L’espressione “tabulati telefonici” ha riferimento a quel complesso di dati esterni alle comunicazioni intercorse con linee telefoniche mobili o fisse. In effetti, il codice processuale non disciplina esplicitamente tale materia e, in particolare, le vicende riguardanti gli elementi di una conversazione telefonica diversi dal contenuto della stessa (utenza
dalla quale la chiamata proviene, data, ora e durata e collocazione
territoriale attraverso l’individuazione della celle). Ma va anche detto
che l’acquisizione dei tabulati telefonici ha, come evidenziato dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema, un grado di intrusività assai
limitato, il che impedisce di dover far ricorso alla rigorosa disciplina
di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. dovendosi, piuttosto, fare
riferimento allo schema di cui all’art. 256 cod. proc. pen.,
eterointegrato dall’art. 15, comma secondo, Cost., secondo il quale la
libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere
limitate solo con atto motivato dell’Autorità giudiziaria. Il che si
traduce nella necessità – ai fini dell’acquisizione di dati esterni
relativi al traffico telefonico – di un decreto motivato del Pubblico
Ministero che dia ragione del privilegio accordato all’interesse
pubblico di perseguire i reati, presidiato dall’art. 112 Cost., sul
diritto alla privacy (in termini S.U. 21.6.2000 n. 16 Tammaro, Rv. 216247)” Continue reading “Cass. Sez. III penale Sent. n. 1857/2015”
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