di Andrea Monti – Nova – Ilsole24ore del 19 febbraio 2009
L’art. 50 bis del DDL 733 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) crea una illegittima sovrapposizione fra poteri dello Stato, quando
stabilisce che l’autorità giudiziaria può comunicare al Ministero dell’interno l’esistenza di gravi elementi di reità per apologia di reato
e istigazione a delinquere, attribuendo a quest’ultimo il potere di ordinare agli operatori di accesso l’interruzione dell’attività indicata.
Così facendo, la norma conferisce all’Esecutivo un potere, quello di adottare provvedimenti per impedire la prosecuzione del reato, che la magistratura già detiene, grazie all’istituto del sequestro preventivo (art. 321 del codice di procedura penale).
Si potrebbe quindi verificare la pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto: il primo – penale – di competenza della Procura della Repubblica e il secondo – amministrativo – gestito dal Ministero. Il risultato concreto di questa discutibile impostazione giuridica è l’ampliamento dei poteri di polizia, privati del controllo del pubblico ministero. In pratica, tutto questo si traduce in una “sentenza” di condanna preventiva e senza processo per reati in cui non è sempre agevole stabilire se ci si trovi di fronte a una manifestazione del pensiero tutelata dalla Costituzione o, invece, a fatti di rilevanza penale.
Inoltre, se approvato nella formulazione attuale, l’emendamento rappresenterebbe un altro discutibile passo verso il coinvolgimento diretto degli operatori di accesso alla rete pubblica in attività che dovrebbero essere giurisdizione esclusiva della magistratura.
Attualmente le attività tecniche di intercettazione e di intervento sulla rete pubblica di comunicazioni a fini di indagini e i relativi costi per lo Stato, sono regolati in uno specifico provvedimento:il cosiddetto “listino” delle prestazioni obbligatorie. Curiosamente, invece, le attività di filtraggio sono state escluse dal “listino” e addirittura è pesantemente sanzionata la loro mancata tempestiva adozione.
Non vanno trascurate, infine, le ricadute negative per la tutela dei diritti civili e per la libertà di impresa. Il “filtraggio” dell’accesso
imposto dalla norma, infatti, costringe di fatto l’operatore ad esaminare ogni singolo pacchetto di informazione generato dall’utente, per capire se sia legittimo o meno.
La violazione concreta e immediata della segretezza delle comunicazioni (di quelle estranee all’indagine) è del tutto palese. Non vanno poi trascurati i significativi squilibri introdotti da questa riforma nel mercato dei servizi di accesso. Maggiori costi anche indiretti possono costringere le aziende meno strutturate ad abbandonare il mercato, e in generale rendono quelle che rimangono meno competitive rispetto alla concorrenza straniera.
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