di Andrea Monti – PC Professionale n. 80
La dotazione standard del perfetto netsurfer prevede un computer, un modem 33.600 (meglio se x2 o addirittura ISDN), un abbonamento presso qualche provider.
Da oggi in poi fra i vari optional (webcam, microfono ecc. ecc.) c’è anche… una polizza assicurativa.
Si, avete capito bene, ora c’è anche l’assicurazione per chi naviga concepita espressamente a questo fine dalla GENERTEL S.p.A. – Gruppo Generali.
Normalmente quando si parla di assicurazioni tutti si mettono sulla difensiva, in effetti lo stereotipo dell’assicuratore non è il massimo dell’user-friendly, ma chi dovesse nutrire questo tipo di sentimenti può stare tranquillo: l’agente c’è ma non si vede, nel senso che la polizza può essere stipulata via fax o addirittura via posta elettronica.
Ma andiamo con ordine.
Di cosa si tratta
E’ un contratto per adesione (cioè del tipo “prendere o lasciare”, costa 50.000 lire l’anno e – come detto – può essere stipulato via fax o anche e-mail ed è riservata esclusivamente alle persone fisiche (niente società, quindi).
La polizza offre tre tipi di copertura
La prima riguarda le spese legali che un utente dovesse sostenere in caso di controversie giudiziarie e stragiudiziali (transazioni, arbitrati…) ma vale esclusivamente per fatti derivanti dall’uso non professionale e quindi privato di Internet.
Attenzione, sono espressamente esclusi i danni
per violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o intenzionale del Contraente
* per violazioni civili o penali relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
* in relazione a rapporti contrattuali;
* per recupero di crediti, ad eccezione di quelli derivanti da uso fraudolento della propria carta di credito.
vedete un po’ voi cosa ci rimane…
La seconda riguarda i danni causati a terze parti.
E’ una copertura tipo quella delle autovetture, per capirci , e come queste interviene – ma solo fino ad un massimale di dieci milioni di lire – pagando quanto sarebbe dovuto per responsabilità civile derivante dalla navigazione.
In altre parole: immaginate di inviare in posta elettronica a qualcuno un file infetto e immaginate che questo qualcuno sia sbadato quanto voi nel non utilizzare un anti virus provocando quindi la perdita irreversibile di informazioni importanti… dovreste risarcirgli il danno di tasca vostra a meno – appunto – di non avere una polizza paghi per voi.
Sono coperti i seguenti fatti
– perdita o alterazione di dati di altri utenti di Internet, a seguito di errori e/o malfunzionamenti hardware o
software nella trasmissione di archivi o di messaggi di posta elettronica; (invio accidentale di virus tramite file attach in posta elettronici)
– divulgazione di dati e informazioni personali ai sensi della legge 675/96 (tutela dei dati personali) (multiple recipient list diffusa accidentalmente)
– non corretto rispetto del diritto di copyright a seguito dello scarico di dati e/o programmi dalla rete (la dizione è ambigua: o c’è la violazione oppure non c’è… )
Vale soltanto se il sinistro è avvenuto per colpa (cioè negligenza, imperizia, inosservanza di leggi). E’ espressamente escluso il caso in cui le azioni dell’utente sono dolose cioè intenzionali.
La terza riguarda l’assistenza nel caso non poteste collegarvi perché avete perso una chiave (di casa o della stanza nella quale si trova il computer) o perché c’è un guasto elettrico, ma non più di due volte l’anno e mai, se il fatto dipende da colpa (vedi sopra) dell’assicurato o da interruzione causata dall’ENEL.
Come utilizzarla.
La prassi è quella normalmente seguita in ogni sinistro.
Chi ritiene di essere stato danneggiato da qualcuno che è assicurato Genertel, deve inviare sia a lui che alla Compagnia la richiesta di risarcimento; nello stesso tempo, l’assicurato inoltra una denuncia con la propria versione dei fatti.
A questo punto la Compagnia dispone gli accertamenti del caso, e se lo ritiene opportuno, provvede a risarcire il danno.
Per quanto riguarda la tutela giudiziaria, la Compagnia assume l’obbligazione di cercare di cercare un “bonario componimento” e – se non ci dovesse riuscire – si fa appunto carico delle spese relative all’avvocato.
Potrebbe sorgere un contrasto fra la Compagnia e l’assicurato sull’opportunità di iniziare la causa e in questo caso la decisione – dice la polizza – è demandata ad un arbitro indicato di comune accordo o dal Presidente del Tribunale competente per la controversia.
Applicazioni pratiche
Sulla carta sembra una cosa interessante, ma poi le esperienze quotidiane forniscono spesso segnali differenti. In particolare mi sembra abbastanza problematico – specie in relazione al discorso della responsabilità civile – da un lato dimostrare che il danno sia collegabile ad Internet, dall’altro dimostrare l’effettiva responsabilità del presunto autore, dall’altro ancora quantificare il valore economico, per esempio, del dover reinstallare tutto il software su una macchina e della perdita di file di dati.
Proviamo a simulare una situazione tipo.
Mi assicuro con questa polizza.
Invio ad un amico di Milano – da casa mia -come regalo di compleanno un programma da me realizzato (così è tranquilla la BSA) che – non si sa bene perché – gli spiana il disco rigido.
Il mio amico scrive a me e alla Compagnia dicendo che alla tal ora del tal giorno, a seguito dell’apertura del file auguri.xyz ricevuto per posta elettronica dal mittente Andrea Monti il proprio computer ha smesso di funzionare.
A questo punto la Compagnia dovrebbe inviare un perito a casa del mio amico per verificare la veridicità di quanto denuncato e qui sorgono i primi problemi.
Innanzi tutto si deve trovare la prova dell’invio del messaggio di posta elettronica, il che significa:
1 – tabulati Telecom per verificare data e ora della chiamata
2 – log dei provider per documentare partenza, invio e contenuto del messaggio
3 – certezza giuridica sull’identità del mittente (qualcuno avrebbe potuto mandare il messaggio usando il mio account)
C’e n’è quanto basta per rimpiangere di non aver scelto un regalo più tradizionaleJ
D’altra parte, per 50.000 lire non si poteva chiedere di più.
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