Amazon dovrà risarcire i danni provocati da un prodotto venduto nel suo marketplace
Finalmente le piattaforme sono responsabili di quello che fanno: lo dice una sentenza della corte d’appello della California di Andrea Monti – Originariamente pubblicato da Wired.it
La sentenza Bolger vs. Amazon.com Inc., pronunciata dalla Corte d’appello della California lo scorso 13 agosto, ribalta il verdetto di primo grado e stabilisce Amazon.com è responsabile per i danni provocati dai prodotti resi disponibili tramite il sito, anche se il cliente compra da un venditore che opera nel marketplace nella modalità “Fulfilled by Amazon”.
Dunque (questa era la materia del contendere) il cliente che era stato ricoverato per due settimane in ospedale a causa dell’esplosione di una batteria di ricambio di un portatile ha diritto a chiedere i danni all’azienda di Jeff Bezos.
Le difese di Amazon
Nel processo Amazon ha utilizzato le difese classiche degli Over the Top (le piattaforme che si “appoggiano” sui fornitori di accesso per offrire i propri servizi), sostenendo di non essere parte del rapporto giuridico fra venditore e acquirente, di avere “semplicemente” messo a disposizione un’infrastruttura e di non poter essere considerata responsabile per le dichiarazioni sul prodotto che provengono dal venditore effettivo.
Le motivazioni della sentenza
Nella sentenza di quasi cinquanta pagine, i giudici della Corte d’appello californiana contestano punto per punto le difese del gigante dell’e-commerce. Innanzi tutto, ribadiscono un principio (peraltro, valido anche da questa parte dell’Oceano): quando un operatore online diventa parte attiva (e, nel caso di Amazon, importante) del processo di vendita non può “chiamarsi fuori” se il cliente finale subisce dei danni alla persona.
La vendita in modalità “Fulfilled by Amazon”, rileva la Corte, è infatti molto di più della semplice messa a disposizione di una infrastruttura per mettere in contatto domanda e offerta. “Lato venditore” Amazon impone regole molto rigide sui prezzi, sulla qualità e sulla sicurezza, e si riserva il diritto di non commercializzare il prodotto.
“Lato cliente” Amazon gestisce il contatto con l’acquirente, il processo di acquisto e di incasso, la spedizione, offre anche la “Garanzia dalla A alla Z” e crea un ecosistema di fiducia e affidabilità.
L’estensione della fiducia generata da Amazon
I giudici, dunque, attribuiscono valore, in termini di responsabilità della piattaforma, anche alla fiducia indotta dal fatto di acquistare qualcosa non solo “da” ma anche “tramite” Amazon. In altri termini, la reputazione di Amazon è talmente alta, che l’acquirente si sente “garantito” dalla piattaforma anche se, in termini strettamente legali, il venditore è un altro. Quindi, pur essendo vero che in teoria il fornitore di servizi online è un semplice intermediario privo di responsabilità, nella pratica Amazon ha un modo di gestire venditori e acquirenti che la individua come un elemento strutturale della catena di vendita dalla quale non può chiamarsi fuori.
Le dichiarazioni pubblicitarie valgono quanto le condizioni contrattuali
Si assottiglia anche la differenza fra dichiarazioni “pubblicitarie” e condizioni contrattuali perchè anche le seconde possono rappresentare una fonte di obbligo, e dunque di responsabilità, per il venditore. A poco vale, scrive la Corte, eccepire che contrattualmente Amazon.com non presta garanzia su quanto venduto da terzi, se poi si fa in modo che il pubblico capisca il contrario. A pagina 10 della sentenza si legge testualmente “You know, Amazon does everything in its power and goes above and beyond to make sure that we’re providing the best customer experience, including safe products”.
Conseguenze per l’ecosistema digitale
I claim e la comunicazione sono vincolanti come i contratti
Una conseguenza immediata di questa sentenza è che, d’ora in poi le aziende dovranno fare molta attenzione alle strategie di digital marketing perchè non solo i contratti e le “informative privacy”, ma come nei polizieschi americani anche “tutto quello che dicono potrà essere usato contro di loro”.
Una piattaforma non è automaticamente un intermediario
Questo, come anche gli altri principi di diritto sulla responsabilità espressi dalla sentenza americana sono sostanzialmente validi anche in Italia, come sono essenzialmente corretti anche i criteri che hanno differenziato il ruolo di Amazon da quello di un semplice intermediario.
Differenziare la responsabilità degli ISP da quella degli OTT
Questa sentenza ha il grande merito di avere tracciato una linea chiara fra le responsabilità degli Internet Provider e quella degli OTT, che fanno un lavoro diverso e che non possono essere regolati allo stesso modo.
In ambito europeo si parla da tempo della necessità di rivedere il regime di responsabilità dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, anche per via della necessità di arginare la propagazione di contenuti illegali. Ma la rigidità della direttiva e-commerce, oramai vecchia di vent’anni e pensata in un’epoca ancora più antica, rende le cose difficili, perché non riflette più l’ecosistema attuale del mercato digitale. Sarebbe già un grande risultato se, grazie a questa sentenza, i legislatori e le corti prendessero finalmente atto che “piattaforma” non è soltanto un termine commerciale o tecnico ma che ha un preciso significato giuridico in termini di assunzione di responsabilità.
Class-action contro le piattaforme anche in Italia?
Prima di dare corso a facili entusiasmi sulla possibilità di replicare un’azione del genere anche da questo lato dell’Atlantico, bisogna considerare che la decisione americana, ovviamente, non ha valore al di fuori della California e che altri Stati potrebbero decidere in modo differente, anche sulla base di specifiche legislazioni nazionali. Inoltre, è la prima sentenza del genere e quindi si tratterà di vedere se altre corti, in California o in altri Stati, seguiranno questo indirizzo. Infine, non è detto che in Italia le corti siano dello stesso avviso dei colleghi americani anche se, ripeto, i principi espressi nella sentenza Bolger sono largamente applicabili anche nell’Unione Europea.
Conclusioni
La sentenza Bolger è un precedente importante non solo per la tutela del consumatore negli acquisti via internet, ma soprattutto per la attribuzione corretta delle responsabilità in un settore nel quale per decenni operatori che facevano (e fanno) lavori diversi sono stati regolamentati allo stesso modo. Quello della responsabilità degli intermediari online, infatti, è un tema estremamente complesso e difficile da regolare perché coinvolge, tutti insieme, i diritti delle imprese ma anche e soprattutto quelli degli individui.
A prescindere dal valore giuridico della decisione al di fuori degli Usa, anzi, della California, c’è da sperare che anche in Italia si sviluppi una riflessione analoga per arginare lo strapotere delle Big Tech.
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