Interlex n.128
di Andrea Monti
Molte persone nutrono forti dubbi sulla validità giuridica di un acquisto online perché – lo si sente ripetere spesso – “non c’è un contratto scritto”. In realtà anche se non c’è un pezzo di carta firmato dalle parti, il rapporto giuridico è quasi sempre correttamente instaurato. Per la legge italiana infatti il contratto scritto (e addirittura in certi casi rogato dal notaio) serve soltanto per alcune categorie di oggetti (case, automobili). In altri termini, la stragrande maggioranza dei beni in commercio può essere negoziata “sulla parola” e dunque anche tramite l’internet. Inoltre, se non cadiamo nell’equivoco del “ciberspazio”, ci rendiamo immediatamente conto che in realtà quello che stiamo facendo null’altro è se non un acquisto a distanza, assolutamente identico a quelli che proponevano un tempo aziende come Vestro e Postalmarket. Solo che il catalogo lo consultiamo da una postazione remota e l’ordine lo effettuiamo tramite una linea telefonica. O se preferite qualcosa di meno antico, potete pensare alle televendite che tracimano quotidianamente da ogni schermo televisivo.
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