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1. – Sulla carenza di legittimazione attiva
I convenuti hanno eccepito il difetto di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, osservando che il marchio “Doctor Glass” risulta essere stato registrato non dalla Doctor Glass Group s.r.l., bensì dalla “Vetri Auto Piacenza di Ivan Rossi & C. s.a.s.”.
L’eccezione è stata superata dalla ricorrente producendo il contratto col quale la “Vetri Auto Piacenza di Ivan Rossi & C. s.a.s.” in data 22 gennaio 1998 ha concesso in licenza esclusiva d’uso alla Doctor Glass Group s.r.l. il marchio in questione.
Nessun pregio ha l’ulteriore eccezione dei convenuti, secondo i quali il contratto di cessione di marchio dovrebbe considerarsi nullo in quanto non accompagnato dalla cessione dell’azienda. Come è noto, infatti, il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 ha modificato il disposto dell’art. 15 Legge Marchi rendendo possibile la cessione del marchio separatamente dall’azienda e ponendo come unica condizione che tale cessione non comporti inganno nei caratteri dei prodotti o dei servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Inganno che nel caso di specie è stato solo ventilato dai convenuti in sede di discussione orale, ma non è supportato da alcuna circostanza di fatto idonea a suffragarlo.
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