Cass. Sez. Lavoro Sent. 02912/04

R.G.N. 6060/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio Mattone Presidente

Dott. Alberto Spanò Cons. Rel.

Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere

Dott. Guido Vidiri Consigliere

Dott. Aldo De Matteis Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Associazione Anni verdi ONLUS – Ente Morale riconosciuto con DPR 19 gennaio 1983 n. 636, elettivamente domiciliata in Roma, via G. da Carpi n. 6, presso gli avvocati Furio Tartaglia e Mario Antonini che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A. N., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Spontini n. 11, studio avv. Massimo Clemente, presso l’avv. Rosalba Genovese che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2002, decisa il giorno 11 novembre 2001 e pubblicata il giorno 17 dicembre 2002, resa dal Tribunale di Cassino nel procedimento n. 734/2001 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;

udito l’avv. Furio Tartaglia per l’Associazione ricorrente;

udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 15 marzo 1993, A. N. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro l’Associazione Anni Verdi (di seguito anche l’Associazione) al fine di ottenere la declaratoria d’illegittimità del licenziamento a lei intimato per fine prova in data 11 marzo 1992, con ogni conseguenza di legge.

Con sentenza n. 15742 in data 7 novembre 1994 il Giudice adito accoglieva la domanda.

Interponeva appello l’Associazione e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 2028 emessa in data 31 gennaio 1997 dal Tribunale di Roma. In detta pronuncia si escludeva che la convenuta rientrasse fra le così dette associazioni di tendenza e ancora si accertava che il numero di dipendenti occupati superava le 15 unità. Veniva quindi confermato l’ordine di reintegra. Avverso detta sentenza l’Associazione proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza 8195/2000 del 16 giugno 2000, cassava la pronuncia di secondo grado, con rinvio al Tribunale di Cassino, al fine di valutare se la convenuta, per l’assenza di un’organizzazione imprenditoriale, poteva rientrare fra le organizzazioni di tendenza.

Il Giudice di rinvio, con la sentenza n. 836/2002 in data 11 novembre – 17 dicembre 2002, rigettava l’appello.

Nel motivare la decisione richiamava il principio affermato nella sentenza di legittimità nel senso che, ai fini della deroga di cui all’art. 4 legge 11 maggio 1990 n. 108, era sufficiente escludere uno dei requisiti tipici dell’attività imprenditoriale ovvero la professionalità, l’organizzazione, la natura economica dell’attività consistente nella produzione di beni o servizi, l’economicità dell’impresa.

Sulla base dell’esame dello statuto, della verifica dell’attività in concreto svolta, della stessa pubblicità risultante da una pagina Web riferita all’Associazione, ravvisava la sussistenza di un’attività di tipo industriale, svolta con carattere di economicità, a nulla rilevando la circostanza che i proventi non venivano distratti a fine di lucro ma reinvestiti o destinati a fini istituzionali.

Avverso la sentenza, che dalla copia autentica prodotta non risulta notificata, propone ricorso per cassazione l’Associazione, con atto notificato in data 17 febbraio 2003, sulla base di due motivi .

A. N. resiste con controricorso notificato in data 26 marzo 2003.

L’Associazione ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell’art. 360 epe, la violazione o falsa applicazione dell’art. 392 e seguenti cpc, in relazione agli artt. 4 legge 108/90, 414 e 416 cpc, 2082 cc in relazione agli artt. 2697 e 2702 e seguenti cc, 115 cpc. Si denuncia, con riferimento al n. 5 dell’art. 360 cpc, il vizio di motivazione.

Si censura la decisione siccome fondata su documenti prodotti nel corso del giudizio di rinvio.

Non viene però indicato, al di là della mera enunciazione della norma invocata, un qualsiasi principio di diritto che sarebbe stato violato o erroneamente applicato e pertanto la denuncia va ricondotta nell’ambito del vizio di motivazione.

Ancora, parte ricorrente non evidenzia alcun errore argomentativo e si limita a contrapporre alla valutazione compiuta dal Collegio di merito in ordine agli elementi acquisiti, altra valutazione di segno contrario, così venendo a criticare un giudizio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai canoni della logica.

Si deve soltanto evidenziare che non è corretto il richiamo dei principi relativi alla produzione in appello di documenti precostituiti, in relazione ad una pagina Web depositata dall’A. nel corso del giudizio di rinvio, poiché le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento.

Peraltro il rilievo non inficia la validità della motivazione poiché, pur in caso di esclusione della predetta pagina Web (le cui risultanze per vero, così come riferite, non si discostano dalle indicazioni fornite dalla stessa ricorrente), l’iter argomentativo è pur sempre corretto, siccome fondato su un giudizio di fatto reso in base ad altri elementi ritualmente acquisiti e non inficiato da errori logici.

Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell’art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 e cpc, in relazione agli artt. 4 legge 108/90 e 12 preleggi, 2082 cc. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell’art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il Collegio di merito ha considerato tassativa l’indicazione dei soggetti esenti dagli obblighi di cui all’art. 4 legge 108/90, pur se la Corte di legittimità ha affermato trattarsi di elenco meramente esemplificativo. La censura non appare fondata.

Si deve anzitutto rilevare il lapsus calami in cui è incorsa la ricorrente poiché il brano citato è tratto dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 7176 e non già 6426 dell’anno 1996. Peraltro non è consentito estrarre una parola dal contesto per trarre la conclusione che vi è stata l’applicazione di un errato principio di diritto.

Questa Corte di legittimità, nella sentenza sopra indicata, ha considerato l’indicazione di organizzazioni che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, come atta a ricomprendere tutte le associazioni volte ad attività prevalentemente ideologica.

Peraltro le finalità caratterizzate da una “connotazione ideale, naturalmente di alto valore etico e sociale” possono essere perseguite anche con modalità di tipo imprenditoriale e in tal senso è l’accertamento del Collegio di merito.

D’altro canto il Tribunale, col richiamo ad attività che rientrano “in quelle tassativamente previste dalla norma in esame”, ha semplicemente introdotto un generico argomento in obiter: invero in nessuna parte della denunciata sentenza si afferma che l’Associazione ricorrente non rientrerebbe appunto fra quelle elencate e il diniego della deroga si fonda solamente sulla riconosciuta veste imprenditoriale. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposta la distrazione in favore dell’avv. Rosalba Genovese, antistataria.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 20,00 (venti) oltre a € 2.500,00 per onorario, con distrazione in favore dell’avv. Rosalba Genovese, antistataria.

Roma, 2 dicembre 2003

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 Feb 2004

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