Cass. Sez. IV penale Sent. n. 3449/04

ANNO/NUMERO 200403449 SEZ. 4

SENT. 13/11/2003 DEP. 29/01/2004

PRES. Durso G

Camera di Consiglio 13/11/2003

SENTENZA N. 2110

REGISTRO GENERALE N. 022371/2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’URSO Giovanni – Presidente –

1. Dott. OLIVIERI Renato – Consigliere –

2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano – Consigliere –

3. Dott. VISCONTI Sergio – Consigliere –

4. Dott. PALMIERI Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) G. F., N. IL XX/XX/XXXX;
avverso ORDINANZA del 08/05/2002 TRIB. LIBERTA’ di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
sentite le conclusioni del P.G..

G. F. ricorre avverso il provvedimento dei Collegio del Riesame di Como, 8 maggio 2002, reiettivo del ricorso da lui proposto avverso il decreto del P.M. di convalida del sequestro di polizia giudiziaria inerente alcuni CD-Rom, un personal computer ed altri raccoglitori di supporti informatici operato in data 14 aprile 2003.

Quel Collegio, al quale il G. aveva denunciato carenza di motivazione del provvedimento di convalida, ed insussistenza degli addebiti mossigli, ha rigettato la richiesta di riesame sulle considerazioni che in sintesi possono essere riassunte nella non necessità di un accertamento puntuale della verosimiglianza dell’addebito mosso al ricorrente, e consistente nel reato di furto di files di progetti di prodotti industriali che egli stesso aveva elaborato per la ditta presso la quale era stato occupato e quindi licenziato, e che, appena risolto il rapporto di lavoro, aveva copiato sui supporti informatici in sequestro e sul computer anch’esso oggetto del sequestro. Inoltre, nel rapporto di pertinenzialità delle cose sequestrate con il reato a lui addebitato.

Il ricorrente odierno denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 e 625 C.p. in funzione del fatto che, in sede di addebito, come questo riferito in provvedimento di sequestro, sia stata omessa la specifica formulazione del fatto-reato attribuito, ma si sia fatto ricorso al solo nomen iuris.

Egli lamenta che la carenza della specificazione di tale fatto finisce per impedire il controllo di legalità del provvedimento cautelare adottato nei suoi confronti.

Nè gli “in vero scarsi elementi di fatto rilevabili nel fascicolo processuale (…) possono essere qualificati quale furto aggravato e di conseguenza che la res oggetto di sequestro possa essere qualificata quale corpo dell’ipotizzato reato”.

Sottolinea come sia rimasto incontestato il fatto che il G. detenesse del tutto legittimamente sia i CD in sequestro che lo stesso PC, e che il Collegio del Riesame ritenga oggetto del furto, conseguentemente, non i detti oggetti, ma i files in essi contenuti e che egli avrebbe legittimamente copiato. Sostiene conseguentemente trattarsi di beni immateriali insuscettibili di furto, e che altra semmai sarebbe stata la fattispecie di reato nel caso applicabile, ed esattamente quella rinvenibile in materia di violazione dei sistemi informatici o del segreto industriale.

Ritiene, infatti, che i beni immateriali non possano essere oggetto di spossessamento a mente della nozione penalistica di res furtiva.

Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge processuale penale consistente nel
mancato controllo circa la possibilità di qualificare come “corpo del reato” i beni sottoposti a sequestro.

Ripropone sotto tale ulteriore profilo la carenza di determinazione della fattispecie contestata con riferimento agli “estremi essenziali di tempo, luogo ed azione..”, senza di che il sequestro, mezzo di ricerca della prova, finisce per trasformarsi in mezzo di acquisizione della notitia criminis.

OSSERVA LA CORTE

L’art. 624 C.p., norma base per la qualificazione del fatto attribuito al ricorrente sub specie di illecito penale, e come tale anche premessa necessaria per la esistenza del fumus commissi delicti, postula l’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; di talché il soggetto spossessato non sia più detentore della res.

Ora, nella concreta fattispecie dedotta in procedimento, si contesta al ricorrente di aver sottratto dei files al presunto, legittimo detentore, e che l’impossessamento (con spossessamento di quel soggetto) si avvenuto mediante la “copiatura” dei files.

Indipendentemente da ogni altra argomentazione, è inevitabile considerare che la copiatura dei files da CD o da HD (compact-disk o hard-disk) in altro non consiste se non in una “duplicazione” di tali files (analoga al risultato di un procedimento fotografico, se pure tecnicamente cosa ben diversa), tanto che i files in possesso del detentore del CD o del computer sul quale sia installato l’hard-disk contenenti i files (nel caso, dei progetti e degli studi elaborati per conto del committente) rimangono memorizzati sul medesimo supporto sul quale si trovavano, mentre di essi il soggetto, presunto agente nel reato di furto, entra in possesso di un copia, senza che la precedente situazione di fatto (e giuridica) venga modificata a danno del soggetto già possessore di tali files.

E così come non può certo affermarsi che mediante processo fotografico si possa spossessare il titolare di un bene materiale corporeo (o di una res), così, allo stesso modo, non può affermarsi che lo spossessamento avvenga mediante il processo di copiatura dei files informatici.

Ne consegue, per la non configurabilità del reato di furto dei files mediante duplicazione (o copiatura), la mancata configurazione del fumus commissi delicti, necessario presupposto del disposto sequestro.

La non compiuta spiegazione, in provvedimento impugnato, della modalità concreta dell’affermato spossessamento ad opera dell’indagato, implica il lamentato difetto di motivazione, ed esige annullamento con rinvio dei provvedimento impugnato per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Visto l’art 623 C.p.p.,

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Como.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004

Per gentile concessione di Penale.it

Possibly Related Posts: