Provvedimento n. 8051 ( PI2671 ) LIBERO INFOSTRADA
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2000;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 24 agosto 1999, l’ALCEI, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Infostrada Spa sul quotidiano “Corriere della Sera” del 16 luglio 1999, volto a promuovere la prestazione dei servizi di Internet provider offerti dalla società tramite l’attivazione di un abbonamento Internet gratuito denominato Libero.
L’associazione segnalante lamenta che il messaggio sarebbe ingannevole, in quanto ometterebbe di indicare i penetranti vincoli contrattuali ai quali risulta subordinata la prestazione gratuita del servizio offerto.
2. Messaggio
Il messaggio tabellare oggetto della richiesta di intervento presenta il servizio offerto con le seguenti affermazioni: “Da oggi Internet è Libero. Abbonamento gratuito*, una casella e-mail gratuita e 15MB di spazio web gratuiti. Assistenza telefonica gratuita** tutti i giorni, dalle 8 alle 23, chiamando il 155. Oltre 4000 comuni serviti, copertura al 100% della popolazione entro settembre. Se hai già accesso ad Internet, attivazione immediata on line sul sito www.libero.it. Se invece non hai ancora accesso ad Internet chiama il 155. Sarai Libero subito “.
In verticale, in caratteri ridotti, si legge: “*Costi telefonici di collegamento a carico del chiamante. **Ad esclusione delle chiamate dai cellulari. Gratuito fino al 31/10/99”.
3. Comunicazione alle parti
In data 17 settembre 1999 è stato comunicato all’associazione segnalante e alla società Infostrada Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del citato Decreto Legislativo, in relazione alla idoneità delle affermazioni in esso riportate, con particolare riferimento al vanto di gratuità del servizio, e delle eventuali omissioni informative a indurre i consumatori in errore in ordine alle condizioni alle quali i servizi oggetto del messaggio risultano offerti.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire:
? informazioni, corredate se del caso della rilevante documentazione scientifica e tecnica, in ordine al procedimento di individuazione del profilo di utilizzo medio del servizio, con particolare riferimento ai meccanismi e agli accorgimenti che consentissero di escludere dal trattamento le sfere di interesse afferenti dati sensibili;
? indicazione completa degli operatori economici che diffondessero la propria comunicazione d’impresa attraverso le e-mail inviate da Infostrada ai propri abbonati, allegando copia dei contratti conclusi con tali operatori relativamente alla cessione dei dati o alla distribuzione della pubblicità, con indicazione dei corrispettivi pattuiti;
? informazioni relative alle forme, alle modalità e ai limiti del controllo eventualmente esercitato da Infostrada sulla comunicazione commerciale diffusa da tali soggetti;
? informazioni, corredate da documentazione tecnica, relative al sistema che consente a Infostrada di verificare la visualizzazione delle mail pubblicitarie sullo schermo del terminale dell’utente, specificando se e come fosse escluso l’accesso dell’operatore al contenuto di ogni altra corrispondenza elettronica dell’utente.
Con memoria pervenuta in data 26 ottobre 1999, la società Infostrada Spa esponeva che:
? le condizioni contrattuali che regolano l’accesso all’abbonamento Libero sono state modificate a far data dal 1 settembre 1999;
? in particolare, per quanto concerne il procedimento di “profilazione”, esso avviene attraverso la redazione di un catalogo di siti web, dal quale sono espressamente esclusi tutti i siti relativi a materie corrispondenti o attinenti ai dati sensibili di cui all’articolo 22 della legge n. 675/96; il nuovo testo contrattuale esplicita che la navigazione dell’abbonato su siti ‘sensibili’ non è sottoposta ad alcun trattamento, precisando che la profilazione può avvenire al solo scopo di ‘pianificare e personalizzare le mail pubblicitarie’;
? in secondo luogo, il nuovo testo contrattuale non prevede più la facoltà di Infostrada di risolvere l’abbonamento nel caso in cui il cliente non visualizzi sullo schermo del proprio terminale almeno quattro mail pubblicitarie al mese; unica condizione per il mantenimento del servizio è che l’accesso a Internet non sia sospeso per quattro mesi continuativi;
? infine, ai sensi del nuovo contratto-tipo, ‘Infostrada garantisce la riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso il proprio servizio di posta elettronica’, rimanendo dunque contrattualmente preclusa all’operatore qualsiasi attività di verifica sull’uso della casella e-mail dell’utente;
? le nuove condizioni contrattuali sono state rese operative non solo per i nuovi abbonati, ma anche per chi avesse aderito al nuovo contratto; di tale mutamento gli utenti sono stati avvertiti attraverso una comunicazione diffusa sul sito web di Libero del seguente tenore: “Nuovo contratto – le condizioni di contratto di Libero sono cambiate. Le abbiamo rese ancora più favorevoli per tutti i nostri abbonati, vecchi e nuovi. Prendine visione subito! “;
? Infostrada non ha ancora diffuso alcuna mail pubblicitaria sulle caselle di posta elettronica degli abbonati a Libero; né è stato stipulato alcun accordo con altri operatori commerciali per la veicolazione di comunicazioni pubblicitarie. Pertanto, Infostrada non ha ancora avviato alcuna procedura di profilazione, né ha potuto verificare la visualizzazione delle mail commerciali;
? per tali ragioni, per quanto concerne il raffronto tra quanto prospettato in pubblicità anche anteriori alla data della modifica delle condizioni contrattuali e quanto eventualmente dedotto in contratto, deve aversi riguardo alla versione del contratto successiva al 1° settembre 1999;
? la diffusione di pubblicità sulla casella di posta elettronica dell’abbonato a Libero non comporta la cessione o comunicazione dei dati personali dell’utente a terzi, in quanto l’inserzionista non viene a conoscenza dei nominativi dei soggetti ai quali viene trasmessa la propria comunicazione di impresa; inoltre, il consenso all’impiego dei dati personali dell’utente per la comunicazione di informazioni commerciali relative a servizi di Infostrada o di altri operatori, richiesto con l’informativa prevista dalla legge n. 675/96, è facoltativo e riguarda comunque i soli dati anagrafici e non quelli relativi alla profilazione;
? l’invio di mail pubblicitarie avviene senza interferire con la navigazione in rete dell’utenza, in quanto la mail commerciale è un messaggio di posta elettronica che il cliente trova nella propria casella, recante l’indicazione del mittente, ovvero Infostrada. Il destinatario potrà cestinare il messaggio senza esaminarlo; in ogni caso, Infostrada è contrattualmente impegnata a non inviare più di una comunicazione commerciale al giorno;
? quanto al vanto di gratuità riportato nel messaggio segnalato, esso viene correttamente decodificato come assenza del corrispettivo periodico da pagarsi per l’abbonamento. La gratuità non comporta l’assenza di qualunque vincolo o condizione per la fruizione del servizio; né può ritenersi che le condizioni contrattuali predisposte da Infostrada siano tanto gravose da delegittimare il concetto di ‘abbonamento gratuito’ speso nella pubblicità;
? in particolare, l’unica prestazione richiesta all’utente di Libero è quella di tollerare l’invio da parte di Infostrada di un numero limitato di comunicazioni commerciali, che egli non ha l’obbligo di visualizzare; la profilazione non comporta oneri per l’utente e non rappresenta una indebita ingerenza nella sua sfera privata;
? in generale, l’essere destinatari di messaggi pubblicitari diffusi attraverso la posta elettronica non è assimilabile ad altre fattispecie, quali la pubblicità a mezzo fax o telefono, nelle quali la ricezione del messaggio comporta per il consumatore il disagio rappresentato dalla temporanea indisponibilità del mezzo; pertanto, da un punto di vista oggettivo, l’utente di Libero non è sottoposto a vincoli tali da ridimensionare la gratuità del servizio dichiarata nella pubblicità, o comunque da costituire un onere la cui conoscenza, all’atto della sottoscrizione del contratto, possa determinare una diversa valutazione dell’offerta;
? infine, poiché sul mercato di riferimento la fruizione di un abbonamento gratuito a Internet comporta sempre che l’utente debba tollerare l’invio di messaggi pubblicitari attraverso la posta elettronica, la pubblicità in questione non può avere l’effetto di distogliere l’attenzione del destinatario da altre e più favorevoli occasioni, risultando dunque inidonea a pregiudicarne il comportamento economico.
In data 7 dicembre 1999 l’Autorità, considerato che un procedimento concernente profili in certa misura analoghi a quelli oggetto della propria valutazione risultava pendente di fronte al Garante per la protezione dei dati personali, ha richiesto all’Ufficio del Garante ogni informazione acquisita in ordine al servizio di accesso a Internet denominato Libero, con particolare riguardo alle tipologie di dati personali raccolti, alle modalità di trattamento, nonché alla conformità al disposto della legge n. 675/96 degli accorgimenti impiegati per tutelare i diritti degli interessati, allegando, ove disponibile, il provvedimento relativo alla fattispecie in questione.
In data 12 gennaio 2000 si è svolta presso gli uffici dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’audizione richiesta dalla società Infostrada Spa con memoria pervenuta in data 29 ottobre 1999.
In tale sede, l’operatore pubblicitario, richiamate le argomentazioni già svolte nelle precedenti memorie, ha ulteriormente rappresentato che:
? il servizio non è ancora attivo in alcuna sua parte, in ragione del rilevante successo della campagna abbonamenti e del relativo traffico, che hanno imposto in via prioritaria un rafforzamento infrastrutturale. La profilazione presuppone l’esistenza di un sottocatalogo, per la realizzazione del quale ci si avvale di un motore di ricerca (Arianna), che prima cataloga i siti organizzandoli per temi attraverso una indicizzazione dei termini in essi ricorrenti; in seguito, grazie a un controllo di congruenza, si verifica l’effettiva corrispondenza alla categoria associata del sito catalogato. Il sottocatalogo sarà riservato a temi di esclusiva natura commerciale;
? la rilevazione del traffico degli utenti sui siti facenti parte del subcatalogo si realizzerà confrontando gli indirizzi IP associati ad ogni terminale al momento del collegamento con gli indirizzi IP che risultano aver visitato i siti del sottocatalogo; al momento dell’audizione, non era stato concluso alcun contratto con inserzionisti pubblicitari;
? con riferimento alle tecniche di invio delle mail pubblicitarie, quando si sia individuato quali indirizzi IP abbiano visitato i siti inclusi nel subcatalogo, si potrà verificare quali login abbiano utilizzato quegli IP, al fine di inviare delle mail pubblicitarie mirate. L’invio della pubblicità non interferirà in alcun modo con la navigazione in Internet e con l’utilizzo della posta elettronica. Il cliente potrà cancellare le mail senza aprirle o perfino inserire dei filtri che cestinino le mail provenienti da alcuni indirizzi. Potranno essere previsti degli accorgimenti che consentano di distinguere le mail pubblicitarie dalle comunicazioni di servizio, pure inviate da Infostrada, sulla base dell’indicazione del mittente;
? l’attivazione del servizio non può al momento ritenersi certa, mancando ancora tutte le strutture di natura tecnica, gestionale e commerciale; ad ogni modo, la diffusione delle mail pubblicitarie non potrà avvenire prima dell’autunno 2000;
? con riguardo all’obbligo di visionare le mail pubblicitarie, esso è stato soppresso dal nuovo contratto e pertanto non verrà posto in essere alcun accorgimento tecnico idoneo a controllare se tale visualizzazione avvenga.
L’associazione segnalante, in sede di audizione, ha osservato che:
? le argomentazioni svolte dall’operatore pubblicitario si riferiscono alla versione modificata del contratto. Infatti, le condizioni generali di contratto vigenti al momento della diffusione del messaggio oggetto della richiesta di intervento prevedevano una clausola risolutiva espressa per l’ipotesi in cui il consumatore non avesse visualizzato un numero minimo di mail pubblicitarie;
? in ordine alla gratuità del servizio, l’operatore otterrebbe attraverso il meccanismo descritto un vantaggio di natura patrimoniale, a fronte della cessione dei dati da parte del consumatore; il messaggio pubblicitario segnalato non sarebbe trasparente in quanto non precisa che il corrispettivo del servizio consiste nell’obbligo di ricevere messaggi pubblicitari.
In data 17 gennaio 2000, è pervenuta all’Autorità una ulteriore memoria, con la quale la società Infostrada Spa evidenziava che:
? il significato legale di gratuità non è quello di una totale assenza di prestazioni in capo al beneficiario del bene o del servizio gratuiti, ma corrisponde alla mancanza di un corrispettivo in denaro. In questo senso il vanto pubblicitario contestato viene ragionevolmente decodificato dai consumatori;
? ad ogni modo, l’abbonamento ‘Libero’ non comporta per l’utente alcuna prestazione gravosa, per la quale possa ritenersi rilevante l’omessa indicazione nel messaggio pubblicitario; l’utente non cede alcun bene che abbia un valore di scambio ma si obbliga solo a una prestazione ‘passiva’ prova, di per sé, di alcun valore economico.
Con memoria pervenuta in data 17 gennaio 2000, l’associazione segnalante ribadiva le argomentazioni svolte nella richiesta di intervento e in sede di audizione.
In data 18 e 19 gennaio 2000, il Garante per la protezione dei dati personali ha fatto pervenire copia degli atti del procedimento relativo al servizio di accesso a Internet denominato ‘Libero’ e del provvedimento adottato dal Garante in data 13 gennaio 2000.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa e l’emittenza televisiva, come sopra specificato, in data 20 gennaio 2000 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 7 febbraio 2000, la suddetta Autorità ha rilevato che il messaggio segnalato non contiene alcun accenno al contratto da stipulare con l’operatore pubblicitario, ritenendo che tale omissione potesse indurre il lettore meno esperto a supporre che per la fruizione del servizio fosse necessaria la sola manifestazione della volontà e il destinatario più informato a credere che sufficiente corrispettivo per il ‘provider’ fosse il più frequente uso dei suoi strumenti di connessione per l’accesso a Internet.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha considerato irrilevanti le circostanze rappresentate dall’operatore pubblicitario, relativamente all’intervenuta modifica delle condizioni contrattuali, con efficacia retroattiva, in quanto ai fini del giudizio di ingannevolezza dovrebbe aversi riguardo alla disciplina contrattuale applicabile al momento della diffusione del messaggio segnalato. Né la citata Autorità ha attribuito alcuna rilevanza alla circostanza che il processo di profilazione non abbia ancora trovato attuazione, osservando che essa dipende solo dall’operatore e dai mezzi tecnici che egli abbia a disposizione.
Pertanto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ritenuto che il messaggio segnalato presentasse gravi omissioni informative in ordine alle condizioni alle quali sono prestati i servizi offerti, ha espresso parere nel senso che il messaggio in esame vìola il disposto degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
6. Valutazioni conclusive
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento, diffuso nel mese di luglio 1999, prospetta la possibilità di fruire gratuitamente di un servizio di accesso a Internet denominato ‘Libero’. Nel messaggio non vengono esplicitate le condizioni alle quali risulta subordinata tale offerta commerciale.
Secondo l’orientamento più volte espresso dall’Autorità, non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza del messaggio segnalato: occorre invece valutare di volta in volta se la lamentata omissione sia tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni in esso riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alla effettiva convenienza dell’offerta.
Nel caso di specie, il messaggio invitava a sottoscrivere immediatamente l’abbonamento proposto, indirizzando quanti avessero già una connessione a Internet al sito web www.libero.it. Le condizioni generali di contratto ivi disponibili precisavano quanto segue: “Il cliente autorizza espressamente Infostrada ad inviare alla propria casella di posta elettronica fino ad un massimo di una mail pubblicitaria al giorno. Il cliente è informato ed accetta che i dati relativi all’utilizzo del servizio saranno utilizzati … ai fini di individuare gli interessi, le preferenze e le esigenze del cliente manifestate attraverso tale utilizzo e programmare, secondo il profilo così determinato, l’invio delle mail pubblicitarie […] (articolo 3); Infostrada potrà verificare, anche monitorando i siti visitati più frequentemente, e in ogni caso senza turbare la regolare fruizione del servizio da parte del cliente, il profilo di utilizzo medio del servizio, al fine di pianificare nell’interesse del cliente l’invio delle mail pubblicitarie in base alle esigenze ed agli interessi concretamente manifestati. Infostrada garantisce di non sottoporre al trattamento sopra descritto le sfere di interesse afferenti [le materie di cui all’] articolo 22 della legge n. 675/96 e di escludere, pertanto, da ogni trattamento e analisi i dati relativi alle connessioni verso siti nei quali siano trattati tali argomenti (articolo 5). Nel caso in cui il cliente non visualizzi sul proprio personal computer il contenuto di almeno quattro mail al mese tra quelle inviate da Infostrada a fini commerciali il servizio verrà sospeso senza che da tale sospensione possa generare alcuna responsabilità a carico di Infostrada […] (articolo 9) “.
Pertanto, l’operatore pubblicitario vincolava il consumatore, a fronte dell’eliminazione del canone di abbonamento, ad accettare di ricevere pubblicità commerciale nella propria posta elettronica; ad autorizzare il monitoraggio della propria navigazione in Internet, sia pure solo relativamente ad alcuni siti e categorie di siti, al fine di ponderare l’invio delle mail pubblicitarie sulla base dei propri interessi; a visualizzare, a pena di risoluzione del contratto, un numero minimo di mail pubblicitarie sul proprio terminale.
Si ritiene che le menzionate clausole contrattuali di adesione, imponendo al consumatore specifiche e onerose condizioni di fruibilità dell’offerta, assumessero per i destinatari un rilievo decisivo ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del servizio pubblicizzato. La circostanza che esse fossero sottaciute nel messaggio, che invece si diffondeva sugli aspetti più appetibili dell’offerta, risulta dunque idonea a indurre i consumatori in errore, potendo indebitamente pregiudicarne il comportamento economico.
Né l’idoneità ingannatoria dell’omissione in parola può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore avesse la possibilità di accedere al contratto-tipo prima di sottoscrivere l’abbonamento ‘Libero’, in quanto deve ritenersi che il Decreto Legislativo n. 74/92 abbia inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.
Neppure la circostanza che l’operatore si sia prontamente attivato al fine di rimuovere i potenziali effetti ingannevoli prodotti dal messaggio segnalato, apportando significative variazioni al corpus delle condizioni contrattuali, può spiegare una rilevanza decisiva ai fini del giudizio di ingannevolezza della fattispecie. Infatti, secondo l’orientamento dell’Autorità, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, il provvedimento adottato dall’Autorità ha funzione oggettiva di garanzia e prescinde, in linea di principio, dai fatti già intervenuti, mirando a preservare i consumatori dal rischio, ipoteticamente non escludibile, di una riedizione dello stesso messaggio già accertato come ingannevole. Per conseguenza, la circostanza che il messaggio sia stato modificato nelle more del procedimento istruttorio o perfino prima del suo avvio, o che siano mutate in melius le condizioni applicabili, non può far venire meno l’interesse pubblico che l’Autorità ne pronunci l’ingannevolezza, inibendone l’ulteriore diffusione.
L’unica e residuale ipotesi nella quale potrebbe ritenersi che non sussista l’interesse pubblico a dichiarare l’ingannevolezza del messaggio si ravviserebbe allorché, mutate le circostanze di fatto, gli effetti ingannevoli prodotti dal messaggio fossero stati interamente rimossi e la riedizione del messaggio segnalato non potesse essere considerata ingannevole, non essendovi dunque ragioni di inibirla.
A tale proposito, si osserva che il comportamento dell’operatore pubblicitario non può essere considerato idoneo ad assicurare la completa rimozione degli effetti ingannevoli del messaggio segnalato e la sua attuale conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 74/92. Infatti, la versione modificata del contratto-tipo, che si applica retroattivamente anche a quanti avessero sottoscritto l’abbonamento denominato ‘Libero’ prima del 1° settembre 1999, pur avendo eliminato la sopra menzionata clausola risolutiva espressa, continua a prevedere che il consumatore accetti di ricevere per il tramite di Infostrada comunicazioni commerciali, ‘profilate’ sulla base del proprio utilizzo della rete.
Si ritiene che tale onere sia, di per sé solo, suscettibile di alterare in misura significativa la percezione che i consumatori hanno dell’effettiva convenienza dell’offerta e che, in quanto tale, esso vada esplicitato nel messaggio pubblicitario segnalato. Contrariamente a quanto ritenuto dall’operatore pubblicitario, infatti, l’obbligazione di tollerare l’invio per posta elettronica di messaggi pubblicitari è configurabile come vera e propria prestazione passiva. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza, l’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo da parte del consumatore. Pertanto, l’ordinamento riconosce al consumatore il diritto di non essere destinatario di comunicazioni d’impresa veicolate attraverso talune tecniche di comunicazione a distanza. Si tratta di un diritto disponibile, con consenso esplicito e preventivo, e sicuramente negoziabile: per questo motivo, la circostanza che l’operatore subordini la prestazione di un servizio qualificato come gratuito all’atto di disposizione di questo diritto non è indifferente ai fini della valutazione della convenienza dell’offerta.
Per altro verso, la versione modificata delle condizioni contrattuali predisposte da Infostrada prevede che il consumatore accetti che il proprio utilizzo della rete venga monitorato, sia pure con riferimento ai soli siti inseriti in un preciso catalogo, al fine di determinare le sue preferenze e tarare la comunicazione commerciale della quale egli sarà destinatario. In questo modo, il consumatore, contrariamente a quanto ritenuto dall’operatore pubblicitario, cede alcuni dati personali, relativi ai propri interessi e alle proprie esigenze. La circostanza che tali dati si presentino in una forma, per così dire, ‘grezza’, e che necessitino dell’elaborazione dell’operatore per essere sfruttabili economicamente, non impedisce che tale transazione abbia una rilevanza economica.
La pattuizione contrattuale in esame richiede al consumatore di autorizzare, in assenza della corresponsione di un prezzo, il trattamento a cui Infostrada intende sottoporre tali dati. La cessione di dati identificativi attinenti a gusti, preferenze e interessi rimane certamente nella disponibilità dei soggetti interessati, in conformità delle leggi vigenti. Tuttavia, come rileva il Garante per la Protezione dei dati Personali nel proprio provvedimento del 13 gennaio 2000, è necessario che all’interessato sia garantita la possibilità di esprimere le proprie scelte a tale proposito liberamente e consapevolmente: a questo scopo, è necessario che egli riceva previamente le informazioni necessarie per comprendere appieno le finalità e le modalità del trattamento dei dati che lo riguardano.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che nel caso di specie il generale principio di trasparenza e correttezza della comunicazione pubblicitaria imponga all’operatore di esplicitare con chiarezza ed evidenza fin dal primo contatto pubblicitario quali siano e in che cosa consistano i rilevanti oneri previsti in capo al consumatore dalle condizioni generali di contratto, a fronte della prospettazione del servizio di accesso come gratuito, potendo altrimenti il consumatore essere indotto in errore relativamente alla convenienza dell’offerta, con pregiudizio del suo comportamento economico.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio diffuso dalla società Infostrada Spa sul quotidiano “Corriere della Sera”, descritto al punto 2 del presente provvedimento, è idoneo a indurre in errore i consumatori in relazione alle condizioni alle quali il servizio di accesso a Internet risulta in concreto prestato, potendo pertanto pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Infostrada Spa sul quotidiano “Corriere della Sera”, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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