Dal 12 dicembre 2017 sarà applicabile l’articolo 110bis del Codice dei dati personali secondo il quale:
1. Nell’ambito delle finalita’ di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo’ essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».
Come ho scritto, si tratta di una norma che infligge un colpo durissimo alla ricerca medica e a quella genetica in particolare perché oltre a richiedere il consenso del donatore al trattamento dei dati personali, inserisce un ulteriore, specifico passaggio autorizzativo gestito dal Garante dei dati personali. Continue reading “Riuso dei dati sanitari e ricerca scientifica. Il vero problema dell’articolo 110bis”
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