La Pubblica Amministrazione italiana diventa licenziataria di Microsoft

di Andrea Monti – PC Professionale n. 152

Fa discutere l’accordo concluso tra Microsoft Italia e la Pubblica Amministrazione italiana per dare accesso ai sorgenti dei prodotti Microsoft.
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Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sent. n.1856/03

Mancata osservanza delle procedure di sicurezza nell’uso del personal computer – Responsabilità erariale del dipendente per i danni derivanti dalla negligenza – Sussiste
Utilizzo a scopo personale del collegamento all’internet dell’ente – Responsabilità del dipendente – Sussiste

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Cass. Sez. IV penale Sent. n. 3449/04

ANNO/NUMERO 200403449 SEZ. 4

SENT. 13/11/2003 DEP. 29/01/2004

PRES. Durso G

Camera di Consiglio 13/11/2003

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EU Court of justice Dec. C-101-01

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Cour de justice des Communautés Europeennes – Arret C-101-01

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Corte di giustizia UE – Sent. C-101-01

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EU Court of justice Dec. C-243 – 01

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Corte di giustizia UE – Sent. C-243-01

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Brevettabilità del software. Le modifiche alla proposta di direttiva non cambiano in termini del problema

Linux&Co n. 35 – di Andrea Monti

L’approvazione del testo emendato[1] della proposta di direttiva sulla brevettabilità del software risalente allo scorso 24 settembre è stata possibile grazie a curiose trasversalità politiche[2] e ha suscitato reazioni abbastanza diverse. C’è chi – come Pietro Folena (appartenente, in Europa, al PSE, lo stesso raggruppamento politico della proponente McCarthy) – parla di “un risultato importante” e chi – Fiorello Cortiana – non si abbandona a facili entusiasmi promettendo di non abbassare la guardia.

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Sco vs IBM: Linux è fuori legge?

Linux&C n. 34 – di Andrea Monti

L’azione legale intentata da SCO Group (o, più correttamente, da Caldera che ha acquistato il glorioso marchio SCO) contro IBM lascia veramente molto perplessi. E sembra tanto un mezzo per risolvere tramite la via giudiziaria le difficoltà commerciali nelle quali versano, in generale, gli UNIX proprietari.

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Decreto legislativo 196/03: il senso delle parole

Interlex n. 270 – di Andrea Monti

La struttura definitoria del DLgv 196/03, chiaramente ispirata a una tecnica normativa di stampo anglosassone o comunque nordeuropeo, è particolarmente dettagliata nell’indicare i significati da attribuire, nel particolare contesto normativo, a termini di estrazione “altra”. Scelta e intento sono, di per sé, certamente condivisibili dato che, così facendo, viene ridotto al minimo il “rumore interpretativo” che tanto affligge le nostre leggi; così semplificando la vita allo studioso e al pratico del diritto. Ma questa condivisibile aspirazione non trova coerente riscontro nell’attualizzazione pratica del testo normativo.

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Decreto legislativo 196/03: l’internet non è una rete

Interlex n. 269 – di Andrea Monti

L’applicazione del DLgv  196/03, già resa complessa dalla mole del testo normativo, potrebbe incontrare ulteriori problemi concreti per via dello scarso rigore definitorio adottato dal legislatore.
Un esempio è l’art. 4 c.2 lett. c) che definisce “reti di comunicazione elettronica” i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
La definizione è particolarmente ampia tanto da ricomprendere elementi tecnicamente attestati su livelli diversi e che sembra difficile poter equiparare in termini normativi. Così vengono messi sullo stesso piano gli apparati di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o instradamento e le infrastrutture. Queste ultime distinte ancora in “sistemi di trasmissione” e “reti” tout-court. Inoltre, nell’elenco delle reti oggetto di attenzione legislativa viene inclusa – con seria perplessità dell’interprete – anche l’internet (anzi “Internet” con la maiuscola).

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Codici deontologici: se chi ruba i dati può scrivere le regole

Interlex n. 268

di Andrea Monti

l problema dell’invio automatico di informazioni dal computer dell’utente al titolare di un trattamento di dati personali solleva una questione di ordine più generale sull’impianto sanzionatorio del Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgv 196/03). Infatti la struttura dell’imputazione dell’illecito è basata sul combinato disposto di tre elementi:
– una serie di articoli (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 23, 25, 26, 27, 45, 123, 126, 129, 130) che dettano prescrizioni di varia natura;
– un’affermazione generale di responsabilità sancita nell’art. 167 (trattamento illecito di dati personali) che richiama le norme suindicate;
– la definizione di una rilevante parte della fattispecie affidata ai codici di deontologia predisposti da alcune categorie di titolari.

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Mms, internet e diritti sportivi. Un nuovo fronte per la libertà di espressione

di Andrea Monti – PC Professionale n. 151

Il caso di TIM e ANSA sull’invio dei videogoal in Mms porta in conflitto il diritto di cronaca e di sfruttamento economico on-line dell’immagine, con tre decisioni diverse.
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Tribunal de grande de Nanterre – Jug. n. 03/00051

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Il sistematico disprezzo dei diritti degli utenti 

Interlex n.ro 265

Quando decisi di inviare questa lettera all’Antitrust non mi aspettavo certo che sortisse qualche effetto. Ma fui sinceramente sorpreso dalla scarsa attenzione per il problema. Ritenuto, nella migliore delle ipotesi, una tecnicalità radical-chic e, nella peggiore, un “concorso esterno” con la “pericolosissima gang” dei duplicatori abusivi.

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EU Court of justice Dec. C-292 – 01

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Corte di giustizia UE – Sent. C-292-01

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“SNAKE-OIL SECURITY CLAIMS” THE SYSTEMATIC MISREPRESENTATION OF PRODUCT SECURITY IN THE E-COMMERCE ARENA

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Cour de justice des Communautés Europeennes – Arret C-236-01

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EU Court of justice Dec. C-236 – 01

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Corte di giustizia UE – Sent. C-236-01

Originale sul sito della Corte

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Trib.Milano Sez. Feriale – Ord. 3 settembre 2003 – N. 47507/03 R.G.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. FERIALE

Riunita la camera di consiglio nella persona dei sigg.
Dott. Carlo CRIVELLI Presidente
Dott. Mariano DEL PRETE Giudice
Dott. Marisa G. NARDO Giudice Rel.
Nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.a. promosso da:
M.P. WEB S.r.l. con gli Avv.ti Bruno Capponi, Luciano Daffarra ed Antonio Maria d’Addio;
reclamante

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EUCD. La fiera delle occasioni perdute

Linux & C n. 32 – di Andrea Monti

Da qualche tempo circolano in rete iniziative e petizioni per “fermare” la famigerata EUCD (European Union Copyright Directive). Ennesimo anello della catena normativa destinata a “legare” il diritto d’autore a un’interpretazione unilaterale, miope e lesiva dei diritti fondamentali della persona. Si tratta di iniziative che, per quanto ben animate e meritorie, sono purtroppo tardive e tecnicamente (dal punto di vista giuridico) poco efficaci.

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Drowning in Sewage. SPAM, the curse of the new millennium

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USA vs Jeffrey Parson – Warrant for Arrest – Case n. 03-457M

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Genetica, cellule staminali da ibridi uomo-coniglio

Genetica, cellule staminali da ibridi uomo-coniglio
da Repubblica.it

PECHINO – Si riaccende il dibattito sulle cellule staminali. All’annuncio fatto due giorni fa nel Regno Unito che un gruppo di scienziati è riuscito per la prima volta a coltivare in laboratorio una colonia di cellule estratte da embrioni umani, si aggiunge una notizia proveniente dalla Cina destinata a sconvolgere il mondo della genetica. Una équipe di ricercatori hanno creato un ibrido uomo-coniglio per ricavarne cellule staminali.
I ricercatori cinesi hanno sviluppato embrioni che contengono un misto di Dna sia dell’uomo che del coniglio, secondo uno studio pubblicato su Cell Research, rivista specializzata cinese poco conosciuta in Occidente, commentato sulla rivista scientifica Nature e ripreso dal Washington Post
Le cellule staminali possono trasformarsi in qualsiasi tipo di tessuto. Prelevate dagli embrioni umani nelle prime fasi di vita, hanno il potenziale di diventare qualsiasi parte del corpo, a differenza delle cellule staminali prelevate da persone adulte. Per questo, sono così preziose: se vengono stimolate dai giusti composti chimici, in teoria possono essere trasformate in neuroni del cervello, muscoli del cuore, tessuto osseo oppure cellule del pancreas produttrici di insulina. Molti scienziati, quindi, sono convinti che la ricerca in questo settore è destinata a cambiare radicalmente la medicina, aprendo la strada al trattamento di malattie oggi incurabili come il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla e tante altre.
La nuova ricerca cinese è stata guidata da Huizhen Sheng della Facoltà di Medicina dell’Università di Shanghai. Sono stati realizzati oltre 100 embrioni usando una tecnica che ha fuso cellule epiteliali umane con ovuli di coniglio. Gli embrioni sono stati lasciati crescere in provetta per diversi giorni – fino al cosiddetto stadio di blastocisti (embrione precoce) – prima che i ricercatori li distruggessero per ricavarne cellule staminali.
Il successo sarebbe il primo nel suo genere e lascerebbe presagire che la scelta di usare i conigli potrebbe essere solo una tra le tante possibili. Infatti negli Usa scienziati del Massachusetts avevano tentato in passato di creare embrioni ibridi di uomo e mucca come fonte di cellule staminali, ma non erano riusciti appieno nell’intento.
Negli Usa alcuni ricercatori hanno espresso frustrazione perché nella pubblicazione non sono stati dati sufficienti dettagli sulla tecnica usata. Si sa però che l’equipe cinese ha usato cellule del prepuzio di due bambini di cinque anni e di due uomini e della faccia di una donna di 60 anni e le hanno fuse con ovuli di coniglio della Nuova Zelanda da cui era stato estratto il Dna del nucleo. Delle nuove entità create in laboratorio, circa 400, un centinaio sono sopravvissute fino alla blastocisti.
Completamente diverso ma anch’esso destinato a suscitare polemiche è il caso britannico. Se da una parte il mondo scientifico ha accolto con entusiasmo la notizia (pubblicata dalla rivista Reproductive Biology) della coltivazione di embrioni umani, dall’altra i gruppi che si battono per il diritto alla vita hanno subito condannato il lavoro degli scienziati sottolineando che la ricerca è moralmente inaccettabile.
Una squadra di ricercatori guidata dal dottor Stephen Minger del King’s College di Londra ha prodotto tre popolazioni di cellule staminali da un totale di 58 embrioni umani. Di queste, due non sono riuscite a sopravvivere mentre la terza cresce ormai da molti mesi e attualmente è composta da centinaia di migliaia di cellule.
Le cellule sono state prelevate da embrioni umani di appena cinque giorni di vita scartati da trattamenti di fertilizzazione in vitro nelle cliniche londinesi di Guy e St. Thomas (con il permesso delle dirette interessate). “Siamo molto eccitati – ha commentato il dottor Minger – Il possibile utilizzo terapeutico di queste cellule è quasi infinito e potrebbe aiutare nella lotta contro malattie come il morbo di Parkinson e il diabete”.
L’equipe del King’s College ha ricevuto per prima nel Regno Unito la licenza dall’Autorità per la fecondazione e l’embriologia per coltivare cellule staminali prelevate da embrioni umani. La licenza è stata assegnato nel marzo dell’anno scorso, solo qualche giorno dopo il disco verde della Camera dei Lord britannica a questo tipo di ricerca nel Paese.

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Cass. Sez. II penale n. 32440/03

Presidente Sirena

Relatore Fenu

Pg Galasso

Ricorrente Vodafone Omnitel

Premessa

D.L. è stato tratto a giudizio del Tribunale di Torino per rispondere di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici, codici contenuti nelle carte di credito telefoniche della società Omnitel (articolo 615quater Cp) e di frode informatica (articolo 640ter Cp), commessi in due tempi, in data anteriore e prossima al 30 ottobre 1999, in concorso con tale A.M., e in data anteriore e prossima al 12 novembre 1999. La società Vodafone Omnitel spa gìà Omnitel Pronto Italia spa – si costituiva parte civile. Era emerso dall’attività istruttoria che il L. aveva ricevuto da parte di persona a lui sconosciuta offerta di ricaricare il cellulare proprio e di altri dietro il versamento di somma inferiore a quella necessaria per l’acquisto della carta telefonica e, dopo aver acquisito e usato dei numeri di codice che gli erano stati segnalati, aveva fatto analogo favore a un suo collega di lavoro, tale A.M., di poi separatamente giudicato.

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Trib. Roma – Ord. 18 luglio 2003

IL TRIBUNALE
Composto da:
dr. Ernesto Caliento presidente
dr. Oronzo De Masi giudice
dr. Gabriele Muscolo giudice rel.
Sciolta la riserva
RITENUTO

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CTOSE: dalla Commissione Europea arriva uno standard per le indagini online

di Andrea Monti – PC Professionale n. 148

Allo studio una metodologia per la raccolta, conservazione e analisi delle “digital evidence”. Un difficile equilibrio tra tutela della riservatezza e indagini della polizia.
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Trib. Milano Sez. I Civile – Ord. 14 luglio 2003 – R.G. 186391/03

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione I civile

Il giudice, dott. Claudio Marangoni;

sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 7/7/2003 nell’ambito del procedimento cautelare promosso da MP WEB s.r.l. nei confronti di ANSA s.c.a r.l., di ANSA WEB s.p.a. nonché di PARMA A.C. s.p.a.;

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Armani.it. Un dominio su misura.

Interlex n.ro 261

di Andrea Monti

Con la sentenza 0634-2003, il tribunale di Bergamo, I sez. civile , ha ordinato la cancellazione della parola “armani” nel nome a dominio registrato dal convenuto, inibendo allo stesso “l’uso della parola “armani” come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio “Armani””.
La ratio della decisione sta nel fatto che il nome a dominio “armani.it”, registrato a fini commerciali da un incisore di nome Luca Armani (che tramite il dominio pubblicizzava i propri servizi e prodotti), lede i diritti del sarto Giorgio Armani. Essendo quest’ultimo titolare di un marchio celebre e meritevole quindi della “tutela allargata” a categorie merceologiche diverse da quelle per le quali il marchio è stato registrato.
In sostanza, il giudice ha fatto questo ragionamento: imprenditore celebre il sarto, imprenditore sconosciuto l’incisore, l’incisore “sfrutta” l’omonimia e ci guadagna “a prescindere”, come diceva Totò. Nessuno scandalo, dunque, che il giudice abbia ritenuto degna di tutela la posizione giuridica dell’Armani-sarto.
Desta invece qualche perplessità il modo in cui il giudice ha garantito la tutela al segno notorio, stabilendo la cancellazione della parola “armani” dal dominio in questione. Notoriamente un controsenso tecnico, visto che un dominio di secondo livello deve necessariamente contenere dei caratteri alfanumerici. Non è possibile “tenere in piedi” un dominio con il solo cTLD (.it, nel caso di specie). Per di più, dopo avere disposto la cancellazione della parola Armani dal nome a dominio, il giudice ne vieta l’utilizzo in assenza di altri elementi che lo distinguano dal marchio per il quale si invocava tutela. Il che è frutto di una palese contraddizione, perché se la parola Armani è stata cancellata dal nome a dominio, non può, evidentemente, essere usata con le modalità appena descritte.
E’ inoltre opportuno soffermarsi su un passaggio della motivazione che si occupa del valore giuridico delle regole di naming. Il cui vigore viene limitato, ancora una volta, al mero funzionamento interno del sistema di gestione dei nomi a dominio, senza che a queste possa attribuirsi una qualche cogenza giuridica esterna al proprio contesto operativo. “Le regole di naming dettate dalla Naming Authority – scrive il giudice – e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l’assegnazione dei nomi a domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione delle rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice atteso che l’autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna”.
Dunque, per il giudice bergamasco le regole di naming sono un contratto e non, come si è spesso sostenuto, un atto unilaterale dell’assegnatario che “spontaneamente” chiederebbe di ottenere l’assegnazione di un certo indirizzo. E come è noto, la (riaffermata) natura contrattuale delle regole di naming pone dei seri problemi di tenuta dell’attuale sistema delle registrazioni.

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DLGV 196/03 – Allegato B

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

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DLGV 196/03

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Original on the Italian Data Protection Authority website

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DLGV 196/03

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Vigenza 27 febbraio 2004 – Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell’art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.

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Prime impressioni sul rapporto della “Commissione Meo”

Interlex n.ro 258

La pubblicazione dei risultati del lavoro della Commissione Meo è un evento sicuramente centrale nello sviluppo di una cultura istituzionale dell’open source. Finalmente, a quasi quattro anni dal primo invito rivolto alle Istituzioni ad affrontare il tema (vedi E’ compito delle istituzioni pubbliche liberarci dalla schiavitù elettronica, presentato al Forum per la società dell’informazione voluto dalla Presidenza del Consiglio nel “lontano” 1999) un documento ufficiale traccia una linea guida e propone strategie a un interlocutore al quale, ora più che mai, si adatta l’antica sfida: hic Rhodus, hic saltus.

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Diritto d’autore e copia privata. La nuova norma esclude il software e penalizza gli utenti

di Andrea Monti – PC Professionale n. 147

Duplicare software, per uso personale, diviene un reato sanzionabile penalmente. Nel mirino del decreto i software di masterizzazione che eludono le protezioni anticopia
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GIP Perugia Sent. n. 313/03

Tribunale Civile e Penale di Perugia,
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Sentenza 8 luglio – 30 dicembre 2003
N. 313/03 Reg. Sentenze

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Trib. Ancona Ord. 31 maggio 2003

Il giudice, a scioglimento della riserva:

rilevato che ogni questione di contraddittorio e’ superata dalla costituzione della convenuta in cautelare.

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Min. salute Ord. 30 maggio 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale e’ stato disposto, in attesa di un’idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 deI 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997;
Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002) di proroga dell’efficacia dell’ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonche’ del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani”, con particolare riferimento al relativo art. 3;
Considerato, in particolare, che nell’art. 1 di detto protocollo addizionale e’ vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;
Visto il disegno di legge n. 1514, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all’esame del Senato della Repubblica;
Visto il disegno di legge n. 1745, recante “Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 2 aprile 2003 e trasmesso all’altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee del 30 luglio 1998, n. L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d’ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell’identita’ genetica germinale dell’essere umano;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l’adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;
Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2003 l’efficacia dell’ordinanza 5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;
Ordina:
Articolo 1.
1. Per i motivi specificati in premessa, l’efficacia dell’ordinanza del 5 marzo 1997 [1] recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata,anche indirettamente, alla clonazione umana, e’ prorogata al 31 dicembre 2003.
La presente ordinanza verra’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003

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Trib. Lecce Ord. 28 maggio 2003

Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità solo in caso di incapacità del debitore di far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni verso l’intermediario bancario o finanziario segnalante – sussistee
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità in caso di uno stato di insolvenza desumibile da altri fattori – non sussiste
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito “a sofferenza” – idoneità a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità e determinazoione di progressiva accentuazione degli stessi – integrazione elementi del periculum in mora – concedibilità di un provvedimento d’urgenza – sussiste

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GIP Arezzo Ord. 26 maggio 2003 – N. 68702 RGNR

TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari,
Letta la richiesta di incidente probatorio formulata dai difensori di XXXXXXXXXX , indagato insieme ad altri nell’abito del procedimento penale N. 68702 RGNR per il reato di cui all’art. 171 bis comma I° L. 63341;
rilevato ché i difensori chiedono procedersi a perizia per conoscere il contenuto dell’ hard disck del computer sequestrato il 28.2.02 al XXXXXXXXXX, I per verificare se in esso si rinvengono elementi di prova a sostegno dell’ipotesi di reato;
considerato che i difensori assumono che nel caso in esame sussiste sia il requisito della “modificazione non evitabile” del disco fisso di cui alla lett, f) dell’art. 392 cpp (poiché dall’epoca del sequestro il computer sarebbe custodito in una scatola di cartone priva di prese d’aria con la conseguenza che gli apparati elettronici potrebbero deperire), sia quello di cui all’ultimo comma della citata disposizione, in quanto l’espletamento della perizia superebbe il termine dei sessanta giorni;
ritenuta la richiesta non accoglibile in quanto:
1- il pericolo di modificazione non evitabile” della cosa deve dipendere dalla natura della cosa sé e non dalle modalità di custodia della stessa, “evitabili” con ordinari ed elementari accorgimenti “tecnici” ( nel caso di specie il P.M. avrebbe potuto innanzi tutto disporre subito una consulenza ex art. 359 cpp. ovvero impartire le direttive necessarie ad evitare pericoli deterioramento, es. autorizzando l’effettuazione di piccoli fori di areazione Sul cartone in cui è custodito il computer sequestrato);
2 – nessuna elemento fattuale desumibile dagli atti induce a ritenere o, quanto meno, a sospettare, che l’esame dell’hard disck sia, nel caso specifico, talmente complesso da impegnare un arco temporale superiore a 60 giorni;
Letto ed applicato l’art.398 comma 1 c.p.p.;
PQM
Rigetta la richiesta di incidente probatorio, così come formulata dei difensori del XXXXXXXXXX.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Arezzo 26 maggio 2003
Il GIP
Dott. Umberto Rana

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Gli archi di numerazione a tariffazione differenziata (899, 709 ecc.) sono uno strumento potenzialmente utile per risolvere l’annoso problema del “come” pagare in sicurezza le transazioni online. Grazie all’addebito in bolletta, infatti, potrebbero essere evitati molti dei problemi reali (identificazione del cliente) e presunti (frodi e altre “apocalissi informatiche”) che affliggono chi vuole fare business tramite la rete.
La realtà, per lo meno quella che finisce in cronaca, racconta tuttavia una storia diversa, fatta – se non di truffe – di comportamenti “disinvolti” in qualche caso al limite del penalmente rilevante.
Assistiamo così, periodicamente, a servizi giornalistici o televisivi che, reinventando la ruota, denunciano questo o quel caso “a effetto” senza però fornire concreti elementi di valutazione delle responsabilità anche giuridiche dei soggetti coinvolti.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Giuseppe Savignano Presidente
2. Dott. Claudio Vitalone Consigliere
3. Dott. Aldo Rizzo Consigliere
4. Dott. Guido De Maio Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno;
avverso la ordinanza emessa il 7 febbraio 2003 dal tribunale per i minorenni di Salerno, quale giudice del riesame, nei confronti di B.Ll.;
nella udienza in camera di consiglio in data 8 maggio 2003;
sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentito il difensore avv. Bruno Desi del foro di Bologna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

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Cass. Sez.V Penale – n. 20072/03

(Presidente F. Marrone – Relatore P.A. Bruno)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 novembre 2000, il G.I.P. del Tribunale di Palermo,  pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava G. N. , l’avv. S. D. M., Q. D., I. S. e C. C. responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e li condannava alle pene di seguito indicate.

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