IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
Ritenuto che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare il funzionamento delle misure sanzionatorie penali previste dall’articolo 36 della medesima legge;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 aprile 1999;
Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di limitare l’accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un’unica parola chiave per l’accesso al sistema;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
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