Art. 80 c. II L. 633/41 – inclusione del video-on-demand nella nozione di comunicazione – ulteriore diritto esclusivo in capo all’artista – non sussiste
La comunicazione in video-on-demand sull’internet equivale a una forma di radiodiffusione. Pertanto l’artista non è titolare di un ulteriore diritto esclusivo sulla nuova modalità di distribuzione dei contenuti, resa semplicemente possibile dallo sviluppo delle tecnologie.
Testo integrale della sentenza in PDF (30 pagine).
Possibly Related Posts:
- Webscraping e Dataset AI: se il fine è di interesse pubblico non c’è violazione di copyright
- Scandalo ChatGpt sui dati personali? L’ennesima conferma che la rete libera è un’illusione
- Un’opera d’arte prodotta dall’Ai ha diritto al copyright. E l’artista non avrà più centralità
- Il Tribunale di Milano mette (sperabilmente) fine all’ipocrisia dell’internet senza confini
- Il cloud estero deve bloccare l’accesso in violazione del diritto d’autore