ esportazione , delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali
Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
1 . le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all ‘ articolo 3 ;
2 . le cessioni di beni spediti o trasportati , da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo , fuori dal territorio di cui all ‘ articolo 3 , ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all ‘ attrezzatura , al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto , aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato ;
3 . le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all ‘ articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all ‘ interno del paese o per loro conto ;
4 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi :
a ) adibite alla navigazione d ‘ alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell ‘ esercizio di attività commerciali , industriali e della pesca ,
b ) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera , escluse , per ultime , le provviste di bordo ,
c ) da guerra , quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune , che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero .
Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell ‘ attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo ;
5 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4 , lettere a ) e b ) , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati , compresa l ‘ attrezzatura per la pesca ;
6 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati ;
7 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6 ;
8 . le prestazioni di servizi , diverse da quelle di cui al paragrafo 5 , destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico ;
9 . le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6 , destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico ;
10 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi :
– effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari ;
– destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante , e a membri delle medesime , alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede ;
– effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ‘ Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ‘ uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ‘ approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa .
Fino all ‘ adozione di norme fiscali uniformi , la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro .
L ‘ esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta ;
11 . le cessioni di oro alle banche centrali ;
12 . le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell ‘ ambito delle loro attività umanitarie , caritative o educative all ‘ estero . Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell ‘ imposta ;
13 . le prestazioni di servizi , compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all ‘ articolo 13 , quando esse sono direttamente connesse al transito , all ‘ esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , e all ‘ articolo 16 , paragrafo 1 ;
14 . le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi , quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all ‘ articolo 3 .
Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio , quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri .
Articolo 16
esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci
1 . Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie , gli Stati membri possono , con riserva della consultazione prevista all ‘ articolo 29 , prendere misure particolari per non sottoporre all ‘ imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse , a condizione che non mirino ad una utilizzazione e / o ad un consumo finali e che l ‘ importo dell ‘ imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell ‘ immissione in consumo corrisponda all ‘ importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all ‘ importazione o all ‘ interno del paese :
A . le importazioni di merci destinate ad essere :
a ) portate in doganale immesse , eventualmente , in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE ( 6 ) ;
b ) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE ( 7 ) ;
c ) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE ( 8 ) ;
d ) immesse nelle acque e nei banchi di cui all ‘ articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1496/69 ( 9 ) ;
e ) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo ;
B . le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni ;
C . le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto ;
D . le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d ‘ importazione temporanea di cui all ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni .
2 . Con riserva delle consultazioni previste all ‘ articolo 29 , gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l ‘ esportazione senza modifiche o dopo trasformazione , nonchù le prestazioni di servizi inerenti all ‘ attività di esportazione del medesimo , a concorrenza dell ‘ ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti .
3 . La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell ‘ imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .
CAPO XI
DEDUZIONI
Articolo 17
Origine e portata del diritto a deduzione
1 . Il diritto a deduzione nasce quando l ‘ imposta deducibile diventa esigibile .
2 . Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta , il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall ‘ imposta di cui è debitore :
a ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo ;
b ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate ;
c ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell ‘ articolo 5 , paragrafo 7 , lettera a ) , e dell ‘ articolo 6 , paragrafo 3 .
3 . Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell ‘ imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini :
a ) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 2 , effettuate all ‘ estero , che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all ‘ interno del paese ;
b ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ‘ articolo 15 e dell ‘ articolo 16 , paragrafo 1 , punti B , C e D , e paragrafo 2 ;
c ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ‘ articolo 13 B , lettera a ) e lettera d ) , punti da 1 a 5 , quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità .
4 . Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977 , su proposta della Commissione e deliberando all ‘ unanimità , le modalità comunitarie d ‘ applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all ‘ interno del paese . Fino all ‘ entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie , spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato . Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità , gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari .
5 . Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3 , sia per operazioni che non conferiscono tale diritto , la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell ‘ imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni .
Detto prorata è determinato ai sensi dell ‘ articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo .
Tuttavia , gli Stati membri possono :
a ) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività , se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore ;
b ) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori ;
c ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all ‘ utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi ;
d ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate ;
c ) prevedere che non si tenga conto dell ‘ imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante .
6 . Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva , il Consiglio , con decisione all ‘ unanimità adottata su proposta della Commissione , stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell ‘imposta sul valore aggiunto . Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale , quali le spese suntuarie , di divertimento o di rappresentanza .
Fino all ‘ entrata in vigore delle norme di cui sopra , gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell ‘ entrata in vigore della presente direttiva .
7 . Fatta salva la consultazione prevista dall ‘ articolo 29 , ogni Stato membro può , per motivi congiunturali , escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni . Per mantenere condizioni di concorrenza identiche , gli Stati membri possono , anzichù rifiutare la deduzione , tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all ‘ interno del paese , oppure importati , in modo che questa imposizione non superi l ‘ ammontare dell ‘ imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull ‘ acquisto di beni analoghi .
Articolo 18
Modalità di esercizio del diritto a deduzione
1 . Per poter esercitare il diritto a deduzione , il soggetto passivo deve :
a ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera a ) , essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell ‘ articolo 22 , paragrafo 3 ;
b ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera b ) , essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l ‘ ammontare dell ‘ imposta dovuta o ne consenta il calcolo ;
c ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera c ) , assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro ;
d ) quando è tenuto al pagamento dell ‘ imposta quale acquirente o destinatario , in caso d ‘ applicazione dell ‘ articolo 21 , paragrafo 1 , assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro .
2 . Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall ‘ importo totale dell ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l ‘ ammontare dell ‘ imposta per la quale , nello stesso periodo , è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione .
Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione .
3 . Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 .
4 . Qualora , per un dato periodo fiscale , l ‘ importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell ‘ imposta dovuta , gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l ‘ eccedenza al periodo successivo , secondo modalità da essi stabilite .
Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l ‘ eccedenza e insignificante .
Articolo 19
Calcolo del prorata di deduzione
1 . Il prorata di deduzione previsto dall ‘ articolo 17 , paragrafo 5 , primo comma , risulta da una frazione avente :
– al numeratore l ‘ importo totale della cifra d ‘ affari annua , al netto dell ‘ imposta valore aggiunto , relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell ‘ articolo 17 , paragrafi 2 e 3 ,
– al denominatore l ‘ importo totale della cifra d ‘ affari annua , al netto dell ‘ imposta sul valore aggiunto , relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione . Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l ‘ importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all ‘ articolo 11 A , paragrafo 1 , lettera a ) .
Il prorata viene determinato su base annuale , in percentuale e viene arrotondato all ‘ unità superiore .
2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , per il calcolo del prorata di deduzione , non si tiene conto dell ‘ importo della cifra d ‘ affari relativa alle cessioni di beni d ‘ investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa . Non si tiene neppure conto dell ‘ importo della cifra d ‘ affari relativa alle operazioni accessorie , immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all ‘ articolo 13 , punto B , lettera d ) , anche quando si tratta di operazioni accessorie . Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall ‘ articolo 20 , paragrafo 5 , di non richiedere la rettifica per i beni di investimento , possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione .
3 . Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell ‘ anno precedente . In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante , il prorata è valutato a titolo provvisorio , sotto il controllo delle autorità fiscali , dal soggetto passivo in base alle sue previsioni . Tuttavia , gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti .
La fissazione del prorata definito , che è determinato per ogni anno durante l ‘ anno successivo , comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria .
Articolo 20
Rettifica delle deduzioni
1 . La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagl

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DPR 1214/66

Articolo 1. Stazioni di radioamatori.
L’installazione e l’esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle norme del presente regolamento.
L’attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.

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L 633/41

TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I
Opere protette

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

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Legge 22-4-1941 n. 633

LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633

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