Se la norma che consente di uscire di casa solo per esigenze di lavoro, stato di necessità o ragioni di salute si fosse limitata a queste prescrizioni, sarebbe stata abbastanza facile da applicare. Invece, la contemporanea e non coordinata possibilità di mantenere aperti determinati esercizi commerciali (poi limitati quanto a tipologia di attività) e i luoghi di culto ha indotto molti a pensare che fosse possibile uscire “a prescindere” se diretti verso uno di questi luoghi. Non è così perchè la permanenza di almeno uno dei tre requisiti previsti dal primo DPCM (quello 8 marzo 2020, richiamato dal successivo del 9 marzo 2020) è e rimane obbligatoria.
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