reg. ries. 186s/02
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME
riunitosi in camera di consiglio in data 7 gennaio 2003 nelle persone dei Magistrati:
dott. Nicoletta CARDINO – Presidente
dott. Massimo CUSATTI – Giudice est.
dott. Cristina DAGNINO – Giudice
ha pronunziato la seguente
o r d i n a n z a
provvedendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di G. G. avverso il decreto del 6.12.02 con cui il P.M. presso il Tribunale di Genova ha convalidato il sequestro, eseguito dalla p.g. nei confronti dello stesso ricorrente, di cinque videogiochi – con le somme di denaro in essi contenute – relativamente all’ipotesi d’accusa di cui agli artt. 718, 719 c.p. e 110 t.u.l.p.s. – acc. in Genova, il 3.12.2002
Il Tribunale
letti gli atti trasmessi dall’Autorità procedente,
sentito il difensore comparso all’odierna udienza camerale,
o s s e r v a
quanto segue.
Va premesso che nessuna questione è stata sollevata dal ricorrente – né risulta rilevabile d’ufficio – in punto di validità del provvedimento impugnato.
Quanto al merito, ritiene il Tribunale che l’entrata in vigore, nelle more di questo procedimento cautelare, della legge n° 289/2002 – che all’art. 22 ha innovato la normativa anche di rilievo penale in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento – imponga un preliminare raffronto fra i due testi normativi, al fine di verificare quale dei due rechi norme di precetto più favorevoli all’indagato – fermo restando che i limiti edittali di pena sono stati decisamente inaspriti dalla novella legislativa, e dunque saranno inapplicabili in esito al giudizio -. Si tratta, peraltro, di una verifica che va necessariamente condotta in concreto, cioè sulla scorta degli elementi materiali posti a fondamento del provvedimento di sequestro, e con un approccio complessivo: nel senso che risulterà più favorevole quello tra i due testi normativi che, globalmente considerato, sarà fonte di un precetto penale di portata minore, avuto riguardo alla concreta condotta a suo tempo sottesa al provvedimento di sequestro eseguito in danno di G..
Orbene, la citata novella legislativa ha profondamente mutato l’assetto normativo della materia degli apparecchi da videogioco, per come precedentemente interpretato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. In estrema sintesi:
1. sono state chiarite e meglio differenziate le varie categorie di apparecchi da gioco d’azzardo e da gioco lecito; in particolare, mentre è rimasta identica la nozione degli apparecchi e congegni da gioco d’azzardo, sembra essere stata notevolmente ristretta l’area dei limiti di vincita il cui superamento comporta in ogni caso la configurabilità dell’azzardo: la legge 388/2000 faceva esclusivo riferimento ai giochi da intrattenimento ed abilità di qualsiasi tipologia, laddove consentissero il prolungamento o la ripetizione della partita non immediatamente dopo la conclusione di quella precedente e per più di dieci volte; la nuova legge, per contro, qualifica come gioco d’azzardo solo quello che superi i limiti di vincita sanciti dal “nuovo” comma 6°, inerente ad una categoria di apparecchi da trattenimento ed abilità fino ad oggi non prevista: quelli che distribuiscono vincite in denaro – in precedenza sempre e comunque precluse – di valore non superiore a venti volte il costo della partita, erogate subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, sempre che l’apparecchio non riproduca neanche in parte le regole del gioco del poker;
2. è stata enucleata un’altra nuova categoria di apparecchi “elettromeccanici privi di monitor”, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro: si tratta di una riproduzione, con qualche ritocco, della disciplina prevista dal precedente 6° comma dell’art. 110 t.u.l.p.s.;
3. è stata diversamente delineata la disciplina dei “vecchi” apparecchi da trattenimento ed abilità, coincidenti con la vasta area di tutti quelli che – muniti di monitor – non sono d’azzardo, non distribuiscono premi leciti né in denaro né in prodotti di piccola oggettistica ed infine non sono basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore (scorporati, invece, dal ‘vecchio’ comma 6° ed eretti a categoria autonoma dalla lett. c) del ‘nuovo’ comma 7°). Nel dettaglio, è stato introdotto il nuovo requisito dell’attivazione solo con moneta metallica (prima prevista soltanto in relazione agli apparecchi oggi rientranti nelle categorie a) e c) dello stesso 7° comma, non anche per quelli di cui all’odierna lett. b) – in precedenza disciplinati dal ‘vecchio’ 5° comma); è stato ridotto da 1 a 0,50 € il costo di ciascuna partita; è stata confermata la possibilità di ripetere o prolungare la partita, subito dopo la sua conclusione, per un massimo di dieci volte; è stato soppresso il requisito della durata minima della partita prima prevista in 12 secondi: si tratta di un elemento che è stato riprodotto, al 6° comma oggi vigente, soltanto per i giochi da trattenimento ed abilità che distribuiscono premi in denaro;
4. sono stati meglio precisati, infine, i precetti colpiti da sanzione: il precedente testo dell’art. 110 prevedeva genericamente, all’8° comma, che “i contravventori” erano soggetti a sanzione penale, mentre il vigente comma 9°, dopo avere ribadito la persistente applicabilità delle autonome sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo, restringe l’operatività della nuova – e più grave – sanzione penale alla condotta di chi installa o consente l’uso degli apparecchi vietati in assoluto (quelli per il gioco d’azzardo, previsti dal 4° comma) o di quelli astrattamente rientranti nelle altre categorie di cui ai commi 6° e 7° ma in concreto non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni ivi riportate.
Come si vede, si tratta di un complesso intreccio di vecchie e nuove ipotesi di reato che rende estremamente ardua l’individuazione della disciplina normativa in concreto più favorevole per l’indagato, sotto il profilo del precetto penale. Ad avviso del collegio, per accertare in questa sede la sussistenza del necessario fumus di reato non resta che: identificare correttamente, alla luce di entrambe le normative succedutesi nel tempo, la tipologia degli apparecchi sequestrati; verificare quali siano gli addebiti mossi al ricorrente sulla scorta della vecchia normativa e raffrontarli con la nuova, per delinearne in tal modo l’eventuale diversità di estensione; valutare, da ultimo, il “peso” complessivo degli aspetti penalmente rilevanti alla luce delle due diverse discipline, e trarne le conclusioni sul piano interpretativo.
Procedendo nell’ordine, ritiene il Tribunale che gli apparecchi in questione fossero classificabili, sulla scorta della previgente normativa, come finalizzati al gioco d’azzardo, in quanto consentivano vincite pari a 300 volte il costo della partita (3000/10 bet o 6000/20 bet, in caso di cumulo dei crediti). Ed invero, al di là dell’assenza di ogni riscontro circa il fine di lucro perseguito dagli utilizzatori degli apparecchi sequestrati – in mancanza del quale non sarebbe stato possibile affermare che questi avessero “insita la scommessa” o che consentissero “vincite puramente aleatorie di premi in denaro o di altra natura” -, la più recente giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso che ad integrare l’ipotesi di reato del gioco d’azzardo per mezzo di apparecchi elettronici, prevista dal ‘vecchio’ 4° comma dell’art. 110 t.u.l.p.s., bastasse che le vincite consentite dagli stessi fossero di valore superiore ai limiti fissati al successivo 5° comma (v., in tal senso, Cass., sez. III, sent. n° 1072 del 23.9.02, ric. Nardelli e Poggianti).
Si tratta di una classificazione decisamente preclusa dal nuovo testo in oggi vigente, sulla cui scorta – in base a quanto poc’anzi evidenziato al punto 1. – gli apparecchi sequestrati a G. sono da inserire tra quelli di cui alla lett. b) del nuovo comma 7° dell’art. 110 t.u.l.p.s.: quelli da trattenimento ed abilità che non distribuiscono premi, bensì consentono il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
Passando all’esame degli addebiti formulabili a carico del ricorrente sulla base della vecchia normativa, ad avviso del Tribunale questi si riducono a due: la reiterabilità della partita per più di dieci volte e la durata della stessa inferiore, su tutti e cinque i videogiochi, a 12 secondi. Alla stregua nel nuovo testo normativo, invece, delle due prescrizioni resterebbe violata soltanto la prima, essendo stato abrogato – in parte qua – il suddetto limite cronologico; vi sarebbe affiancata, tuttavia, l’ulteriore violazione del precetto inerente al costo della partita, pari ad 1 € anziché a 0,50 € come prescritto ex novo (fermo restando, invece, il rispetto del requisito dell’attivabilità degli apparecchi solo con moneta metallica: nel caso di specie, quella da 2€).
Dal raffronto tra gli elementi come sopra evidenziati si ricava una serie di dati assai significativi ai fini che ne occupano:
– gli apparecchi da trattenimento ed abilità del tipo di quelli sequestrati, cioè che non distribuiscono premi in denaro, non possono più dare luogo – ancorché in via residuale, sulla scorta del rinvio normativo contenuto nel vigente 4° comma del citato art. 110 – a fattispecie di gioco d’azzardo; sembra trattarsi di una vera e propria abrogatio legis, per cui sul punto nemmeno è necessario procedere a verifiche di sorta circa la normativa più favorevole all’indagato;
– nondimeno, anche sulla scorta del previgente testo dell’art. 110 t.u.l.p.s. la mancanza di taluna delle caratteristiche ivi prescritte per gli apparecchi da trattenimento ed abilità era configurata come una fattispecie di reato contravvenzionale: sicché è su questo punto che va effettuata la comparazione tra le due diverse discipline succedutesi in materia, al fine di individuare quella più favorevole al ricorrente;
– ora, se è vero che il limite cronologico dei 12 secondi per ciascuna partita è stato abrogato dal nuovo testo normativo, è anche vero che quest’ultimo ha introdotto due requisiti più restrittivi rispetto a quelli prescritti in precedenza: l’attivazione soltanto con moneta metallica – e non anche con banconote, com’era pacificamente ammesso in precedenza purché nel rispetto del limite di valore di 1€ per ciascuna partita – ed altresì il dimezzamento del costo della singola partita. Si tratta di connotazioni particolarmente incisive, perché attengono alle basilari modalità di attivazione dell’apparecchio e non già alla successiva evoluzione del suo funzionamento: ad avviso del Tribunale, pertanto, il nuovo precetto normativo non è applicabile nel caso di specie, in quanto la disciplina che ha introdotto riguardo agli apparecchi sequestrati risulta, nel complesso, più restrittiva e rigorosa rispetto a quella previgente; l’abrogazione del limite dei 12 secondi, invero, appare compensata e superata – contrariamente all’assunto difensivo – dall’introduzione dei predetti requisiti più restrittivi. Né è pensabile che possa “ritagliarsi” per G. una più favorevole disciplina virtuale ad hoc, estrapolando dai due testi normativi a confronto i singoli aspetti di maggiore tenuità: il raffronto va sì effettuato in concreto, ma sulla scorta dei testi normativi nella loro integrità – fatta eccezione, ovviamente, per i profili attinenti alla sanzione edittale -, non essendo consentito isolare dalla nuova disciplina, complessivamente più rigida, il solo elemento costituito dalla scomparsa del parametro cronologico della durata minima della partita (peraltro integrante un’abrogazione parziale, e dunque ben difficilmente rapportabile ad un testo previgente che, sul punto, deve ormai ritenersi definitivamente sorpassato).
– Va chiarito, in ogni caso, che il requisito della reiterabilità della partita per più di dieci volte è rimasto comune ad entrambi i testi normativi succeditisi in materia: pertanto, scendendo sul concreto terreno della fattispecie, a nulla rileva – se non riguardo alla sanzione edittale in futuro irrogabile nei confronti del ricorrente – l’identificazione del testo normativo applicabile. Ad ogni modo, dalla circostanza che la nuova disciplina si sia arricchita dei due nuovi requisiti di cui s’è appena detto (l’attivazione soltanto con moneta metallica ed il valore della partita pari a 0,50 €) sembra doversi ricavare che essa sarebbe comunque più sfavorevole a G., in tal caso astrattamente esposto ad un ulteriore profilo di illiceità penale – ovviamente solo virtuale, perché altrimenti connotato da efficacia retroattiva – costituito dal valore addirittura doppio, rispetto a quello in oggi consentito, delle singole partite praticabili sugli apparecchi in sequestro.
In tali termini, dunque, il Tribunale ritiene sussistente il fumus del solo reato di cui all’art. 110, 5° ed 8° comma, t.u.l.p.s. nel testo previgente rispetto alla recentissima novella legislativa, dovendosi escludere – per le ragioni esposte – il fumus del gioco d’azzardo.
Pacifica, da ultimo, è la natura di corpo del reato da riconoscere ai videogiochi in questione, trattandosi – a norma dell’art. 253 c.p.p. – delle cose mediante le quali il reato è stato commesso; e se è così, non pare necessario spingersi oltre per motivare l’ammissibilità e la stessa necessità del sequestro probatorio eseguito dalla p.g. e convalidato dal P.M..
In conclusione, il provvedimento impugnato dev’essere confermato, seppure in relazione alla più ristretta ipotesi d’accusa di cui sopra. Alla pronuncia fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.
P. Q. M.
Visti gli artt. 309 e 324 c.p.p.,
c o n f e r m a
il provvedimento impugnato, limitatamente all’ipotesi d’accusa di cui agli artt. 2, 3° co, c.p. e 110, 5° e 8° co., t.u.l.p.s. (nel testo introdotto dal previgente art. 37, 3° co., l. 388/2000);
c o n d a n n a
il ricorrente G. G. al pagamento delle spese del procedimento incidentale;
m a n d a
alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Genova, 7 gennaio 2003
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