Linux&Co n.ro 19
di Andrea Monti
Tempi oscuri si preparano per l’Open Source italiano. Lo scorso 22 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il famigerato regolamento previsto dall’art.10 L.24800 (quello che rende obbligatorio il bollino anche per i supporti che contengono software) e il risultato lascia letteralmente esterreffatti. Raramente in un provvedimento normativa della Repubblica è stato dato di riscontrare un pastone così sfacciato di ignoranza tecnica, interessi di parte e indifferenza per le istanze provenienti dalla comunità degli operatori priva di “santi in paradiso”. Perchè i soliti noti hanno avuto modo e maniera di intervenire pesantemente in fase preparatoria Dalle prossime righe sarà anche evidente perchè il testo di questo regolamento sia stato “secretato” gelosamente” dalla Presidenza del consiglio, tanto da far dichiarare in un convegno pubblico organizzato dal LUG Roma all’Università La Sapienza: – all’on.Altea (il relatore della legge 248) che nemmeno a lui ne hanno dato una copia – al dott. Agoglia (relazioni esterne SIAE) di avere visto soltanto una bozza e di non avere idea di quello che sarebbe stato il testo definitivo Persino i tentativi di contatto con l’Autorità delle comunicazioni e con la Presidenza del consiglio non hanno avuto alcun esito, infrantisi malamente su un muro di gomma improvvisamente induritosi oltre ogni misura. Cominciamo con l’ignoranza tecnica. Nella gerarchia delle fonti del diritto il regolamento “sta sotto” la legge ordinaria. Questo significa che se la legge fissa dei principi, il regolamento li può solo attuare e non modificare. Questo in teoria, perchè in pratica le cose vanno molto diversamente. Come è universalmente noto, il nuovo art.181 bis della legge sul diritto d’autore stabilisce espressamente che Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter,
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali demandano poi al regolamento il compito di sistemare gli aspetti pratici.
Bene, l’art.3 del regolamento recita testualmente:
1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto
Cioè esattamente il contrario di quanto previsto dalla legge. Ma non è finita, perchè il comma 4 va oltre:
Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro esterno della confezione.
Si procede oltre con l’art.5 che fornisce una definizione (??) di “supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali”, che secondo il legislatore sarebbero:
i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare: a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer; b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation(si, avete letto bene, il regolamento è “fatto apposta” per la Playstation) o consolle comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video.
Dopo di che, al comma 3 – anche se la legge non ha attribuito al regolamento il potere di stabilire esenzioni – si legge che il bollino non si applica ai supporti:
a) accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.; Questo è l’unico caso espressamente previsto dalla legge, ma il resto è un’estensione arbitraria e illecita, perchè l’esenzione dall’obbligo di bollinatura non è affiancata dai famosi accordi preventivamente stipulati con la SIAE.
Fatto sta, che secondo il regolamento non sarebbero da bollinare i supporti
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
E gli shareware che diventano “versione full” con una chiave software?
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata;
Potrebbe sembrare una bella notizia, ma la nozione di profitto è più ampia di quella di lucro e si riferisce a qualsiasi vantaggio di qualsiasi natura (anche semplicemente morale, come l’interesse del collezionista, per esempio) che è possibile ottenere da una certa azione. Quindi anche se questa “licenza” fosse lecita, non si potrebbe comunque masterizzare un programma legittimamente acquistato online senza metterci su il bollino.
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
Cioè patch, driver, service pack… e che differenza ci sarebbe con un sistema operativo? Mica sono pere e bulloni!
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
Adesso qualcuno mi deve spiegare la differenza fra il browser di cellulare WAP o di uno dei videogiochi inclusi in molti telefoni e i loro equivalenti su PC. A meno di non voler sostenere che visto che il browser è inserito nel telefono allora stiamo parlando di un prodotto che serve a farlo funzionare… no comment.
Sorvolo sul resto dell’elenco, che si occupa dei software per le macchine a controllo numerico e quelli di utilizzo medico e sanitario. Quello che è evidente è che le distinzioni non sono state fatte per “categorie ontologiche” ma per “gruppi di interesse”, ed è abbastanza semplice immaginare nomi e cognomi.
Ma siccome al peggio non c’è mai limite, ecco che il regolamento attribuisce alla SIAE il potere di decidere, per il futuro, quali altri supporti potranno godere dell’esenzione dal bollino. In altri termini: la legge dice che il bollino è obbligatorio, il regolamento stabilisce – senza poterlo fare – le esenzioni e per di più attribuisce ad un soggetto semi-privato il potere di modificare il regolamento stesso. Non riesco a trovare aggettivi per descrivere questo stato di fatto.
Passiamo ora agli interessi di parte. Come mi è capitato di scrivere in un primo commento a questo sciagurato regolamento, “è molto preoccupante la particolare “tutela” che viene riservata agli interessi economici della SIAE (che, ricordiamolo, tutela solo ed esclusivamente i diritti di chi ne fa parte). Alla Società degli Autori ed Editori viene infatti conferito il potere di non consegnare i contrassegni a fronte del mancato pagamento dei relativi oneri, nonchè quello di ritardare anche di 30 giorni la consegna dei bollini per effettuare dei non meglio specificati “controlli”. Inoltre, il regolamento delega alla SIAE una serie di poteri operativi in materia di controllo sull’importazione dei supporti contenenti opere protette. Per non parlare del fatto che ora la SIAE può costituirsi parte civile nei processi penali per duplicazione abusiva, rivendicando un risarcimento di danni che in realtà non subisce (perchè chi sviluppa software non è iscritto a questa associazione).” Questo regolamento è l’atto di nascita del “Grande Fratello del Copyright”, una struttura dotata di estrema autonomia, con grande potere discrezionale e capacità di “intrusione” nella vita privata di qualcuno di noi. Mica male!
E concludiamo con l’indifferenza dimostrata per le istanze della comunità open source.
E’ abbastanza evidente che il modello di sviluppo open source non è stato minimamente preso in considerazione, anche quando, da più parti e quando era ancora possibile fare qualcosa, è stato chiesto a gran voce di poter dare un contributo di esperienza su un tema che il legislatore ha dimostrato di ignorare totalmente. Non è stato possibile, e non è questa la sede per discutere dei problemi della comunità italiana del software libero, però quello che è accaduto e che sta per accadere deve servire da monito. Le guerre tra moderatori di area Fido-Net dovrebbero essere oramai storia e non banale attualità.
Quanto tempo ci vorrà ancora perchè questo stato di cose venga modificato? A voi il compito di rispondere. Alcune indicazioni pratiche. Nel frattempo, torniamo ad affrontare i problemi della quotidianità: il bollino va richiesto anche per il software libero, ogni volta che da un hard disk una distro, o pezzi di codice, finiscono su di un supporto e vengono scambiati. Cosa da temere presente in caso di manifestazioni, fiere, convegni e quant’altro.
Ma bisogna muoversi per tempo, perchè ad oggi i bolini sono richiedibili solo in alcune città e senza la possibilità di farlo online. Per di più la SIAE non ha ancora predisposto le infrastrutture per fare fronte all’aumento di domanda. Fino a quando lo scambio è online, invece, il problema non si pone, pertanto, converrà sbrigarsi a mettere su almeno una linea ADSL:)
Per chiudere, un bel paradosso nello stile del serpente di Kipling: se obbedite alla legge, violate il regolamento e quindi siete sanzionabili, se obbedite al regolamento violate la legge e quindi siete sanzionabili. Qualsiasi scelta decidiate di fare, cercatevi un buon avvocato.
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