Ancora disallineamenti di traduzione nella versione italiana del GDPR

L’articolo 28 del GDPR è intitolato, nella sua versione inglese, “Processor”, cioè “a person or thing that processes” 1 oppure “a person or thing that carries out a process” 2. La versione francese utilizza il termine “Sous-traitant” (traducibile come “sub-processore”), quella tedesca la parola “Auftragsverarbeiter” (anch’essa traducibile come processore).

In Lituano, il “processor” diventa “Duomenų tvarkytojas” – gestore di dati – e in Estone, invece, “Volitatud töötleja”: gestore autorizzato.

La traduzione rumena parla di “Persoana împuternicită de operator” che si traduce “persona autorizzata dall’operatore”, significato analogo allo svedese “Personuppgiftsbiträden” – persona che tratta i dati – che presenta una complicazione in più dal momento che in questa lingua viene usata la parola “person” e non “juridisk person” (che vuol dire persona giuridica).

La traduzione italiana, invece, utilizza i termini “responsabile del trattamento” (analogamente alla versione spagnola che parla di “Encargado del tratamiento”) che, evidentemente sono del tutto diversi da quelli utilizzati nelle altre traduzioni perché inseriscono una attribuzione di “responsabilità” che nelle altre traduzioni è del tutto assente.

A chi pensa che questa sia una questione irrilevante, va ricordato che in diritto più che in ogni altra branca del sapere le parole – e il loro significato – sono estremamente importanti e vanno utilizzate con estrema cautela, specie quando dal loro utilizzo possono derivare costi organizzativi non necessari o sanzioni che si sarebbero potute evitare.

Nell’applicare il GDPR, dunque, Cave verbum!  a partire dalla “protezione dei dati personali” che non è un sinonimo di “privacy”.

 

  1. Webster’s New World College Dictionary, 4th Edition. Copyright © 2010 by Houghton Mifflin Harcourt. All rights reserved.
  2. Collins English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers.

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