Tr. riesame Bergamo Ord. 24 settembre 2008

Art. 321 c.p.p. – modalità di esecuzione del sequestro preventivo su risorse di rete – ordine di blocco delle risoluzioni DNS agli operatori italiani – -applicabilità tramite art. 321 c.p.p. – non sussiste

Continue reading “Tr. riesame Bergamo Ord. 24 settembre 2008”

Possibly Related Posts:


GIP Bergamo – Decreto 01 agosto 2008

art. 321 c.p.p. – modalità di esecuzione del sequestro preventivo su risorse di rete localizzate al di fuori della giurisdizione italiana – ordine di blocco delle risoluzioni DNS agli operatori italiani – sussiste
art. 14 DLGV 70/2003 – applicabilità tramite art. 321 c.p.p. – sussiste

Continue reading “GIP Bergamo – Decreto 01 agosto 2008”

Possibly Related Posts:


Trib. riesame di Brescia – Ord. 4 ottobre 2006

Sequestro informatico nei confronti del terzo non indagato – finalità esplorativa – non sussiste.
Sequestro informatico nei confronti del terzo non indagato – apprensione anche di dati estranei all’indagine – spropositata afflizione di diritti costituzionali – necessità di restringere l’estensione della misura – sussiste

Continue reading “Trib. riesame di Brescia – Ord. 4 ottobre 2006”

Possibly Related Posts:


Trib. Milano – Sez. XI penale riesame – Ord. 46/2006

n. 46/2006 r.g. T.R.S.

n. 48792/2005 r.g. N.R.

n. 727/2006 r.g. A.G.

Continue reading “Trib. Milano – Sez. XI penale riesame – Ord. 46/2006”

Possibly Related Posts:


GIP Milano – decr. 8 febbraio 2006

Partita di calcio – opera dell’ingegno – tutela penale ex l. 633/41 – non sussiste
facilitazione dell’accesso a opere protette tramite segnalazione agli utenti degli orari di trasmissione e dei siti ai quali questi possono autonomamente accedere,e con la predisposizione di un link che permette il collegamento diretto con i server cinesi – art.171, comma I lett. A-bis) Legge 633/41 – non sussiste
art. 171, comma I lett. A-bis) l. 633/41 – necessità, per il querelante, di dimostrare la titolarità del diritto violato – sussiste.
Proc. n. 48792/05 R.G.N.R. – Proc. n. 727/06 R.G.G.I.P.
Tribunale di Milano – Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Continue reading “GIP Milano – decr. 8 febbraio 2006”

Possibly Related Posts:


Trib. Riesame Venezia – Ord. 62/05

Tribunale di Venezia – Sezione distrettuale del riesame

Ordinanza N. 62/05 del 31 marzo 2005

N. 62/05 TLMC
N. 2082/05 RGNR Venezia

Continue reading “Trib. Riesame Venezia – Ord. 62/05”

Possibly Related Posts:


Trib. riesame Viterbo – ord. 2 novembre 2004

Tribunale di Viterbo – ordinanza 2 novembre 2004-25 ottobre 2005
Presidente Centaro – Relatore Marinelli

Continue reading “Trib. riesame Viterbo – ord. 2 novembre 2004”

Possibly Related Posts:


Trib. del riesame Bolzano – Ord. 31 dicembre 2003

Il Tribunale di Bolzano, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati :

Dott. Edoardo Mori – Presidente
Dott. Claudio Gottardi – Giudice
Dott. Tullio Joppi – Giudice

Continue reading “Trib. del riesame Bolzano – Ord. 31 dicembre 2003”

Possibly Related Posts:


Trib. riesame Genova Ord. 7 gennaio 2003

reg. ries. 186s/02
 
IL TRIBUNALE DI GENOVA
 
SEZIONE PER IL RIESAME
 
riunitosi in camera di consiglio in data 7 gennaio 2003 nelle persone dei Magistrati:
 
dott. Nicoletta CARDINO         – Presidente
 
dott. Massimo CUSATTI           – Giudice est.
 
dott. Cristina DAGNINO          – Giudice
 
ha pronunziato la seguente
 
o r d i n a n z a
 
provvedendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di G. G. avverso il decreto del 6.12.02 con cui il P.M. presso il Tribunale di Genova ha convalidato il sequestro, eseguito dalla p.g. nei confronti dello stesso ricorrente, di cinque videogiochi – con le somme di denaro in essi contenute – relativamente all’ipotesi d’accusa di cui agli artt. 718, 719 c.p. e 110 t.u.l.p.s. – acc. in Genova, il 3.12.2002
 
 
 
Il Tribunale
 
letti gli atti trasmessi dall’Autorità procedente,
 
sentito il difensore comparso all’odierna udienza camerale,
 
o s s e r v a
 
quanto segue.
 
Va premesso che nessuna questione è stata sollevata dal ricorrente – né risulta rilevabile d’ufficio – in punto di validità del provvedimento impugnato.
 
Quanto al merito, ritiene il Tribunale che l’entrata in vigore, nelle more di questo procedimento cautelare, della legge n° 289/2002 – che all’art. 22 ha innovato la normativa anche di rilievo penale in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento – imponga un preliminare raffronto fra i due testi normativi, al fine di verificare quale dei due rechi norme di precetto più favorevoli all’indagato – fermo restando che i limiti edittali di pena sono stati decisamente inaspriti dalla novella legislativa, e dunque saranno inapplicabili in esito al giudizio -. Si tratta, peraltro, di una verifica che va necessariamente condotta in concreto, cioè sulla scorta degli elementi materiali posti a fondamento del provvedimento di sequestro, e con un approccio complessivo: nel senso che risulterà più favorevole quello tra i due testi normativi che, globalmente considerato, sarà fonte di un precetto penale di portata minore, avuto riguardo alla concreta condotta a suo tempo sottesa al provvedimento di sequestro eseguito in danno di G..
 
Orbene, la citata novella legislativa ha profondamente mutato l’assetto normativo della materia degli apparecchi da videogioco, per come precedentemente interpretato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. In estrema sintesi:
 
1.     sono state chiarite e meglio differenziate le varie categorie di apparecchi da gioco d’azzardo e da gioco lecito; in particolare, mentre è rimasta identica la nozione degli apparecchi e congegni da gioco d’azzardo, sembra essere stata notevolmente ristretta l’area dei limiti di vincita il cui superamento comporta in ogni caso la configurabilità dell’azzardo: la legge 388/2000 faceva esclusivo riferimento ai giochi da intrattenimento ed abilità di qualsiasi tipologia, laddove consentissero il prolungamento o la ripetizione della partita non immediatamente dopo la conclusione di quella precedente e per più di dieci volte; la nuova legge, per contro, qualifica come gioco d’azzardo solo quello che superi i limiti di vincita sanciti dal “nuovo” comma 6°, inerente ad una categoria di apparecchi da trattenimento ed abilità fino ad oggi non prevista: quelli che distribuiscono vincite in denaro – in precedenza sempre e comunque precluse – di valore non superiore a venti volte il costo della partita, erogate subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, sempre che l’apparecchio non riproduca neanche in parte le regole del gioco del poker;
 
2.     è stata enucleata un’altra nuova categoria di apparecchi “elettromeccanici privi di monitor”, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro: si tratta di una riproduzione, con qualche ritocco, della disciplina prevista dal precedente 6° comma dell’art. 110 t.u.l.p.s.;
 
3.     è stata diversamente delineata la disciplina dei “vecchi” apparecchi da trattenimento ed abilità, coincidenti con la vasta area di tutti quelli che – muniti di monitor – non sono d’azzardo, non distribuiscono premi leciti né in denaro né in prodotti di piccola oggettistica ed infine non sono basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore (scorporati, invece, dal ‘vecchio’ comma 6° ed eretti a categoria autonoma dalla lett. c) del ‘nuovo’ comma 7°). Nel dettaglio, è stato introdotto il nuovo requisito dell’attivazione solo con moneta metallica (prima prevista soltanto in relazione agli apparecchi oggi rientranti nelle categorie a) e c) dello stesso 7° comma, non anche per quelli di cui all’odierna lett. b) – in precedenza disciplinati dal ‘vecchio’ 5° comma); è stato ridotto da 1 a 0,50 € il costo di ciascuna partita; è stata confermata la possibilità di ripetere o prolungare la partita, subito dopo la sua conclusione, per un massimo di dieci volte; è stato soppresso il requisito della durata minima della partita prima prevista in 12 secondi: si tratta di un elemento che è stato riprodotto, al 6° comma oggi vigente, soltanto per i giochi da trattenimento ed abilità che distribuiscono premi in denaro;
 
4.     sono stati meglio precisati, infine, i precetti colpiti da sanzione: il precedente testo dell’art. 110 prevedeva genericamente, all’8° comma, che “i contravventori” erano soggetti a sanzione penale, mentre il vigente comma 9°, dopo avere ribadito la persistente applicabilità delle autonome sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo, restringe l’operatività della nuova – e più grave – sanzione penale alla condotta di chi installa o consente l’uso degli apparecchi vietati in assoluto (quelli per il gioco d’azzardo, previsti dal 4° comma) o di quelli astrattamente rientranti nelle altre categorie di cui ai commi 6° e 7° ma in concreto non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni ivi riportate.
 
Come si vede, si tratta di un complesso intreccio di vecchie e nuove ipotesi di reato che rende estremamente ardua l’individuazione della disciplina normativa in concreto più favorevole per l’indagato, sotto il profilo del precetto penale. Ad avviso del collegio, per accertare in questa sede la sussistenza del necessario fumus di reato non resta che: identificare correttamente, alla luce di entrambe le normative succedutesi nel tempo, la tipologia degli apparecchi sequestrati; verificare quali siano gli addebiti mossi al ricorrente sulla scorta della vecchia normativa e raffrontarli con la nuova, per delinearne in tal modo l’eventuale diversità di estensione; valutare, da ultimo, il “peso” complessivo degli aspetti penalmente rilevanti alla luce delle due diverse discipline, e trarne le conclusioni sul piano interpretativo.
 
Procedendo nell’ordine, ritiene il Tribunale che gli apparecchi in questione fossero classificabili, sulla scorta della previgente normativa, come finalizzati al gioco d’azzardo, in quanto consentivano vincite pari a 300 volte il costo della partita (3000/10 bet o 6000/20 bet, in caso di cumulo dei crediti). Ed invero, al di là dell’assenza di ogni riscontro circa il fine di lucro perseguito dagli utilizzatori degli apparecchi sequestrati – in mancanza del quale non sarebbe stato possibile affermare che questi avessero “insita la scommessa” o che consentissero “vincite puramente aleatorie di premi in denaro o di altra natura” -, la più recente giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso che ad integrare l’ipotesi di reato del gioco d’azzardo per mezzo di apparecchi elettronici, prevista dal ‘vecchio’ 4° comma dell’art. 110 t.u.l.p.s., bastasse che le vincite consentite dagli stessi fossero di valore superiore ai limiti fissati al successivo 5° comma (v., in tal senso, Cass., sez. III, sent. n° 1072 del 23.9.02, ric. Nardelli e Poggianti).
 
Si tratta di una classificazione decisamente preclusa dal nuovo testo in oggi vigente, sulla cui scorta – in base a quanto poc’anzi evidenziato al punto 1. – gli apparecchi sequestrati a G. sono da inserire tra quelli di cui alla lett. b) del nuovo comma 7° dell’art. 110 t.u.l.p.s.: quelli da trattenimento ed abilità che non distribuiscono premi, bensì consentono il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
 
Passando all’esame degli addebiti formulabili a carico del ricorrente sulla base della vecchia normativa, ad avviso del Tribunale questi si riducono a due: la reiterabilità della partita per più di dieci volte e la durata della stessa inferiore, su tutti e cinque i videogiochi, a 12 secondi. Alla stregua nel nuovo testo normativo, invece, delle due prescrizioni resterebbe violata soltanto la prima, essendo stato abrogato – in parte qua – il suddetto limite cronologico; vi sarebbe affiancata, tuttavia, l’ulteriore violazione del precetto inerente al costo della partita, pari ad 1 € anziché a 0,50 € come prescritto ex novo (fermo restando, invece, il rispetto del requisito dell’attivabilità degli apparecchi solo con moneta metallica: nel caso di specie, quella da 2€).
 
Dal raffronto tra gli elementi come sopra evidenziati si ricava una serie di dati assai significativi ai fini che ne occupano:
 
– gli apparecchi da trattenimento ed abilità del tipo di quelli sequestrati, cioè che non distribuiscono premi in denaro, non possono più dare luogo – ancorché in via residuale, sulla scorta del rinvio normativo contenuto nel vigente 4° comma del citato art. 110 – a fattispecie di gioco d’azzardo; sembra trattarsi di una vera e propria abrogatio legis, per cui sul punto nemmeno è necessario procedere a verifiche di sorta circa la normativa più favorevole all’indagato;
 
– nondimeno, anche sulla scorta del previgente testo dell’art. 110 t.u.l.p.s. la mancanza di taluna delle caratteristiche ivi prescritte per gli apparecchi da trattenimento ed abilità  era configurata come una fattispecie di reato contravvenzionale: sicché è su questo punto che va effettuata la comparazione tra le due diverse discipline succedutesi in materia, al fine di individuare quella più favorevole al ricorrente;
 
– ora, se è vero che il limite cronologico dei 12 secondi per ciascuna partita è stato abrogato dal nuovo testo normativo, è anche vero che quest’ultimo ha introdotto due requisiti più restrittivi rispetto a quelli prescritti in precedenza: l’attivazione soltanto con moneta metallica – e non anche con banconote, com’era pacificamente ammesso in precedenza purché nel rispetto del limite di valore di 1€ per ciascuna partita – ed altresì il dimezzamento del costo della singola partita. Si tratta di connotazioni particolarmente incisive, perché attengono alle basilari modalità di attivazione dell’apparecchio e non già alla successiva evoluzione del suo funzionamento: ad avviso del Tribunale, pertanto, il nuovo precetto normativo non è applicabile nel caso di specie, in quanto la disciplina che ha introdotto riguardo agli apparecchi sequestrati risulta, nel complesso, più restrittiva e rigorosa rispetto a quella previgente; l’abrogazione del limite dei 12 secondi, invero, appare compensata e superata – contrariamente all’assunto difensivo – dall’introduzione dei predetti requisiti più restrittivi. Né è pensabile che possa “ritagliarsi” per G. una più favorevole disciplina virtuale ad hoc, estrapolando dai due testi normativi a confronto i singoli aspetti di maggiore tenuità: il raffronto va sì effettuato in concreto, ma sulla scorta dei testi normativi nella loro integrità – fatta eccezione, ovviamente, per i profili attinenti alla sanzione edittale -, non essendo consentito isolare dalla nuova disciplina, complessivamente più rigida, il solo elemento costituito dalla scomparsa del parametro cronologico della durata minima della partita (peraltro integrante un’abrogazione parziale, e dunque ben difficilmente rapportabile ad un testo previgente che, sul punto, deve ormai ritenersi definitivamente sorpassato).
 
– Va chiarito, in ogni caso, che il requisito della reiterabilità della partita per più di dieci volte è rimasto comune ad entrambi i testi normativi succeditisi in materia: pertanto, scendendo sul concreto terreno della fattispecie, a nulla rileva – se non riguardo alla sanzione edittale in futuro irrogabile nei confronti del ricorrente – l’identificazione del testo normativo applicabile. Ad ogni modo, dalla circostanza che la nuova disciplina si sia arricchita dei due nuovi requisiti di cui s’è appena detto (l’attivazione soltanto con moneta metallica ed il valore della partita pari a 0,50 €) sembra doversi ricavare che essa sarebbe comunque più sfavorevole a G., in tal caso astrattamente esposto ad un ulteriore profilo di illiceità penale – ovviamente solo virtuale, perché altrimenti connotato da efficacia retroattiva – costituito dal valore addirittura doppio, rispetto a quello in oggi consentito, delle singole partite praticabili sugli apparecchi in sequestro.
 
In tali termini, dunque, il Tribunale ritiene sussistente il fumus del solo reato di cui all’art. 110, 5° ed 8° comma, t.u.l.p.s. nel testo previgente rispetto alla recentissima novella legislativa, dovendosi escludere – per le ragioni esposte – il fumus del gioco d’azzardo.
 
Pacifica, da ultimo, è la natura di corpo del reato da riconoscere ai videogiochi in questione, trattandosi – a norma dell’art. 253 c.p.p. – delle cose mediante le quali il reato è stato commesso; e se è così, non pare necessario spingersi oltre per motivare l’ammissibilità e la stessa necessità del sequestro probatorio eseguito dalla p.g. e convalidato dal P.M..
 
In conclusione, il provvedimento impugnato dev’essere confermato, seppure in relazione alla più ristretta ipotesi d’accusa di cui sopra. Alla pronuncia fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.      
 
P. Q. M.
 
Visti gli artt. 309 e 324 c.p.p.,
 
c o n f e r m a
 
il provvedimento impugnato, limitatamente all’ipotesi d’accusa di cui agli artt. 2, 3° co, c.p. e 110, 5° e 8° co., t.u.l.p.s. (nel testo introdotto dal previgente art. 37, 3° co., l. 388/2000);  
 
c o n d a n n a
 
il ricorrente G. G. al pagamento delle spese del procedimento incidentale;
 
m a n d a
 
alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
 
Genova, 7 gennaio 2003

Continue reading “Trib. riesame Genova Ord. 7 gennaio 2003”

Possibly Related Posts:


Trib del riesame Alessandria Ord. 15 novembre 2001

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
 
N. 33/2001 R.G.M.C.R.
 
N. 3430/01 N.R.
 
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del riesame, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
 
Dott. ANTONIO MAROZZO Presidente
Dott. ROBERTO AMERIO Giudice
Dott. ERMINIO RIZZI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di
C. D., nato in XXXXXXXXX il XXXXX, res. in XXXXXXXXXXXX
 
Il Tribunale, sciogliendo la riserva che precede , osserva quanto segue:
 
1) Il presente procedimento trae spunto da concomitante indagine instaurata presso la Procura della Repubblica di Avezzano relativamente alla cd. pirateria informatica con particolare riferimento alla riproduzione ed al commercio illecito per il tramite della rete internet di software e materiale ludico e sonoro.
 
Invero secondo quanto prospettato dalla c.n.r.n. generatrice della misura reale, la vendita del materiale illegalmente duplicato veniva proposta tramite inserzioni sul circuito internet e soprattutto su newsgroup di annunci di giochi e programmi per P.C. e veniva parimenti inviata a tutti coloro che ne facevano apposita richiesta.
 
Ancora si faceva presente, sempre nella medesima comunicazione, come la copia e la diffusione illegale del prodotto veniva realizzata in modo frammentato su tutto il territorio nazionale secondo un collaudato schema in cui il soggetto coinvolto rappresentava un semplice “nodo” nel senso cioè, che nella maggior parte dei casi, dopo aver ricevuto un supporto informatico ne realizzava ulteriori copie da distribuire attraverso un proprio portafoglio clienti realizzando profitti idonei a coprire le spese occorrenti per l’originale acquisto.
 
L’indagine in atto evidenziava, poi, come i metodi di spedizione dei pacchi postali ed il pagamento dei vaglia erano sempre state effettuate tramite spedizioni ordinarie in contrassegno postale o con accredito su c/c postale e con spedizioni in postacelere od in alcuni casi mediante corrieri espressi.
 
La cristallizzazione delle indagini preliminari si concretava attraverso l’individuazione delle varie cedole del corriere SDA e della conseguente identificazione dei soggetti “aderenti all’illegale iniziativa “.
 
Proprio in tale contesto venivano individuate nr. 8 cedole del corriere SDA attestanti l’invio di materiale informatico a C. D. al quale veniva sequestrato quant’altro potesse comprovare la sua illecita attività (computer, masterizzatore, programmi originali e duplicati etc).
 
2) Il C., dopo aver proposto istanza di restituzione del materiale al P.M., proponeva avverso il decreto di rigetto opposizione nanti al G.U. del Tribunale di Alessandria.
 
Ancora, avendo il P.M. richiesto ed ottenuto emissione di sequestro Preventivo ( nell’ambito dello stesso decreto di diniego ), il prevenuto a mezzo del proprio procuratore presentava la richiesta di riesame avverso tale ultimo provvedimento.
 
In particolare il ricorrente lamentando la carenza dei presupposti di applicazione della misura reale, sia ” quanto al fumus commissi delicti che quanto al periculum criminis “, evidenziava : in primo luogo come non corretta fosse l’ipotesi di reato elevata ai sensi dell’art. 648 C.P. posto che contestandosi l’acquisto di programmi per elaboratore ed altro materiale informatico illecitamente duplicato e quindi proveniente da delitto, si doveva più specificamente richiamare la normativa speciale introdotta dalla legge nr. 248 del 2000 ed in particolare dall’art. 16 il quale inquadrava la fattispecie nell’ambito del solo illecito amministrativo (statuente altresi la confisca amministrativa del materiale illecitamente duplicato); ed in secondo luogo come parimenti la violazione dell’art. 171 bis legge diritto d’autore presupponeva per la sua configurabilità ” l’abusiva duplicazione, per trarne profitto …. o la detenzione per scopo commerciale od imprenditoriale …”di programmi informatici.
 
Sempre il reclamante a tal proposito, faceva presente “di aver semplicemente acquistato, nell’ambito di una spiccata passione per la materia informatica, alcuni programmi in versione non originale al solo fine ludico e conoscitivo” (svolgendo lo stesso reclamante attività lavorativa incompatibile con l’utilizzazione di programmi di soluzione evoluta per l’ufficio ).
 
Infine il reclamante eccepiva pure l’insussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze di reato o la commissione di reati nuovi giacchè non essendoci reato, non vi erano conseguenze oggetto di un possibile aggravamento.
 
In ultima analisi si prospettava come unica esigenza cautelare tutelabile quella già cristallizzata nel decreto di sequestro probatorio impugnato.
 
3) Tutto ciò premesso occorre preliminarmente constatare come l’organo inquirente non abbia in alcun modo esplicitato la condotta incriminatrice oggetto della disposta misura reale.
 
Infatti vengono esclusivamente menzionati gli articoli di legge asseritamente violati.
 
Secondariamente dalla disamina degli atti processuali non emergono accertamenti finalizzati ad appurare la natura e la tipologia dei programmi sottoposti a sequestro, essendosi limitato l’organo inquirente a sottoporre a sequestro probatorio prima e preventivo poi, non solo il materiale informatico acquistato tramite corriere dal C. ma altresì tutti gli strumenti correlati al loro utilizzo.
 
In questo contesto deve accogliersi la prima doglianza espressa nel corso della richiesta di riesame presentata con particolare riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P..
 
Corretta appare infatti la prospettazione della difesa in cui evidenzia come l’art. 16 della Legge 248/2000 abbia in modo chiaro ed inequivoco sanzionato a solo titolo amministrativo chiunque “acquisti o noleggi supporti audiovisivi ….informatici …. non conformi alle prescrizioni della presente legge”.
 
Non solo ma con la norma citata si è finalmente giunti a chiarire come, considerata la natura del bene “oggetto di ricettazione”, si possa unicamente ritenere integrata la fattispecie ipotizzata dal P.M., allorquando la condotta materiale attenga a beni contraffatti e commercializzati come se fossero originali (in particolare si ritiene cioè che la ricettazione di materiale informatico possa sussistere solo nel caso in cui il prodotto sia contraffatto e posto in commercio come autentico).
 
In tutti gli altri casi invece considerata la natura di “res immaterialis” del bene informatico (natura che si contrappone invece al concetto di “res corporalis” proprio dell’oggetto della ricettazione), il legislatore ha ritenuto di configurare l’illecito possesso con una semplice violazione di natura amministrativa salvo che il fatto non costituisca concorso in altri reati.
 
Pertanto richiamate tutte le considerazioni della difesa sul punto deve ritenersi che con riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P. non solo difettino i gravi indizi di colpevolezza richiesti ma altresì manchino i presupposti costitutivi.
 
4) Con riferimento poi alla prospettata violazione dell’art. 171 bis Legge 633/1941 si deve rilevare come in assenza di un esplicitato capo di imputazione, la condotta contestata possa essere inquadrata “nell’abusiva duplicazione, per trarne profitto di programmi per elaboratore … nella distribuzione vendita, e detenzione a scopo commerciale dei suddetti programmi …”.
 
Anche con riferimento a questa seconda ipotesi le argomentazioni della difesa sul punto appaiono convincenti.
 
Risulta infatti circostanza pacifica che il C. abbia ricevuto programmi abusivamente ed illecitamente duplicati, ma non risultano elementi, neanche a titolo indiziario, idonei a ritenere che lo stesso abbia concorso alla loro abusiva duplicazione “per trarne profitto”.
 
Inoltre la norma richiamata, individuando altre condotte penalmente rilevanti, presuppone che la detenzione di tali programmi sia finalizzata a scopo commerciale o imprenditoriale, mentre nel caso di specie la professione svolta dal C. (vedi dichiarazioni da lui rese nel corso dell’udienza camerale e non contestabili in alcun modo dalle risultanze agli atti) appare poco compatibile con l’utilizzo richiesto dalla norma di legge.
 
Ancora deve constatarsi come l’accertamento posto in essere non abbia consentito di chiarire se i programmi ricevuti dal C. siano stati duplicati, in quanto. nessun tipo di indagine sul punto è stata svolta.
 
Deve infine osservarsi come la tesi emersa dalla c.n.r. della sezione di Polizia Postale di Alessandria circa “la possibile distribuzione da parte del soggetto coinvolto di ulteriori copie dei programmi illecitamente duplicati, verso un proprio portafoglio clienti” non risulta in alcun modo suffragata da alcun debole riscontro indiziario.
 
Pertanto anche con riguardo a questa violazione di legge devono ritenersi condivisibili le osservazioni proposte dalla difesa circa la carenza dei presupposti giustificativi all’applicazione della misura reale.
 
P.Q.M.
 
Visto l’art. 324 c.p.p.;
 
revoca
 
il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Alessandria in data 12.10.2001.
 
Si comunichi.
 
Alessandria, 14 novembre 2001.
 
IL GIUDICE ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE
 
Tribunale di Alessandria
Depositato in questa Cancelleria
Oggi 15 novembre 2001

Continue reading “Trib del riesame Alessandria Ord. 15 novembre 2001”

Possibly Related Posts:


Trib. Arezzo – Ord. 10 agosto 1999

Circolo culturale avente a oggetto l’acquisto in contitolarità di opere protette dal diritto d’autore – aggiramento del divieto di noleggio – non sussiste
Circolo culturale avente a oggetto l’acquisto in contitolarità di opere protette dal diritto d’autore – aggiramento del divieto di noleggio – sequestro preventivo – inammissibile se risulta concretamente l’effettiva natura di ente morale

Continue reading “Trib. Arezzo – Ord. 10 agosto 1999”

Possibly Related Posts: