Cass. – Sez. V penale – n. 18058/03

(Presidente B. Foscarini – Relatore P.F. Marini)

LA CORTE OSSERVA

Richiesto della emissione di decreto penale di condanna nei confronti di C. S. ed E. F. in ordine al reato di cui all’art. 615 bis cod. pen. , il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese pronunciava viceversa sentenza di proscioglimento di entrambi ex art. 569 cod. proc. pen..

Al C. ed all’E., infatti, era stato contestato di essersi procurati indebitamente, in concorso tra loro, notizie ed immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’abitazione della famiglia D.-M., scattando fotografie “all’indirizzo” di M. E. M., fatto commesso in data 21.11.2000, ed il giudice, ritenuto di dover prendere in considerazione soltanto la querela presentata il 11 17.6.2001 da costei, e non anche quella, pur tempestiva, del coniuge A. S. D., non ripreso dalla macchina fotografica ed assente dall’abitazione al momento del fatto, rilevava la tardività della istanza punitiva della M. (essendo abbondantemente decorso il termine di cui all’art.124 cod. pen.), derivandone la dichiarazione di improcedibilità “per mancanza di valida e tempestiva querela”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt.120 e 122 cod. pen., sul rilievo che l’art. 615 bis cod. pen., perseguibile ad istanza punitiva privata, nel prevedere la punibilità delle illecite interferenze nella vita privata svolgentisi nei luoghi indicati nell’art. 614 stesso codice, intenderebbe tutelare tutti gli occupanti tali luoghi allorché ivi essi svolgano la loro vita privata sicché, ove il reato venga commesso in una abitazione occupata da un nucleo familiare, tutti i componenti della stessa dovrebbero ritenersi persone offese; erroneamente, pertanto, sarebbe stata negata la titolarità del diritto di querela in capo al coniuge del soggetto ripreso in fotografia nell’abitazione destinata al nucleo familiare, con l’argomento che egli non venne immediatamente interessato dal fatto intrusivo, di tal che, tempestivamente proposta la querela dal D., la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio al giudice per il corso ulteriore.

Il ricorso merita pieno accoglimento.

Noto è, infatti, che con l’introduzione del reato come descritto nell’art. 615 bis cod. pen., ad opera dell’art. l della Legge 8.4.1974 n. 98, il legislatore ha inteso “aggiornare” al rapido processo tecnologico l’area della rilevanza penale per i fatti lesivi dell’altrui libertà personale che, altrimenti, avrebbero dovuto ritenersi leciti in quanto non corrispondenti alla fattispecie astratta di cui all’art. 614 cod. pen..

Il fatto che la nuova figura criminosa risulti inserita tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio risulta scelta del legislatore coerente, peraltro, con la ratio del reato medesimo che è, pacificamente, quella che sia rafforzata la tutela della riservatezza o privacy nei luoghi di privata dimora nei quali la stessa principalmente, ed in misura di gran lunga prevalente, si dispiega; e la stretta connessione che, ai fini di punibilità del fatto deve intercorrere – nella previsione, ai primi due commi, delle distinte condotte di indebita acquisizione delle notizie o immagini private ovvero di indebita diffusione delle stesse indebitamente procacciate – fra l’attività di interferenza illecita ed il luogo in cui trovano tutela le manifestazioni della vita privata – i luoghi di privata dimora e gli altri indicati nell’art. 614 cod. pen. – conferma che il legislatore ha inteso così approntare una speciale difesa della libertà di manifestazione della personalità quale si estrinseca nella sfera domestica e privata.

Nell’ambito del bene tutelato, peraltro, deve sicuramente ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, nonché la stessa tranquillità e la pax domestica che naturalmente si caratterizza del diritto dell’individuo a mantenere un riserbo interno al nucleo come, del resto, è desumibile dalla stessa intitolazione della legge introduttiva del reato che, appunto, si riferisce alla “tutela della riservatezza”, oltre che alla libertà e segretezza delle comunicazioni; titolare dell’interesse protetto dalla norma, pertanto, non può dirsi soltanto il soggetto direttamente attinto dall’illecita intrusione, quale è quello che sia fatto immediato oggetto dell’abusiva captazione o venga immediatamente coinvolto dal fatto diffusivo delle immagini o notizie, ma sì, invece chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un’area riservata e preclusa alle indebite intrusioni ab externo idonee a scalfirlo.

Poiché, dunque, il diritto di querela, ex art. 120 cod. proc. pen., spetta a colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto, è incorso in errore il giudice di merito allorché ha limitatola titolarità di tal diritto alla persona ripresa in fotografia, all’interno dell’abitazione familiare intenta ad attività domestica, escludendo il coniuge sol perché, al momento, assente dall’abitazione, essendo tale circostanza totalmente indifferente (così come lo è quella, che pure pare suggerire il testo della sentenza, che egli venne “catturato” dall’obiettivo dell’apparecchio fotografico azionato dagli imputati) alla struttura ed alla ratio che sottende il reato modellato dall’art. 615 bis cod. pen.; il reato de quo, contestato in un capo di imputazione descrittivo di modalità perfettamente riconducibili alla previsione di cui all’art. 615 bis cod. pen., ha offeso anche il coniuge della persona fotografata nell’abitazione e, riconosciuto che costui propose tempestiva querela (risulta, infatti, che l’istanza punitiva venne formulata appena il giorno successivo al fatto), il giudice erroneamente ha emesso pronuncia di proscioglimento degli imputati “per mancanza di valida e tempestiva querela”, ignorando comunque la riconducibilità dell’ipotesi normativa alla previsione di cui all’art. 122 cod. pen. che prevede la punibilità, quando il reato offenda più persone, anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

L’impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti del C. e dell’E..

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame sulla richiesta di decreto penale.

Possibly Related Posts:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *