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L’Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 19 giugno 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;
VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni”;
VISTA la Raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti approvato nella seduta del 4 aprile 2002;
UDITA la relazione del commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1.. L’Autorità adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.
2.. Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 è riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3.. Le disposizioni di cui alla Sezione II del Regolamento di cui all’allegato A, fatte salve quelle di cui agli articoli 5 e 12 che trovano immediata applicazione, si applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali per le comunicazioni previste dall’art. 2, Allegato A, della delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 19 giugno 2002
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