Le firme digitali scadute mettono a rischio milioni di atti giuridici

Dal 1 gennaio 2023 non saranno più utilizzabili per firmare digitalmente due smart-card francesi poco diffuse in terra transalpina ma largamente commercializzate in Italia. Quindi, come comunicato il 24 maggio 2022 dall’Agenzia per l’Italia digitale, “Le firme apposte con tali dispositivi dopo il 31/12/2022, … , non saranno valide”. Secondo alcuni questo inciderebbe anche sui documenti firmati prima della scadenza quando dispositivi e certificati erano correttamente utilizzabili –  di Andrea Monti – inizialmente pubblicato su Il Sole24Ore – Norme e Tributi

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Il cloud estero deve bloccare l’accesso in violazione del diritto d’autore

ll giudice nazionale ha giurisdizione sulle violazioni di copyright commesse attraverso un cloud basato all’estero. Con l’ordinanza del 4 novembre scorso la XIV Sezione del Tribunale delle imprese di Milano segna un punto significativo – per quanto ancora solo di merito – nella lotta alla pirateria online di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su IlSole24Ore Continue reading “Il cloud estero deve bloccare l’accesso in violazione del diritto d’autore”

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Confisca per il sito di trading online senza autorizzazioni

Tribunale di Roma. La misura cautelare riapre il dibattito sulla mancanza di norme ponte per il web di Alessandro Galimberti e Andrea Monti – IlSole24Ore – Norme e Tributi

Confisca del sito mediante <<persistente oscuramento>>.  Il Gip di Roma, archiviando dopo tre anni l’indagine contro un sito di trading online basato in Belize ( ma operante in lingua italiana come da denuncia Consob – <myfxchoice.com>)riapre a distanza di due lustri il dibattito sulla applicabilità delle misure “apprensive” al mondo digitale. Già tre anni fa la GdF aveva sequestrato preventivamente il sito che consentiva operazioni binarie di trading al di fuori da qualsiasi autorizzazione e iscrizione all’albo, ma all’esito dell’inchiesta – arenatasi sulla ”solita” inidentificabilità del reo – il Gip ha perpetuato l’oscuramento con l’applicazione della confisca. Continue reading “Confisca per il sito di trading online senza autorizzazioni”

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Scambio dati con gli Usa, altolà irlandese a Facebook

Dall’esito dell’iniziativa, che altri potrebbero seguire, ci si attende una ristrutturazione consistente degli attuali modelli organizzativi di Andrea Monti – Originariamente pubblicato da IlSole24Ore

Il 9 settembre 2020 Facebook ha comunicato tramite il proprio sito che l’Irish Data Protection Commissioner ha iniziato un procedimento per la verifica del modo in cui la filiale irlandese del social network scambia i dati con gli Usa. È un segnale importante perché evidenzia un rinnovato impegno delle autorità nazionali di protezione di dati nel tutelare i diritti dei cittadini europei una volta che le loro informazioni personali hanno abbandonato i confini dell’Unione. Dall’esito di questa iniziativa potrebbe dipendere una consistente ristrutturazione dei modelli organizzativi, tecnologici e commerciali dei servizi basati sull’approccio «dati in cambio di servizi» che caratterizzano le attività delle BigTech e di moltissime altre aziende. Continue reading “Scambio dati con gli Usa, altolà irlandese a Facebook”

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Privacy, il mancato consenso è illecito permanente

Importante pronuncia della Cassazione per i diritti degli utenti “profilati” di Alessandro Galimberti Andrea Monti  – IlSole24Ore del 10 settembre 2020


Gli illeciti amministrativi, in materia di privacy, di omessa informativa e omessa acquisizione del consenso per i dati tratti dalle liste elettorali, sono illeciti «permanenti», hanno quindi effetti perduranti e non beneficiano della prescrizione/decadenza quandanche rimangano “silenti” per anni. Continue reading “Privacy, il mancato consenso è illecito permanente”

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Trasferimento dati negli USA, stretta del garante tedesco

Chiesti sistemi crittografici non violabili, ma mancano i riferimenti tecnici di Andrea Monti – IlSole24Ore – Norme e Tributi del 29 agosto 2020

Il 24 agosto 2020 l’autorità di protezione dei dati del Baden-Württemberg (uno dei sedici stati federati della Germania) ha emanato le linee guida per il trasferimento internazionale dei dati personali che impongono regole stringenti nell’interazione con Paesi terzi e in particolare con gli USA. Le linee guida, valide solo all’interno dello Stato tedesco, si sono rese necessarie a seguito della sentenza “Schrems II” emessa il 16 luglio 2020 con la quale la Corte europea di giustizia ha annullato il “privacy shield” della Commissione Europea che, appunto, consentiva lo scambio di dati con gli USA. Continue reading “Trasferimento dati negli USA, stretta del garante tedesco”

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Amazon risponde per i difetti dei prodotti venduti online

di Alessandro Galimberti e Andrea Monti – IlSole24Ore – Norme e tributi

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La responsabilità delle piattaforme nel furto di news

Andrea Monti – IlSole24Ore – Norme e tributi del 1 maggio 2020
L’azione giudiziaria diretta contro la diffusione illecita di quotidiani, periodici e libri è interessante sotto diversi profili.

Innanzi tutto è un passo avanti verso la responsabilizzazione di chi commette un reato nascondendosi dietro lo schermo di uno smartphone, cioè l’utente di un servizio. In secondo luogo, si focalizza sulle “piattaforme”, cioè su quegli operatori che si “appoggiano” sulla rete di accesso per trarre utili e che hanno quindi la possibilità di fornire immediatamente dati agli inquirenti ed eseguire oscuramenti selettivi. In terzo luogo, e in conseguenza, ripropone il tema della effettiva (non) neutralità delle piattaforme. La direttiva 31/00 è chiara a questo proposito: gli operatori che non si intromettono nei comportamenti degli utenti non possono essere obbligati a sorvegliarli preventivamente. Ma chi, come le piattaforme, non è “neutro” rispetto a chi le usa non dovrebbe potersi avvantaggiare di questa possibilità, come invece accade da tempo in Italia e in Europa. Continue reading “La responsabilità delle piattaforme nel furto di news”

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Il virus trojan non sostituisce il sequestro

di Andrea Monti – IlSole24Ore Norme e tributi
Indagini. Le conseguenze applicative dell’ordinanza del tribunale di Modena che vieta di duplicare per questa via le memorie del server
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Il lungo viaggio di Gandalf

di Alessandro Longo – Nova Ilsole24Ore

Un libro ha fatto un viaggio. Dai lidi di un piccolo editore italiano alle sponde di un colosso editoriale spagnolo. Il traghettatore si chiama Google Books: è la prima volta che succede, in Italia. È l’avventura occorsa a «Il potere della stupidità», di Giancarlo Livraghi, classe 1927 e sul web noto da sempre con il nome di Gandalf. È uno dei padri della pubblicità italiana e internazionale, negli anni scorsi ha guidato agenzie come McCann Ericson e Ogylvy & Mather.

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Major più svincolate dagli artisti

Il Sole 24 Ore del 07.05.2010 di Alessandro Galimberti e Andrea Monti
La sentenza del tribunale di Milano del 14 aprile scorso – che ha negato alla cantante Mina i diritti ulteriori per la riproduzione su internet delle sue storiche esibizioni in Rai, reclamati contro Fastweb (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) – apre due nuovi fronti del copyright in rete. Da un lato riduce internet a una semplice “modalità di comunicazione” al pubblico, dall’altro sancisce il distacco tra la posizione (e i diritti) degli artisti rispetto a quelli delle major, privilegiando queste ultime.

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A giudizio i brevetti sul DNA

di Andrea Monti – Nòva IlSole24Ore
Corte UE chiamata a esprimersi sull’uso

Una prossima decisione della Corte di giustizia Ue deciderà della possibilità di brevettare una sequenza di Dna vegetale a prescindere dall’utilizzo che se ne può fare. Nel caso specifico, scrive l’avvocato generale della Corte nel parere pubblicato lo scorso 9 marzo, il punto è «determinare se l’informazione genetica sia tutelata come composto chimico, anche qualora essa si trovi, come una sorta di residuo, all’interno di un prodotto che è il risultato della trasformazione del prodotto biologico… nel quale la sequenza svolgeva la sua funzione».

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Notifiche irrituali nel sequestro ai pirati

di Andrea Monti – a.monti@amonti.eu- IlSole24Ore del 10 febbraio 2010
L’esecuzione del sequestro preventivo del sito di The Pirate Bay, confermato il 2 febbraio 2010 dal tribunale del riesame di Bergamo, evidenzia l’errore della Corte di cassazione – che ha legittimato il sequestro preventivo tramite filtraggio –  i limiti che riguardano l’applicazione del provvedimento e i rischi per gli incolpevoli internet service provider (ISP).

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Una PEC senza identità

di Andrea Monti – Nòva IlSole24ore del 3 dicembre 2009

E’ scattato da pochi giorni l’obbligo per i professionisti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. Ma ancora non si sono dissipati i dubbi sui problemi e i rischi connessi alla PEC.

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Crittare i dati per tutelarsi di più

di Andrea Monti – Nòva IlSole24Ore del 12 novembre 2009 1

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  1. le parti indentate sono state rimosse dalla versione cartacea per ragioni di spazio

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Pubbliche amministrazioni 2.0

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 29 ottobre 2009

Migliorare l’efficienza dello Stato grazie alla rete è un tema del quale si discute dagli albori della diffusione dell’internet in Italia. Le esperienze delle reti civiche di Milano e Roma, ma anche quelle di altre città italiane, hanno dimostrato le potenzialità offerte dall’uso intelligente di uno strumento estremamenteflessibile e potente.

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La strategia dell’imperfezione

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 10 settembre 2009

Il rilascio di nuovi sistemi operativi è sempre un evento che genera un misto di curiosità e preoccupazione. Da un lato, infatti, c’è l’attesa per vedere in opera nuove funzionalità. Dall’altro, c’è il timore per i problemi derivanti da incompatibilità con software applicativi e dalle carenze per il supporto hardware. E in un ambiente professionale sempre di più la prudenza nell’effettuare gli aggiornamenti è diventata una regola di sopravvivenza. Quando l’installazione di un sistema operativo diventa problematica, infatti, il total cost of ownership dell’infrastruttura IT aziendale aumenta sensibilmente. Basta pensare alle conseguenze derivanti dalla non disponibilità immediata di supporti a periferiche o dal “fermo tecnico” dei sistemi in attesa dell’ennesimo service pack.

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La conservazione del DNA

di Andrea Monti – Nova-Ilsole24Oredel 27 agosto 2009

“Authentication of forensic DNA samples” è un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Forensic Science International: Genetics” da un gruppo di ricercatori israeliani. Gli autori dichiarano di avere trovato un metodo per creare dei campioni artificiali di DNA (e il sistema per distinguerli da quelli “originali”) e auspicano che la loro metodologia diventi un componente standard delle attività di investigazione per “mantenere l’alta credibilità della DNA evidence nel sistema giudiziario”.

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L’enigma del profilo

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 16 luglio 2009

Un provvedimento del Garante dei dati personali dello scorso 11 luglio impone ai compagnie telefoniche e internet provider di comunicare all’Autorità entro il 30 settembre 2009 l’elenco dei trattamenti dei dati di traffico aggregati (come i volumi e le direttrici di traffico) eseguiti sugli utenti con finalità di profilazione commerciale.

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Colpevoli o solvibili?

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 16 luglio 2009

Il disegno di legge anticrisi contiene, fra le tante, anche una norma (l’art. 15 comma I lettera c) che rende le aziende penalmente responsabili per l’uso di software P2P da parte dei dipendenti e in generale per le violazioni del diritto d’autore commesse sul luogo di lavoro. Tecnicamente, il ddl raggiunge questo risultato aggiungendo i reati in materia di copyright a quelli che secondo il decreto legislativo 231/01 estendono la responsabilità penale anche all’impresa, se questa non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il fatto.

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L’identikit del cliente comunicato al Garante

di Andrea Monti – IlSole24Ore del 11 luglio 2009

Un provvedimento del Garante dei dati personali del 25 giugno 2009 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – impone ai fornitori di telefonia e agli internet provider di comunicare preventivamente all’Autorità l’esistenza di dati aggregati dell’utente. Si tratta, per esempio, di durata e frequenza dei collegamenti, volume di traffico generato) trattati per finalità di profilazione.

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Italia a rischio di sanzioni

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 28 maggio 2009

Il 25 maggio 2009 il Garante dei dati personali ha comunicato i risultati dell’indagine sulla banca dati del DNA creata dal Raggruppamento Investigativo Speciale dei Carabinieri e ha evidenziato problemi, in particolar modo sull’accesso alle informazioni; tanto che al RIS è stato ordinato di adottare misure di sicurezza per tracciare con certezza l’identità di chi usa il database . Il provvedimento del Garante ricalca l’impostazione del disegno di legge che il Senato sta per approvare e che istituisce anche in Italia la banca dati nazionale del DNA. E questo DDL dimostra le stesse debolezze culturali che sono costate all’Inghilterra una recente condanna emessa dalla Corte europea dei diritti umani per avere il Regno Unito conservato nel proprio database del DNA anche i profili di persone riconosciute innocenti. Inoltre, ratificando la scelta del RIS (e del DDL) di conservare anche i campioni biologici delle persone coinvolte invece dei soli profili, il Garante ha posto le basi per la più massiccia e invasiva violazione di Stato della privacy dei cittadini. I metodi attuali di profilazione basati sui marker SNP, infatti, possiedono una risoluzione sufficientemente profonda per identificare una persona senza dover ripetere a posteriori l’estrazione del profilo dai tessuti. Decidere di conservare ugualmente i campioni biologici, contro questo dato scientifico, significa accettare la possibilità concreta che analisi di ben altro tipo vengano compiute sul codice genetico di chi abita la biobanca, e che dunque il vaso di Pandora possa, un giorno nemmeno troppo remoto, essere scoperchiato.

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Difficile espandere il modello Sarkozy

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 21 maggio 2009

L’approvazione della cosiddetta Legge Sarkozy, in contrasto con le indicazioni del Parlamento europeo che ha bocciato il “Pacchetto Telecom” proprio su questioni legate alla tutela dei diritti d’autore ha evidenziato un vero e proprio strappo che non è più soltanto politico, ma anche e soprattutto sociale.

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Bio-informazioni garantite

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 14 maggio 2009
Il 6 maggio 2009 il National Center for Biotechnology Information statunitense ha pubblicato le sequenze genetiche dei virus dell’influenza suina. A stretto giro, le informazioni sono state pubblicate su BioHealthBase e su altri sistemi online per la ricerca di sequenze relative ad agenti patogeni. A partire da queste sequenze di influenza, i ricercatori possono analizzarle e – per esempio – compararle con quelle di altri ceppi influenzali. La rapida e libera disponibilità di queste informazioni è di grande utilità sia per i ricercatori medici, sia per chi deve assumere decisioni politiche ed economiche. Ed è evidente la centralità che riveste, in questo ambito, la convergenza fra ricerca biologica, bioinformatica, tecnologia dei database ed efficienza della rete di accesso. Senza la possibilità di acquisire, elaborare e ridistribuire le (bio)informazioni, infatti, sarebbe stato più lento e difficile – nel caso dell’influenza suina – individuare la natura della minaccia e valutarne la effettiva portata, rischiando di agevolare l’innesco di ondate di isteria collettiva con le conseguenze che è facile immaginare.
Ancora una volta, l’internet e le tecnologie dell’informazione hanno giocato un ruolo fondamentale in questa partita, aiutate proprio da quel principio di neutralità che è sempre più spesso messo in discussione sui tavoli regolamentari e normativi. L’impiego di informazioni basate su standard condivisi e non proprietari consente infatti di massimizzare la loro diffusione e aumentare considerevolmente la quantità di ricercatori che possono dedicarsi alle attività di analisi. Ma il concetto di neutralità riguarda anche le (bio)informazioni in quanto tali. A poco servirebbe una rete aperta e “neutra” se le informazioni critiche destinate alla circolazione sono a disposizione di pochi soggetti, che controllano i diritti di proprietà intellettuale su formati digitali e applicazioni per la loro gestione. Purtroppo anche l’informazione biologica, una volta digitalizzata, ricade nelle logiche sempre più anguste del copyright, dando vita a un vero e proprio paradosso, che consentirebbe di imporre il diritto d’autore sui dati genetici. Una prospettiva sicuramente da evitare.

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L’autore resta l’unico proprietario

di Andrea Monti – IlSole24Ore 14 maggio 2009

Un ripensamento delle norme sulla protezione del diritto d’autore – specie per via dei nuovi scenari disegnati dall’evoluzione tecnologica e dalla moltiplicazione delle possibilità di fruizione dell’opera creativa – deve basarsi su principi giuridici stabiliti in ambito europeo e italiano. Il primo – non solo in ordine di esposizione – è che l’autore è l’unico “proprietario” dell’opera che crea (art. 6 L.633/41). Non si può quindi obbligare un artista a gestire i propri diritti esclusivamente tramite le royalty collecting agency (come la SIAE, per quanto riguarda l’Italia), o attribuire a queste ultime funzioni di controllo che si estendono anche nei confronti di chi non richiede i loro servizi. Il secondo, è che il fruitore (legale) di un’opera ha dei diritti che non gli possono essere sottratti, come quello alla copia di riserva (art. 64 ter L.633/41) o – pur con qualche discutibile limitazione – alla copia privata (art. 71 sexies L. 633/41). Il terzo, è che la protezione degli interessi dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere ha un limite nel rispetto dei diritti fondamentali. Da un lato, dunque, il diritto d’autore non può costituire un freno al diritto di cronaca e a quello di manifestazione del pensiero. Dall’altro, non può essere interpretato o applicato in modo da alterare le dinamiche di mercato nella prestazione di servizi di distribuzione dei contenuti da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti. La conseguenza di questi presupposti, in termini di tutele e sanzioni per la diffusione e la commercializzazione non autorizzata di opere protette, è innanzi tutto l’impossibilità di considerare il fornitore di servizi di accesso alla rete pubblica di comunicazioni, come automaticamente (co)responsabile per le azioni illecite commesse dagli utenti, o come destinatario di obblighi di controllo preventivi e generalizzati (dir. 31/00/CE – artt. 14 e seguenti D.lgs. 70/2003). La scelta, infine, di attribuire alla magistratura ordinaria il compito di decidere sugli illeciti civili e penali (artt. 171 e segg. L.633/41), esclude la possibilità di attribuire competenze analoghe o alternative a organismi istituzionali di altro tipo.

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Autori in rete all’europea

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 7 maggio 2009

L’approvazione in sede comunitaria del cosiddetto “pacchetto telecom” è una pietra miliare nell’evoluzione di un comparto industriale tanto critico quanto criticato. L’insieme di misure  esaminate dal Parlamento europeo disegna lo scenario regolamentare nel quale gli attori del mercato – e gli utenti – dovranno recitare la propria parte, rappresentando interessi troppo spesso presentati come contrapposti. Anima il dibattito sui contenuti del pacchetto la possibile ondata repressiva dei diritti individuali provocata dalla pressione delle lobby del copyright e che si è tradotta, a livello di singole nazioni, in proposte più o meno concrete la più nota delle quali è sicuramente quella francese. Il dato comune di queste iniziative locali è il coinvolgimento forzato dell’operatore di accesso nella catena di responsabilità per le violazioni del diritto d’autore commesse dagli utenti, e l’imposizione di una ghigliottina digitale per recidere il collegamento internet di chi viene accusato di non rispettare le norme. Ed è proprio su questa impostazione culturale che si registrano i contrasti più netti. Non solo la European Digital Rights Initiative, ma anche altre NGO internazionali attive sui diritti civili hanno espresso forti preoccupazioni per la deriva a-giudiziaria contenuta nel pacchetto telecom, e che mira a sottrarre indagini e sanzioni relative al copyright online al controllo della magistratura. Benchè alcuni parlamentari  abbiano dimostrato sensibilità sul tema, meno interesse ha suscitato il tema della devoluzione ad apposite autorità “amministrative” del contenzioso relativo al diritto d’autore in rete. Al di là delle questioni su singole norme, tuttavia, il nodo del pacchetto telecom è che oltre a generiche affermazioni di principio non si accorge di un elemento fondante per lo sviluppo della società dell’informazione. La tutela dei diritti degli utenti dagli eccessi di rigore voluti dall’altra parte, non è “solo” una questione di civiltà giuridica, ma un requisito fondamentale per lo sviluppo del mercato. I grandi casi di successo della storia economica della rete hanno un denominatore comune: il coinvolgimento degli utenti nella creazione della catena del valore. Ostinarsi a non comprendere questa elementare dinamica economica nell’emanare norme e regolamenti, significa trasformare la rete in grandi tubi pieni di nulla.

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La neutralità del motore. Il caso Pirate Bay può frenare l’innovazione

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 23 aprile 2009
La sentenza (di primo grado) che ha condannato i gestori di The Pirate Bay per avere agevolato lo scambio non autorizzato di materiale protetto da diritto d’autore non fa che ribadire, in termini di principio, l’ovvio: chi è complice di un reato, deve essere punito.

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Meglio ripensare il sistema di tutele

di Andrea Monti – IlSole24Ore del 18 aprile 2009

La condanna pronunciata dal tribunale di Stoccolma a carico dei creatori di “The pirate bay” e del suo finanziatore – che è solo una sentenza di primo grado – considera gli imputati corresponsabili delle violazioni della legge sul diritto d’autore. Avrebbero infatti con consapevolezza agevolato gli utenti del loro servizio a trovare materiale protetto da copyright, illecitamente duplicato e condiviso. Le motivazioni della decisione non sono ancora note, ma è ragionevole pensare che il tribunale abbia deciso di condannare i gestori di pirate bay ispirandosi alla violazione del principio di neutralità che salva il fornitore di servizi internet se non interferisce nelle azioni degli utenti, principio già stabilito dall’Unione Europea (con la direttiva 31/00/CE) e recepito in Italia (con il d.lgs 70/2003). Il tribunale svedese sembra quindi avere applicato una regola ampiamente condivisa in ambito europeo e internazionale.

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Illeciti d’autore. Proprietà intellettuale su internet: perché è difficile la tutela alla francese

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore n. 168

La legge Olivennes (dal nome del suo ispiratore), la cui approvazione definitiva da parte del Parlamento francese sembra oramai solo una formalità, stabilisce per la prima volta il principio che – in materia di diritto d’autore – la sanzione degli illeciti non è più un’esclusiva del potere giudiziario. L’utente sospettato di violare la proprietà intellettuale altrui, infatti, dopo essere stato avvertito “bonariamente” per due volte, subirà il distacco della linea per l’accesso alla rete. Il tutto, sotto il controllo di una autorità specificamente costituita ( HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des ouvres et la protection des droits sur Internet) che svolge a tutti gli effetti una funzione analoga a quella di un tribunale.

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Doppia firma addio!

di Andrea Monti – Nòva – Ilsole24ore

Il 5 marzo scorso, il senatore Enrico Musso ha presentato un disegno di legge che promette di agevolare fortemente lo sviluppo dell’e-commerce. Il ddl Musso – composto di un solo articolo – modifica la parte del Codice civile che si occupa delle condizioni generali di contratto (art.1341 Cc), e affianca alla tradizionale sottoscrizione (anche digitale) delle condizioni generali di contratto, una diversa modalità di accettazione basata sull’utilizzo di processi tecnologici che garantiscono lo stesso risultato della “doppia firma”.

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Le contraddizioni che coinvolgono l’accesso alla rete

di Andrea Monti – Nova – Ilsole24ore del 19 febbraio 2009
L’art. 50 bis del DDL 733 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) crea una illegittima sovrapposizione fra poteri dello Stato, quando
stabilisce che l’autorità giudiziaria può comunicare al Ministero dell’interno l’esistenza di gravi elementi di reità per apologia di reato
e istigazione a delinquere, attribuendo a quest’ultimo il potere di ordinare agli operatori di accesso l’interruzione dell’attività indicata.
Così facendo, la norma conferisce all’Esecutivo un potere, quello di adottare provvedimenti per impedire la prosecuzione del reato, che la magistratura già detiene, grazie all’istituto del sequestro preventivo (art. 321 del codice di procedura penale).
Si potrebbe quindi verificare la pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto: il primo – penale – di competenza della Procura della Repubblica e il secondo – amministrativo – gestito dal Ministero. Il risultato concreto di questa discutibile impostazione giuridica è l’ampliamento dei poteri di polizia, privati del controllo del pubblico ministero. In pratica, tutto questo si traduce in una “sentenza” di condanna preventiva e senza processo per reati in cui non è sempre agevole stabilire se ci si trovi di fronte a una manifestazione del pensiero tutelata dalla Costituzione o, invece, a fatti di rilevanza penale.
Inoltre, se approvato nella formulazione attuale, l’emendamento rappresenterebbe un altro discutibile passo verso il coinvolgimento diretto degli operatori di accesso alla rete pubblica in attività che dovrebbero essere giurisdizione esclusiva della magistratura.
Attualmente le attività tecniche di intercettazione e di intervento sulla rete pubblica di comunicazioni a fini di indagini e i relativi costi per lo Stato, sono regolati in uno specifico provvedimento:il cosiddetto “listino” delle prestazioni obbligatorie. Curiosamente, invece, le attività di filtraggio sono state escluse dal “listino” e addirittura è pesantemente sanzionata la loro mancata tempestiva adozione.
Non vanno trascurate, infine, le ricadute negative per la tutela dei diritti civili e per la libertà di impresa. Il “filtraggio” dell’accesso
imposto dalla norma, infatti, costringe di fatto l’operatore ad esaminare ogni singolo pacchetto di informazione generato dall’utente, per capire se sia legittimo o meno.
La violazione concreta e immediata della segretezza delle comunicazioni (di quelle estranee all’indagine) è del tutto palese. Non vanno poi trascurati i significativi squilibri introdotti da questa riforma nel mercato dei servizi di accesso. Maggiori costi anche indiretti possono costringere le aziende meno strutturate ad abbandonare il mercato, e in generale rendono quelle che rimangono meno competitive rispetto alla concorrenza straniera.

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Il dilemma della responsabilità su internet

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore La moltiplicazione degli illeciti commessi tramite servizi internet da utenti della rete sta provocando un pericoloso e inaccettabile spostamento dei criteri di attribuzione della responsabilità, a carico del fornitore di servizi di comunicazione elettronica (dall’accesso, alle piattaforme di e-commerce, a quelle di content delivery).

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Il DNA garantista dell’Europa

di Andrea Monti – Nòva Ilsole24Ore – Buone notizie per circa cinquecentomila cittadini inglesi dei 4, 5 milioni schedati nel database del DNA del governo di Sua Maestà, che grazie alla sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti umani lo scorso 4 dicembre possono chiedere che i loro dati genetici siano cancellati dal più grande archivio di dati genetici ad uso delle forze di polizia.
I due ricorrenti, uno assolto dall’accusa di rapina, e l’altro accusato di molestie verso la moglie, ma non processato dopo che i coniugi si erano riconciliati, avevano inutilmente richiesto al governo inglese di cancellare i propri dati genetici e le impronte digitali dagli archivi di polizia. E solo con la rivolgendosi alla Corte europea sono riusciti a ottenere una pronuncia che riconosceva il loro diritto all’oblio. Nello stesso tempo la decisione stabilisce che la conservazione a tempo indeterminato di dati genetici è una violazione dell’art. 8 della Convenzione di Roma che protegge il diritto alla privacy.Le impronte digitali, i profili informatici del DNA e i campioni, ritiene la Corte, sono dati personali e godono della protezione offerta dalle direttive europee di settore (a partire dalla 95/46). Da qui, la violazione della Convenzione sui diritti umani.
La decisione unanime dei diciassette giudici si è basata sul fatto che, pur riconoscendo l’importanza dei metodi scientifici come strumento di prevenzione del crimine, non è ammissibile un loro utilizzo indiscriminato, come quello che ne fa la normativa inglese sulla conservazione dei dati genetici. Una volta “finiti” nel National DNA Database, infatti, è praticamente impossibile uscirne, specie in quei casi che la polizia decide di non perseguire per le ragioni più diverse (in Inghilterra non c’è, come in Italia, l’obbligatorietà dell’azione penale). Dunque, anche i dati di soggetti che tecnicamente non sono colpevoli perché manca il processo, ma nemmeno dichiarati innocenti (per la stessa ragione) sono costretti a gravitare in una sorta di limbo informatico. Almeno fino a oggi, visto che la decisione della Corte di Strasburgo scrive un capitolo tutto nuovo nel rapporto fra potere dello Stato e diritto alla privacy, ed è destinata ad avere importanti conseguenze anche in Italia.
Benché, infatti, sia discutibile che i campioni genetici in sè costituiscano dati personali (ciò vale, piuttosto, per i risultati delle analisi eseguite sui campioni, e dunque per i profili genetici), rimane il fatto che di questa sentenza si dovrà tenere conto nell’emanazione delle norme sul prelievo coatto dei campioni genetici (attualmente in discussione al Senato, con il numero AS995) e sulla costituzione della banca dati nazionale del DNA, annunciata già nella precedente legislatura e ora nell’agenda del governo in carica. Costruire e gestire una infrastruttura tecnologica per la conservazione fisica di tessuti biologici, collegata a un archivio informatico che conserva i risultati delle analisi e li mette a disposizione della magistratura e delle forze di polizia, infatti, è una grande opportunità industriale per il settore biotech italiano. E sarebbe incredibile, a cose fatte, dover smontare il giocattolo per non avere preso in considerazione un orientamento come quello espresso dalla Corte europea.

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Il potere del Potere

di Andrea Monti – Nova – Ilsole24ore del 8 maggio 2008 –
“Avevo elaborato un complesso sistema di riferimenti incrociati, il che significava che chiunque cercasse di identificare un agente tramite l’accesso ai nostri archivi si sarebbe dovuto procurare l’accesso a tre (o cinque, a seconda del livello di sicurezza) diverse parti di informazioni, ciascuna delle quali richiedeva una specifica autorizzazione di accesso… con i computer, questi diversi livelli di accesso erano, invece, garantiti da privilegi di accesso e parole chiave. Ogni volta, gli esperti hanno cercato di convincermi che un sistema informatico era invulnerabile. Le spiegazioni mi sembravano convincenti fino a quando, qualche settimana dopo, i giornali pubblicavano la notizia di qualche dodicenne che, dalla propria camera da letto, si era introdotto in qualche sistema informatico militare. Non mi sono mai fidato dei computer.”

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Vuoto normativo? La legge che vieta è già in vigore

di Andrea Monti – IlSole24Ore del 3 maggio 2008
La diffusione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate delle denunce dei redditi dei cittadini italiani – benché prevista dalla legge – è stata eseguita con modalità che violano palesemente il D.lgs. 196/03 meglio conosciuto come Codice dei dati personali. Ciò che è in discussione, dunque, è il “come” questi dati siano stati messi in circolazione e non “se” l’amministrazione avesse il potere di renderli pubblici.

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